Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Le parti inviate dal giudice in mediazione, devono scegliere un organismo competente e professionale

Il Giudice Dott. Massimo Moriconi, del Tribunale di Roma, nella sua ultima ordinanza del 04 febbraio 2019, invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione.

Analizzata la documentazione, e valutato che ci fossero tutti i presupposti per le parti, di addivenire ad un accordo conciliativo, dispone un percorso di mediazione demandata.

Fissa il termine dei 15 giorni, rimette alle parti, congiuntamente oppure a chi per prima vi proceda, la scelta accurata di un organismo di mediazione: la scelta deve essere motivata da comprovate esperienza e professionalità dell’ente, caratteristiche utili e necessarie affinché si svolga proficuamente la procedura di mediazione, si raggiunga nel più breve tempo possibile la conclusione, che deve essere vantaggiosa per tutte le parti dal punto di vista economico, fiscale e per la controversia stessa.

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La CTU svolta in mediazione è producibile in giudizio se svincolata dalla riservatezza

La sentenza del Giudice dott. Paola Mariani del Tribunale di Ascoli Piceno, è riferita ad una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento in cui è stata eccepita la contabilizzazione di interessi e commissioni non pattuiti.

Viene espletata la  CTU  in seno al procedimento di mediazione su invito del giudice, ma che non ha esito positivo.

La consulenza tecnica redatta in sede di mediazione – che è confluita nel giudizio unitamente al verbale negativo di mediazione, peraltro con il consenso delle parti  svincolata da riservatezza – ha consentito di accertare come prive di pregio giuridico le contestazioni degli opponenti sulla illegittima computazione dall’inizio del rapporto di interessi anatocistici oltre a spese non documentate e commissioni di massimo scoperto asseritamente non dovute.

L’elaborato peritale ha la stessa valenza ed efficacia della perizia redatta su incarico del giudice in quanto le parti hanno concordato, sempre in sede di mediazione, altresì che la stessa sia vincolante fra di loro.
La redazione della consulenza tecnica in sede di mediazione ha i suoi vantaggi di costi e di tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio o unitamente alla proposta del mediatore, che potrebbe

appunto ancorare la sua proposta ai risultati degli accertamenti tecnici, o, come nel caso de quo, prodotta da una delle parti unitamente al verbale negativo stante il consenso allo svincolo dalla riservatezza e dunque alla producibilità in giudizio.

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L’amministratore necessita della delibera assembleare per partecipare alla mediazione

La sentenza del Giudice del Tribunale di Roma, dichiara improcedibile la domanda di parte istante, amministratore del condominio X,  che legittima la sua autonoma posizione a partecipare alla mediazione senza alcuna delibera assembleare.

Premesso che la legge distingue chiaramente la legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi dalla legittimazione a partecipare alla procedura di mediazione esclusivamente con delibera assembleare, la disciplina è chiara nell’attribuire allo stesso amministratore capacità di negoziare sulla res controversa salvo poi la ratifica da parte dell’assemblea della proposta di mediazione.

Ne consegue, nel caso specifico, che la pronuncia di improcedibilità del giudice, è riferita di fatto alla procedura di mediazione che, se pur attivata, non ha avuto luogo perché l’amministratore vi ha partecipato privo di legittimazione assembleare.

Non vi è in capo alla parte istante, il condominio, il solo obbligo di introdurre la composizione della lite come previsto da D. Lgs 28/2010, ma anche di presenziare munito dei poteri necessari per il buon esito del procedimento, rimanendo altrimenti una procedura priva di scopo.

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Mediazione obbligatoria se l’oggetto del contratto non concluso prevede il trasferimento della proprietà

L’azione ex art.2932 c.c.  proposta dalla parte A, ha per oggetto un contratto di compravendita di due piccoli appezzamenti di terreno, ed è diretta a far valere un diritto di obbligazione che tiene conto degli effetti del contratto non concluso.

Seppur quindi, l’azione sia a carattere personale, relativo a contratto definitivo di compravendita non concluso,  viene evidenziato in sentenza, dal Giudice del Tribunale di Teramo, Dott. Eloisa Angela Imbesi, che nella specifica fattispecie, il contratto avesse ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza della inevitabile rilevanza del diritto reale anche sul piano dell’oggetto della domanda.

Ne consegue che, non avendo parte A, avviato il procedimento di mediazione come azione relativa a controversia in materia di diritti reali contenuta nel comma 1 bis dell’articolo 5 D. Lgs 28/2010, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

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Delega avvocato in mediazione con procura notarile: dichiarata improcedibile la domanda

La sentenza del Giudice Fabrizio Pasquale del Tribunale di Vasto, che dichiara improcedibile la domanda di parte istante, riprende uno degli argomenti più dibattuti della procedura di mediazione.

Durante il procedimento di mediazione, che si è articolato in più incontri, il legale rappresentante della società parte istante,  non è mai comparso personalmente, ma solo attraverso il suo avvocato munito di procura  speciale notarile.

