Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo

Il termine dei 15 giorni concessi dal Giudice per introdurre il tentativo di mediazione in presenza di opposizione a decreto ingiuntivo, ha carattere perentorio.

Non sono concesse dilazioni e proroghe al di là del termine fissato e, qualora tale termine non venga rispettato, vi è il consolidamento del decreto ingiuntivo stesso.

Il mancato rispetto del termine dei 15 giorni, come riportato in tale sentenza, obbliga il giudice a dichiarare improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo.

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Non è avverata la condizione di procedibilità se non si svolge l’incontro di mediazione

La sentenza in oggetto, Tribunale di Firenze,  afferma, in contrapposizione alla Corte di Cassazione, che la mediazione deve svolgersi fattivamente per assolvere alla condizione di procedibilità.

In fase di svolgimento della procedura di mediazione, una delle parti, viste le posizioni lontane, aveva arbitrariamente deciso di non entrare nel merito della mediazione,  e quindi di non proseguire,  ritenendola una inutile perdita di tempo.

A differenza di quanto asserito dalla Corte Costituzionale, che la condizione di procedibilità si avvera con il solo svolgimento dell’incontro informativo programmatico, il giudice designato, in questo caso, afferma che comparire dinanzi al mediatore per una pura attività informativa, significa far perdere di significato e sminuire un procedimento che ha come obiettivo la risoluzione di un conflitto tenendo conto degli interessi e dei bisogni reali delle parti.

Tale comportamento manifesta la mancata volontà di mediare.

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L’inadempimento alla stipulazione di un contratto di compravendita non rientra nella mediazione obbligatoria

L’oggetto della controversia trattata, riguarda l’inadempimento da parte di una società incaricata dal Comune di Roma, della stipula di un contratto di compravendita.

Il giudice incaricato rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata da una parte, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

In effetti la causa non verte in materia di diritti reali, ma concerne un preteso inadempimento dell’amministrazione all’obbligazione precedentemente assunta  di stipulazione di un contratto di compravendita.

Si tratta quindi di controversia  relativa ad un rapporto obbligatorio, non rientrante  nelle materie soggette al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all’art.5  co.1 bis D.Lgs. 28/2010.

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Mediazione delegata: è necessario svolgere l’incontro

Fermo restando che il deposito della domanda di mediazione dinanzi ad un organismo avvenga per scelta della parte opponente, nel rispetto dei criteri di cui all’art.4 comma 1, salva poi la facoltà di decidere diversamente su accordo delle parti, si precisa in questa ordinanza quali siano i criteri da rispettare per dirsi realmente avviato il tentativo di mediazione.

Le parti, invitate dal giudice a svolgere un tentativo di mediazione, non possono limitarsi ad incontrarsi ed informarsi sulla procedura, e non aderire magari alla proposta del mediatore, ma devono adempiere ampiamente all’ordine del giudice salvo la sussistenza  di questioni, tra l’altro documentate, che di fatto ne impediscano la procedibilità.

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Le ragioni della pretesa non riferiscono ad elementi di diritto

Il giudice Dott. Piero Leanza, nella sentenza  in oggetto rileva  che, l’art. 4 D.Lgs. 28/2010 richiede  che siano indicate le “ragioni della pretesa”, riferendosi ai fatti oggetto della pretesa come un accadimento ingiusto.

L’istanza di mediazione non richiede  anche l’indicazione degli “elementi di diritto”, come avviene per la citazione, ex art.163 c.p.c.

Nella fattispecie, secondo quanto allegato in comparsa di risposta dal convenuto, la divergenza consisterebbe soltanto nell’indicazione, in sede di mediazione, della domanda di risoluzione di un contratto anziché della riduzione del prezzo, non avendo il convenuto contestato espressamente che la mediazione avesse avuto ad oggetto fatti diversi da quelli oggetto del giudizio.

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Termine di decorrenza per l’impugnativa della delibera assembleare

In riferimento all’ex art. 1137 c.c. relativo all’impugnazione della delibera assembleare di condominio, il termine decadenziale di 30 giorni, subisce una vera e propria interruzione e non una sospensione, e riprende a decorrere dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, D. Lgs. 28.

L’effetto interruttivo, consente in deposito dell’atto di citazione, entro il termine di 30 giorni, che decorrono nuovamente e per una sola volta dalla data di deposito del verbale.

Il perfezionamento della notifica per il mittente, è il momento in cui l’atto viene consegnato all’Ufficiale Giudiziario e non quello della consegna al destinatario.

Dalla sentenza in oggetto si rileva inoltre che non è condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, in caso di fallimento della conciliazione, dal deposito del verbale non decorra nuovamente per intero il termine di 30 giorni.

 

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La Corte di Cassazione ribadisce la presenza personale delle parti in mediazione

La Corte di Cassazione è chiamata in questa circostanza a pronunciarsi relativamente ad una controversia nascente da una richiesta di risoluzione di un contratto di locazione, la cui procedura di mediazione si svolgeva in maniera anomala.

La società locataria eccepisce l’improcedibilità della domanda di mediazione rilevata dal Tribunale di Udine, in quanto il primo incontro si svolgeva alla sola presenza dei difensori in violazione dell’art.8 del D. Lgs 28/2010. La Corte di Appello rigetta la domanda, ritenendo che la mediazione non fosse mai iniziata. E’ necessario il contatto tra il mediatore e le parti, per dirsi avverata la condizione di procedibilità: deve il mediatore invitare le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura?

