Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Mediazione trasformativa: il recupero del potere decisionale delle parti in mediazione (Parte II)

Mediazione trasformativa. Riprendiamo il discorso che abbiamo affrontato su questo blog un paio di giorni fa.

Diciamo subito che il potere decisionale delle parti è alla base di un particolare ed efficace modello di mediazione, quello della mediazione trasformativa, elaborato da Bush e Folger e trasmesso dall’Institute for the Study of Conflict Trasformation.

Mediazione trasformativa: i concetti di Empowerment e Recognition

L’attività del mediatore è rivolta a provocare alcune mutazioni nei comportamenti delle parti tali da far emergere Empowerment e Recognition. Entrambi sono intesi come spostamenti dinamici delle parti in conflitto nel percepire sé e l’altra parte. Nell’Empowerment, la parte si sposta da uno stato di debolezza ad uno di maggiore forza quando acquisisce maggiore autodeterminazione e consapevolezza dei propri interessi e bisogni ed è in grado di prendere decisioni in autonomia e di assumersi la responsabilità per queste. Si ha Recognition (riconoscimento) quando una parte che attua un cambiamento dà un riconoscimento all’altra, nel senso che si sposta da una posizione di chiusura verso di sé e di concentrazione dei propri bisogni ad una posizione di apertura verso l’altra parte in modo di capire anche il suo punto di vista.

In mediazione il contratto è strumento dell’autonomia delle parti

Se ci spostiamo sul piano giuridico, osservando la realtà dal punto di vista del giurista di diritto positivo, si rileva come negoziazione e mediazione si offrono di rilanciare la centralità del contratto, quale strumento dell’autonomia delle parti atto a regolare interessi privati. Si è osservato che procedimenti privati non eliminano le norme di legge, piuttosto esautorano il modello della giurisdizione a favore del pan-contrattualismo, ossia un modello di risoluzione delle controversie basato su un diritto “flessibile” fondato su un contratto che si flette alle esigenze delle parti.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Termine dei 15 giorni in mediazione: per il Tribunale di Vasto non ha natura perentoria

Termine dei 15 giorni in mediazione. Due recenti provvedimenti del Tribunale di Vasto ritornano sulla natura del termine dei 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della istanza di mediazione. Si tratta di una sentenza e di un’ordinanza (datate rispettivamente 27 settembre e 15 maggio di quest’anno) aventi come estensore il Giudice dott. Fabrizio Pasquale (che parteciperà, tra l’altro, come relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre).

Sia la sentenza che l’ordinanza, pur muovendo dalla comune tesi che il termine in discussione non abbia natura perentoria, giungono a conclusioni contrapposte, in ragione della diversa tempistica di definizione della procedura di mediazione, che in entrambi i casi era stata tardivamente intrapresa. Nella prima fattispecie (cioè nella sentenza del 27 settembre scorso) l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata rigettata perché la mediazione, sebbene tardivamente iniziata, si è conclusa in tempo utile per la celebrazione della udienza di rinvio. Diversamente, nella seconda fattispecie (l’ordinanza del 15 maggio), la domanda (precisamente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile, dal momento che la procedura, alla udienza di rinvio fissata dal giudice, non era stata ancora esperita.

Da notare che per entrambe è importante la premessa che: <em> “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante […] ha aderito all’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., 03.12.2015, n. 24629), secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato”</em>

Per leggere i provvedimenti, vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

Parti in mediazione: il recupero del loro potere decisionale (Parte I)

Parti in mediazione. Uno dei tratti salienti degli strumenti ADR, in particolare della mediazione e della negoziazione, rispetto al giudizio, è il recupero del potere delle parti, nel senso di una loro autonomia decisionale, perché sono le parti artefici e responsabili della gestione del loro conflitto che meglio conoscono di chiunque altro, avendo il potere di scegliere se raggiungere o meno un accordo. Non è un terzo che decide per le parti, come nel processo ove il giudice stabilisce i torti e le ragioni, ma sono le parti in conflitto che, con l’assistenza dei propri legali e del mediatore, decidono come gestire il conflitto.

Parti in mediazione e natura relazionale della natura umana

Questo concetto di responsabilità è totalmente differente da quello assunto nel processo, ossia quello definito come “responsabilità soggezione”, inteso come assoggettamento a una sanzione per un comportamento proprio o altrui, contrario a una norma di diritto. A fronte di alcuni studi sulle relazioni umane l’autonomia decisionale delle parti, presente nella mediazione e nella negoziazione collaborativa, si fonda su una nota teoria, denominata teoria “relazionale” della natura umana, che è stata elaborata in molti campi e discipline ed è intesa come capacità connaturata in ciascuno individuo di manifestare forza (ossia di operare in modo autonomo), responsività (intesa come capacità di comunicazione ed empatia) ed impulso sociale verso l’altro.

