Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: non c’è mediazione obbligatoria

E’ solo di gennaio di quest’anno la sentenza della Corte di Cassazione con la quale gli Ermellini, a proposito della revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, pur riconoscendo che l’art. 5 del D. Lgs 28/2010 stabilisce in maniera incontrovertibile che dal meccanismo della condizione di procedibilità sono esclusi i procedimenti in camera di consiglio, aveva dichiarato la soccombenza della condomina che non aveva partecipato alla mediazione, dichiarando l’improcedibilità della domanda.

 

Ora, invece, la Corte d’Appello di Palermo, riprendendo proprio il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2018, ne ha rovesciato la logica con il decreto di rigetto 3203/2018 del 29/06/2018. Articolano i Magistrati che, essendo la revoca giudiziale dell’amministratore un procedimento camerale plurilaterale tipico, la mediazione non è condizione di procedibilità.

 

Nel caso della sentenza della Corte di Cassazione, l’osservazione riguardo alla revoca giudiziale dell’amministratore come procedimento di volontaria giurisdizione e quindi escluso dalla mediazione, sembra essere un inciso generico e non afferente il caso sottoposto alla corte. Nello stesso senso anche il Tribunale di Vasto, seppure con motivazioni diverse, si era pronunciato a favore di una sottoposizione della revoca giudiziale dell’amministratore di condominio al tentativo di mediazione.

La corrente maggioritaria nell’ambito della giurisprudenza sul tema è allineata con l’orientamento che ritiene la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio sottoposto alla mediazione obbligatoria. Resta, però, da osservare che nemmeno una pronuncia della Corte di Cassazione, come è capitato anche in altre questioni afferenti la mediazione, ha fornito un indirizzo certo.

 

Leggi qui il decreto della Corte d’Appello di Plaermo del 29 giugno 2018

La mediazione investe tutto ciò che riguarda l’avvocato civilista

“Il ventaglio di materie della mediazione investe tutto ciò di cui si occupa un avvocato civilista medio… Bisogna raccogliere elementi utili per dare un prosieguo significativo allo strumento della mediazione civile e commerciale.”

Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Concilia Lex dal Senatore Avvocato Francesco Urraro in occasione della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Durante l’evento il Senatore ha sottolineato la sua esperienza pluriennale come Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, ed in tale veste, di fondatore dell’Organismo di Mediazione forense del predetto Tribunale. Fatto salvo un certo scetticismo iniziale che ha in generale riguardato la classe forense, il momento è giusto per fare un bilancio della disciplina ad otto anni dalla introduzione e un programma a lunga scadenza. E’ necessario sedersi al tavolo del confronto, ascoltando e comprendendo esperti e operatori del settore per valutare possibili riforme.

Qui l’intervista a Francesco Urraro, Senatore, Avvocato e componente della Commissione Giustizia al Senato

 

 

 

III Giornata della Mediazione Civile e Commerciale: anche l’OdM MEDYAPRO di Verona

“Un crescente riscorso allo strumento della mediazione, crescenti adesioni ed accordi. La mediazione comincia ad esser compresa in senso operativo, ma l’attenzione dei media è ancora insufficiente.”

Queste le parole che il Dott. Fabio Felicini, responsabile dell’OdM veronese Medyapro, ha pronunciato ai microfoni dell’ufficio stampa di Concilia Lex a poche ore dalla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Il Dott. Felicini ha poi sottolineato quanto sia importante la nomina della Dott.ssa Giuliana Palumbo a dirigente della direzione statistica che si è occupata da economista dell’impatto che i tempi della giustizia hanno sull’economia.

La mediazione deve uscire dal “bar” ed arrivare all’attenzione dei media nazionali, e questo è uno degli obiettivi della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale. La stessa scelta del vicedirettore de Il Sole 24 Ore come moderatore dell’evento è indicativo della volontà del menagement di Concilia Lex di dismettere la veste del basso profilo e far sapere che la mediazione funziona.

Ascolta qui il podcast con l’intervista di Concilia Lex al Dott. Fabio Felicini

III Giornata della Mediazione Civile e Commerciale: le parole dell’Avv. Ruben Bianchi, responsabile dell’OdM Maxxi Adr di Livorno

Alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale sarà presente anche una delegazione dell’Organismo livornese Maxxi ADR.

Il responsabile, Avv. Ruben Bianchi, già ospite di Concilia Lex alla scorsa edizione dell’iniziativa tenutasi a Firenze esattamente un anno fa, ha parlato ai microfoni del nostro ufficio stampa.

“Col tempo gli avvocati hanno mostrato un sempre maggior attaccamento alla mediazione” il commento dell’Avv. Bianchi sulla sua esperienza di responsabile e mediatore.