Le argomentazioni del giudice si basano su tre principi fondamentali: 1. non è possibile applicare alla procedura di mediazione le norme del processo che consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore; 2. la funzione dell’avvocato in mediazione come da art.5, comma 1 bis e comma 2, D. Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa; 3. La sola presenza dell’avvocato senza neanche un fiduciario della parte con cui interagire, impedisce al mediatore di svolgere la sua funzione, quale quella di comprendere gli interessi, i bisogni e  i sentimenti delle parti coinvolte.

Pensare infatti di svolgere la mediazione con l’incontro tra mediatori e avvocati, svuoterebbe di significato l’istituto stesso.

In conclusione, il Giudice Fabrizio Pasquale, esclude che la procura speciale notarile al proprio avvocato possa sanare il vizio di illegittimità nello svolgimento della procedura di mediazione ed il relativo rischio di improcedibilità della domanda.

L’atteggiamento assunto dalla parte istante e dal suo avvocato, ha ostacolato il crearsi di occasioni di confronto e di dialogo tra le parti ed il mediatore, contrastante in tutto con lo spirito della mediazione.

Il giudice dichiara improcedibile la domanda.

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La mancata partecipazione di una parte all’incontro di mediazione non comporta l’improcedibilità della domanda.

La sentenza del Giudice del Tribunale di Savona riferisce della richiesta della parte convenuta, di improcedibilità della domanda di parte istante, a seguito della mancata partecipazione di quest’ultima al primo incontro informativo programmatico.

Trattasi di materia condominiale, e fermo restando l’obbligatorietà della mediazione come previsto dall’art.5 del Dlgs 28/10 e la necessaria partecipazione fisica delle parti assistite dagli avvocati,  parlare di improcedibilità, secondo il Giudice, è una conclusione eccessiva.

La mancata partecipazione delle parti, prevede secondo l’art. 8, co 4 bis Dlgs 28/10 una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art.116 c.p.c.: ciò significa che l’assenza della parte attrice o del convenuto, sarà valutabile come argomento di prova contro l’assente, durante il processo.

Il mediatore ad inizio procedura invita le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la mediazione, pertanto con l’assenza, la parte esprime inconfutabilmente la volontà di non procedere. L’ordinamento riconosce il diritto a non partecipare al processo restando contumace senza conseguenze sul piano processuale, in modo analogo deve essere riconosciuto il diritto a non aderire al procedimento di mediazione. Il giudice sottolinea inoltre il fatto che la presenza fisica della parte non è garanzia di un impegno effettivo a conciliare la lite: presenziare all’incontro di mediazione è d’obbligo ma l’inosservanza non comporta automaticamente l’improcedibilità.

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Indennizzo per equa riparazione ed effetto interruttivo della domanda di mediazione: interviene la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza del 26 Ottobre 2018 sulla questione della equa riparazione ed effetto interruttivo della domanda di mediazione.

La Suprema Corte, a riguardo, ha fatto due importanti precisazioni.

Effetto interruttivo della domanda di mediazione

La prima: seppure il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, pertanto non suscettibile di mediazione, tale è invece il diritto all’equa riparazione per durata irragionevole, perché diritto patrimoniale.

La seconda: il deposito della domanda di mediazione non è di per sé sufficiente ad interrompere il termine di decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione. Tale termine, infatti, è stabilito ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del d. Lgs 28/2010 nella “comunicazione alle altre parti”, tempo evidentemente successivo rispetto a quello del deposito.

Ultima osservazione, ma non meno importante: qualora la mediazione si concluda con esito negativo, la sentenza in esame (riprendendo la sentenza Cass. SS. UU. N. 17781/2013) stabilisce che il termine semestrale per la proposizione della domanda giudiziale decorre ex novo dal deposito del verbale di mancato accordo presso la segreteria dell’OdM.

Per concludere

In conclusione, in materia di Indennizzo per equa riparazione:

– E’ possibile depositare domanda di mediazione

– La comunicazione della domanda alla parte invitata comporta l’interruzione, per una sola volta, del termine di prescrizione.

– In caso di esito negativo della mediazione, il termine per il deposito della domanda giudiziale ricorre ex novo dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’OdM

Leggi qui la sentenza della Corte di Cassazione del 26 Ottobre 2018

Mediazione e diffamazione a mezzo stampa: l’intervista all’ex Presidente dell’ordine dei Giornalisti Sicilia Riccardo Arena

Mediazione e diffamazione a mezzo stampa. Già tante le adesioni da parte di professionisti della mediazione, avvocati e giornalisti, che si ritroveranno giovedì prossimo presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo per un evento dall’alto valore formativo, grazie alla specificità dei temi trattati. Tra i relatori del convegno, coordinato dal responsabile della sede Concilia Lex di Palermo di Piazza Vittorio Emanuele Orlando 6, dott. Pierangelo Bonanno, ci sarà anche il dott. Riccardo Arena, già presidente dell’OdG Sicilia ed attuale consigliere dell’ordine.

