Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Mediazione delegata: è necessario svolgere l’incontro

Fermo restando che il deposito della domanda di mediazione dinanzi ad un organismo avvenga per scelta della parte opponente, nel rispetto dei criteri di cui all’art.4 comma 1, salva poi la facoltà di decidere diversamente su accordo delle parti, si precisa in questa ordinanza quali siano i criteri da rispettare per dirsi realmente avviato il tentativo di mediazione.

Le parti, invitate dal giudice a svolgere un tentativo di mediazione, non possono limitarsi ad incontrarsi ed informarsi sulla procedura, e non aderire magari alla proposta del mediatore, ma devono adempiere ampiamente all’ordine del giudice salvo la sussistenza  di questioni, tra l’altro documentate, che di fatto ne impediscano la procedibilità.

Leggi qui