Il valore dell’iniziativa della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, ha speigato ancora l’Avv Bianchi, risiede nello sforzo di sensibilizzazione dei media ai numeri importanti della mediazione. Dunque aspettative significative, per avvicinare le istituzioni, il mondo-impresa , l’avvocatura e la magistratura ad un settore di cui è necessario coglierne e svilupparne al massimo le potenzialità.

“I numeri della mediazione sono in costante crescita e in un trend continuo di crescita. L’istuto sta raggiungendo i suoi successi e i suoi risultati. Bisogna avere la buona volontà di non andare ad incidere negativamente sull’istituto con una operazione di alternatività con altri istituti che non avrebbe modo di essere.”

Ascolta qui l’intervento dell’Avv. Bianchi sulla III Giornata della Mediazione Civile e Commerciale

III Giornata della Mediazione a Roma: l’Avv. Giovanni Giangreco Marotta su mediazione e imprese

Continuano le interviste ai referenti degli Organismi di Mediazione che hanno confermato la propria presenza alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, iniziativa compulsata da Concilia Lex che si svolgerà il prossimo venerdì 12 Ottobre a partire dalle 15:00 presso il The Church Palace.

L’Avv Marotta, referente dell’Organismo romano Primavera Forense, ai microfoni di Concilia Lex ha auspicato un potenziamento dello strumento della mediazione come previsione stabilita nelle clausole contrattuali, un campo che potrebbe prevedere ampie possibilità di applicazione e di crescita della mediazione.

Mediazione e imprese: quali sviluppi?

Uno spunto interessante, anche in relazione alla partecipazione alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale dell’Avv. Antonio Matonti, Direttore Affari Legali di Confindustria. Un tema attualissimo, quello del rapporto tra imprese e mediazione, ancora più  importante se valutato alla luce degli ultimi dati sulla crescita del Pil nel nostro paese: sicuramente, elemento di attrattiva per gli investitori sarebbe quella di garantire una molto più rapida possibilità di recuperare i crediti e di risolvere le controversie con costi del tutto contenuti. Questo presuppone un’opera di educazione e coinvolgimento delle aziende in modo diretto, che speriamo possa cominciare a breve proprio grazie alle grandi associazioni di imprese.

Ascolta qui l’intervista all’Avv. Giovanni Giangreco Marotta

III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: Concilia Lex parla ai responsabili degli Organismi

Siamo ormai agli sgoccioli del lungo countdown che ci porterà, il prossimo venerdì 12 Ottobre, alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

L’iniziativa promossa da Concilia Lex, arrivata alla terza edizione consecutiva, è stata riconosciuta come iniziativa di riferimento a livello nazionale dagli addetti ai lavori; tanti, infatti, tra i partecipanti, saranno i responsabili di Organismi di Mediazione pubblici e privati; molti erano già intervenuti negli scorsi, ed altrettanti si sono aggiunti quest’anno.

Ci rende soddisfatti il fatto che molti Organismi di Mediazione, e non solo romani, abbiano colto positivamente il nostro invito, individuando nella III Giornata il momento nodale per capire, dopo la conclusione del quadriennio di prova e la consecutiva stabilizzazione, quale futuro ci attende.

La Dott.ssa Mirca Zavatta, responsabile dell’Organismo “Conciliamoci” di Rimini, ha parlato ai microfoni di Concilia Lex per raccontare che cosa ne pensa e che cosa si aspetta  dalla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Che possa essere un evento positivo e propositivo.

Ascolta qui l’intervista

Affitto d’azienda: domanda improcedibile senza l’attivazione della mediazione per la richiesta avanzata in giudizio

 

Il Tribunale di Belluno è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di parte attrice relativa ad un contratto di fitto di ramo d’azienda.

La vicenda

L’attore ha richiesto che la corte condannasse la parte avversa al pagamento dei canoni di locazione non versati, complessivamente circa € 150.000,00, relativi ad una attività di tipo “discoteca” a Cortina d’Ampezzo— oltre alla constatazione dell’intervenuta risoluzione del contratto d’affitto d’azienda ed al riconoscimento di un risarcimento danni per i lavori abusivi che avevano danneggiato l’immobile.

Alla prima udienza, i tre convenuti hanno eccepito l’improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, riguardando la questione “fitto di ramo d’azienda”.

L’istante non ha però avviato il procedimento di mediazione a seguito della eccezione, non chiedendo, recita il Giudice in dispositivo: “la concessione di un termine per l’avvio della mediazione obbligatoria in relazione alle domande soggette alla medesima.”