Intervistato dal nostro ufficio stampa, il dottor Arena ha anticipato i temi del suo intervento ed approfondito il tema della relazione tra mediazione e diffamazione a mezzo stampa.

Parlo da giornalista e da cronista impegnato in prima linea nel reperimento delle notizie. Il mio sarà un intervento di campo, nel quale spiegherò qual è l’approccio migliore che un professionista della comunicazione deve adottare nei confronti di querela o diffamazione. Il contributo della mediazione? E’ importante. Soprattutto se si lavora ad una ricomposizione della vicenda e non ci si ferma alla mera richiesta di somme esorbitanti al giornalista chiamato a comparire”.

Ascolta il podcast con l’intervista completa.

L’evento è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e dà diritto al riconoscimento di 3 CF da parte del COA di Palermo e a 5 crediti da parte dell’Ordine dei Giornalisti Sicilia.

Mediazione nei contratti di leasing immobiliare: per la Corte di Cassazione non c’è mediazione obbligatoria

Possono i contratti di leasing immobiliare essere inclusi nelle materie dei contratti bancari e finanziari? La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con la ordinanza  n. 15200 depositata il 12 Giugno 2018.(qui il testo integrale)

La pronuncia delle Corte d’Appello di Firenze

Gli Ermellini, hanno sposato, rafforzandola e chiarendola, la precedente sentenza del 2016 della Corte d’Appello di Firenze, con la quale era stata respinta l’eccezione di improcedibilità della domanda attivata da un istituto di credito nei confronti di una società immobiliare, lamentando, quest’ultima, che non era stata attivata la mediazione obbligatoria.  La Corte D’Appello di Firenze con la sentenza n. 80 del 2016 aveva già riscontrato la problematicità della questione poi portata all’attenzione della Suprema Corte. La natura del contratto di leasing immobiliare, all’apparenza, potrebbe comportare l’assimilazione di questo genere di rapporti ai contratti finanziari o alla locazione, entrambe sottoposti alla mediazione obbligatoria. Sul punto, sottolinea però ancora il collegio dei Giudici dell’Appello, la natura atipica del contratto di leasing come contratto di locazione da una parte, e la sola natura finanziaria del leasing, non bastano a far pendere l’ago della bilancia in favore di una totale assimilazione del leasing a un contratto di locazione o ad un contratto finanziario. Per cui, la mediazione obbligatoria è esclusa.

La pronuncia in Cassazione

Quello che per i Giudici dell’Appello era riconosciuto come un aspetto problematico, viene definitivamente chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza 15200 (leggi qui il testo integrale). Non vi sono dubbi che il leasing immobiliare non debba essere soggetto alla condizione di procedibilità dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010. Infatti, come già paventato all’esito del II grado del giudizio, che aveva considerato dirimente il criterio d’interpretazione restrittivo della disciplina, i Giudici della Cassazione sciolgono ogni dubbio con la motivazione che il legislatore del Decreto 28 ha fatto riferimento a contratti bancari e non a contratti stipulati con istituti di credito; e a contratti finanziari e non a contratti con finalità di finanziamento.

Bisogna ridimensionare gli aspetti di criticità della mediazione

“Il trend di successo della mediazione è evidente, e bisogna dare più impulso all’accelerazione della crescita del tasso di successo, concentrandosi sulla risoluzione dei profili di criticità della mediazione. Prima tra tutte la mancata partecipazione delle parti e la mancata partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione.”

Questa la significativa dichiarazione del Giudice Fabrizio Pasquale alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale dello scorso 12 ottobre  che è disponibile in fondo a questa pagina.

Profili di criticità

Si tratta di ridimensionare il numero delle mediazioni che il Magistrato di Vasto definisce “abortite”, morte prima di nascere, perché la parte non si presente. Sottolinea ancora il Giudice Pasquale che il Ministro Bonafede ha ragione quando dice che la mancata partecipazione dell’invito genera frustrazione in chi ha attivato la mediazione.

La soluzione

A suo parere la strada per arginare questo comportamento delle parti è, però, rafforzare strumenti sanzionatori da applicare nei casi in cui le parti hanno boicottato la mediazione. E ciò è già avvenuto con la legge Gelli – Bianco: la modifica riguarderebbe la possibilità affidata al giudice di condannare la parte che non è comparsa in mediazione al pagamento delle spese di lite, anche qualora risultasse vittoriosa nel processo.

Una proposta ardita e probabilmente di non facile attuazione, che, malgrado tutto, è rappresentativa di uno sforzo di valutare in maniera critica i profili problematici della disciplina per darle una definitiva accelerazione.

Ascolta qui l’intervista al Giudice Fabrizio Pasquale