L’appellante propone ricorso e la Corte di Cassazione stessa, conferma la decisione della Corte di Appello di Trieste, e la stessa Corte di Cassazione in un breve passaggio, sottolinea che è necessario che il difensore debba essere munito di procura speciale notarile per la rappresentanza sostanziale della parte.

In questa sentenza vi sono diverse contraddizioni: l’improcedibilità della domanda attribuita per la mancata partecipazione personale delle parti ma si fa poi riferimento alla possibilità di far partecipare il legale munito di procura notarile e, si accenna inoltre, alle capacità negoziali dell’avvocato che assiste la parte in mediazione.

Perché si realizzi la condizione di procedibilità è necessario che le parti si presentino davanti al mediatore per esporre le proprie motivazioni ed essere informate sulla procedura per una scelta consapevole. La mediazione è delle parti, dei legali, oggi ben consapevoli del ruolo che rivestono in sede di mediazione, e del mediatore che ha l’arduo compito di guidare tutti gli attori protagonisti del procedimento verso un accordo consapevole, soddisfacente e duraturo.

Le interpretazioni della norma, e le contraddizioni giurisprudenziali non giovano all’istituto della mediazione.

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Revoca del gratuito patrocinio per atteggiamento ostativo alla mediazione

La sentenza di cui di seguito, è riferita ad una procedura incardinata per sfratto per morosità,  per cui a seguito della disposizione del mutamento del rito, il  giudice il dott. Marcello Polimeno, dispone l’attivazione della procedura di mediazione.

Nel caso di specie, il giudice revoca l’ammissione al gratuito patrocinio a  spese dello Stato della parte intimata, perché quest’ultima ha proposto opposizione, al solo scopo di prolungare la sua permanenza nell’immobile locato. Ha successivamente deciso di non comparire, neanche tramite il proprio difensore legale, alla procedura obbligatoria di mediazione.

Il dott. Marcello Polimeno, ritenendo che la parte intimata abbia tenuto un comportamento non conforme ai canoni della lealtà processuale per la dilazione dei tempi, e che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione non abbia giustificato motivo, non solo revoca l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, concessa in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, ma condanna la parte al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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La mediazione è di supporto al processo

Secondo il Giudice  dott. Francesco Cislaghi del Tribunale di Napoli, la mediazione non deve essere vista come un’antagonista del processo. Questo concetto è ben chiaro nell’ordinanza che ha emesso  invitando le parti a raggiungere un accordo conciliativo e a depositare istanza di mediazione presso un organismo a scelta  delle parti congiuntamente oppure di quella che per prima vi acceda.

Ciò che viene evidenziato nel contenuto dell’ordinanza sono i reali interessi di ciascuna delle parti, e che l’accordo conciliativo potrebbe essere la chiave di svolta nella ricerca di una soluzione vantaggiosa per entrambe, tenuto conto, inoltre, della natura della controversia di non particolare difficoltà, del valore e del fatto che l’esito del giudizio possa essere diverso o peggiore rispetto a quello ambito.

Il giudice ritiene opportuno orientare le parti, nella ricerca di un accordo, con una proposta da sviluppare poi autonomamente, con l’ausilio di un mediatore professionale,  il tutto in fase di mediazione.

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La Mediazione è prevalente rispetto alla negoziazione assistita.

Il Tribunale di Torre Annunziata nel decidere una controversia tra un Condominio ed un privato, avente ad oggetto << risarcimento danni>>, l’attrice ebbe a promuovere, preliminarmente la mediazione ai sensi dell’art 5 comma 1bis d.lvo 28 del 2010.

Il Condominio convenuto ebbe ad eccepire l’improcedibilità della domanda, in quanto l’attrice non aveva esperito ai sensi dell’art  3 D.L. 132/2014 la negoziazione assistita.

Il Tribunale con la sentenza n. 740/2018 ha rigettato l’eccezione di improcedibilità.

Ritiene la Dott.ssa Blasi, Giudice relatore, << … il legislatore ha inteso  accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumolo tra negoziazione assistita e la mediazione, sicchè, tutte le volte in cui la controversia  sia tanto tra quelle indicate dal d.l. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell’art 5 comma 1bis d.lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione assistita  carattere di obbligatorietà>>.

Ritiene il Tribunale di poter dare continuità al principio sancito dagli Ermellini che con la decisone del 2015 hanno affermato il principio secondo cui: <<  La norma è stata costruita in funzione deflattiva  e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo,e, dunque, dell’efficienza processuale.>>.               [ Sent. n. 24629/2015]

Conclude la Dott.ssa Silvia Blasi, << Se, dunque in tema di modalità alternative di definizione delle controversie deve essere interpretata alla luce della funzione deflattiva di tali istituti e del principio della ragionevole durata del processo, non può ritenersi conforme alla funzione della n.a. un’interpretazione esclusivamente formalistica dell’istituto, che non tenga conto del tentativo comunque espletato dalla parte attrice di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia  utilizzando un procedimento previsto dalla legge e ritenuto dal legislatore prevalente rispetto a quello della negoziazione assistita>>.

La sentenza in commento è di particolare importanza anche alla luce del dibattito parlamentare  circa la riforma del codice di procedura civile, che intende potenziare la negoziazione assistita, laddove, la mediazione è  prevalente rispetto all’istituto della negoziazione assistita.

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