Lo scopo della mediazione è quello di modificare la qualità delle relazioni tra le parti

In definitiva, si ritiene che gli esseri umani siano, tendenzialmente, esseri sociali e connessi, motivati da un impulso morale. Il conflitto si dice che comporti la crisi della relazione umana tra le parti e la rottura di questa connessione esistente naturalmente tra gli individui. Secondo questo approccio lo scopo della mediazione è dunque quello di modificare la qualità della relazione delle parti…(continua domani).

 

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

Principio di effettività (work in progress)

Principio di effettività. Un altro graditissimo relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, convegno che si svolgerà a Firenze il 13 ottobre, sarà il Dr. Fabrizio Pasquale (Giudice del Tribunale di Vasto) che forse per gli addetti ai lavori rappresenta una delle punte di diamante della diffusione della mediazione, grazie all’osservanza del principio di effettività.

Sin dal marzo 2014, data di nascita dell’effettività in mediazione il magistrato di Vasto ha creduto fortemente in questa teoria riuscendo ad ottenere significativi ed eccellenti risultati.

Il Giudice Pasquale al convegno Concilia Lex di Firenze, il prossimo 13 ottobre

Mediazione non è sessione informativa e non è l’incontro tra il mediatore e gli avvocati. La natura dell’istituto richiede la presenza delle parti, per permettere l’indispensabile interazione tra queste e il mediatore, al fine di riaprire un dialogo tra le persone e riaprire un canale comunicativo interrotto: da qui l’importanza di riconoscere le emozioni e gestirle. Si tratta di aspetti relazionali fondati sull’empatia che impongono un contatto tra le parti ed il mediatore. Il mediatore deve andare al di là delle posizioni ed individuare gli interessi ed i bisogni sottesi alle prime, senza il filtro dei difensori che fanno “un passo indietro” ed assistono le parti. Quindi effettività perché la mediazione deve essere vera e seria e le ordinanze mirano a rendere la mediazione reale.

Principio di effettività: alla ricerca di una nuova centratura della Giustizia

Per un impiego corretto della mediazione occorre partire dall’idea che non sia solo un modo per decongestionare la giustizia civile, ma la ricerca di una nuova centratura della giustizia dove mettere al centro le persone, per far crescere la cultura della mediazione, della ricostruzione dei legami comunitari e della regolazione pacifica dei rapporti sociali.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

 

Le interviste di Concilia Lex. Il responsabile scientifico di Concilia Lex, avvocato Pietro Elia: è necessario avere obiettivi sempre più ambiziosi

Interviste Concilia Lex. Terminati i focus sui relatori della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale oggi cerchiamo di fare un punto della situazione, una sorta di “consuntivo” pre-convegno, ad 11 giorni esatti dall’evento. E lo facciamo scambiando qualche battuta con il responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., l’avvocato Pietro Elia.

D.: Questo è il secondo appuntamento con la Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale di Concilia Lex. Cosa è cambiato in quest’anno, dall’evento di Napoli dello scorso anno ad oggi?

L’anno scorso eravamo appesi alla “spada di Damocle” della fine del periodo sperimentale di durata della mediazione civile e commerciale come condizione di procedibilità, anche se noi, unitamente alla maggioranza degli addetti ai lavori, abbiamo espresso sempre un moderato ma convinto ottimismo supportato dalla positività dei dati statistici ministeriali a livello nazionale. Infatti la nostra previsione è stata confermata dal legislatore che ha deciso di stabilizzare la condizione di procedibilità.

D.: Cosa significa essere responsabile scientifico di un Organismo di mediazione come Concilia Lex?

Vista la mission e gli obiettivi di Concilia Lex su scala nazionale, ricoprire il ruolo di responsabile scientifico vuol dire avere la consapevolezza e la responsabilità di dover contribuire in maniera significativa alle aspettative dell’ente che ormai gode di un’importante visibilità anche sotto il profilo culturale. È facile raggiungere determinate vette, il difficile è rimanerci. Guai ad appoggiarsi sugli allori: bisogna prefissarsi degli obiettivi sempre più ambiziosi.

D.: Quali risposte si attendono da questa giornata e quali saranno i prossimi sviluppi per la mediazione, secondo lei?

Il messaggio che dovrà passare, è quello di un aspetto variegato della Giustizia che spazia da quella contenziosa a quella consensuale di cui la mediazione è l’istituto principale. In questo momento storico c’è il bisogno di un apporto di tutti gli operatori del settore giuridici e non. I prossimi sviluppi dell’istituto dovranno basarsi su una best practice sempre più performante grazie allo studio, al continuo approfondimento e ad una formazione esperienziale e professionale. Secondo me è questa la ricetta per implementare la professionalità del mediatore ed è una strada che Concilia Lex ha già intrapreso da tempo.

A cura dell’addetto stampa Concilia Lex S.p.A., dott.ssa Jenny Giordano.