Mancata attivazione della mediazione

Sebbene l’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs  28/2010 e successive modifiche preveda che “l’improcedibilità   deve   essere   eccepita   dal   convenuto,   a   pena   di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”, nel caso in esame pare che l’attore abbia volontariamente omesso l’attivazione della mediazione anche se il Giudice, da parte sua, sembrerebbe non aver assegnato alcun termine per l’attivazione della mediazione.

Condivisibile è l’osservazione del Magistrato riguardo al fatto che la mediazione attivata da una delle controparti, per una questione connessa ma non sovrapponibile a quella al suo esame, non potesse essere considerata come satisfattiva per la condizione di procedibilità della domanda attorea.

Il Giudizio si è concluso con il rigetto delle domande di parte attrice e e di parte convenuta. Cui prodest?

Leggi qui la sentenza del Tribunale di Belluno

Condizione di procedibilità per un decreto ingiuntivo: un’ordinanza del Tribunale di Foggia

Con ordinanza del 15 marzo 2018 il Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia, Dott. Vincenzo Paolo Depalma, ha assegnato alla Banca, convenuta opposta, i termini per l’attivazione della procedura di mediazione in virtù della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito, ed affinchè potesse essere avverata la condizione di procedibilità.

Rispetto del termine assegnato

La Banca ha attivato nel termine prescritto la procedura di mediazione, a cui ha omesso di invitare l’attore opponente, con il quale si era già precedentemente effettuata altra mediazione senza raggiungere un accordo.

Mancata partecipazione alla mediazione

All’incontro fissato dall’organismo per la mediazione era presente la sola parte attrice opponente, mentre risultavano assenti la convenuta opposta, parte onerata dal Giudice per l’attivazione della procedura di mediazione, e i fideiussori, terzi chiamati.

A questo punto due osservazioni sembrano fondamentali.

Sanzioni ed improcedibilità?

La prima: il giudice considera parimenti ingiustificate le assenze dei fideiussori, che nulla hanno comunicato all’OdM, e l’assenza della Banca, istante del procedimento di mediazione, che ha inviato una comunicazione per motivare la mancata partecipazione alla mediazione con una nota generica e non supportata da prove.

La seconda: alla luce della situazione sopra descritta ed al di là delle sanzioni applicate ed applicande da parte del  Magistrato per censurare il comportamento della Banca in particolar modo, è possibile che il Giudice decida, alla fine,di propendere per dichiarare l’improcedibilità del D.I. opposto?

L’opzione potrebbe non essere del tutto improbabile vista la specificazione del Giudice riguardo al fatto che, per quanto concerne la domanda dell’attore opponente, la condizione di procedibilità si considera avverata con la regolare presenza in sede di incontro di mediazione.

Leggi qui l’ordinanza completa Tribunale di Foggia Ordinanza del 21 Luglio 2018

Non è improcedibilità insanabile il mancato avvio della mediazione

In tema di mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lg. n. 28 del 2010, il giudice, dopo aver rilevato l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell’azione ma deve assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Questo è quanto specificato dal Tribunale di Arezzo con questa sentenza parziale del 6 Luglio 2018.

Nel caso di specie il Giudice, verificato all’udienza di precisazione delle conclusioni che la mediazione non era ancora stata svolta, ha respinto la richiesta di parte convenuta di improcedibilità della domanda attrice. Il mancato accoglimento della istanza di parte convenuta è motivata in base all’osservazione cheil mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010 NON ha natura di improcedibilità insanabile.

Alla luce di questa osservazione, il Giudice dovrà rimettere la causa sul ruolo ed assegnare alle parti il consueto termine di quindici per l’attivazione della procedura di mediazione.

Leggi qui: Tribunale di Arezzo Sentenza del 6 Luglio 2018

The Church Palace Roma, la cornice della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

“Ogni dettaglio è un’opera d’arte”: questo è l’adagio del The Church Palace Roma, sito in una location unica e storica quale è il Parco di Villa Carpegna, nelle immediate vicinanze del Parco di Villa Doria Pamphilj.  The Church Palace Roma sarà cornice della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: “La mediazione Civile e Commerciale: un’autentica rivoluzione culturale”.

La struttura fu definitivamente inaugurata nel 1955 e successivamente la chiesa e gli storici appartamenti dell’Hotel offrirono ospitalità ad importanti esponenti del clero, tra cui il Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli prima del conclave che lo avrebbe portato a San Pietro.

Un luogo che fonde in maniera eclettica la monumentalità delle forme con il carattere contemporaneo degli spazi, location di prime cinematografiche e mostre d’avanguardia, farà da sfondo alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Lo scorcio ideale per un evento la cui mission è quella di guardare ai nuovi sviluppi della mediazione civile e commerciale nel nostro paese, dando voce ad esponenti del mondo accademico, istituzionale e delle imprese, per consolidare la cultura della mediazione in Italia.

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