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Udienza di rinvio e mediazione

La condizione di procedibilità risulta avverata nel momento in cui, il primo incontro di mediazione si tiene entro la data di udienza fissata dal giudice per la prosecuzione del giudizio.

Il giudice, facendo riferimento ad entrambi gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti in merito alla natura ordinatoria e perentoria del termine di 15 giorni, assegnato per il deposito dell’istanza di mediazione, ribadisce nel caso di specie, che la parte opponente ha depositato, con colpevole ritardo, la domanda di mediazione, solo 4 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice, con ciò pregiudicando l’effettivo esperimento del procedimento.

Poiché la condizione di procedibilità si considera avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro informativo programmatico, ed essendo giunti all’udienza senza che esso si fosse svolto a seguito del tardivo deposito dell’istanza per inerzia della parte, la domanda proposta dagli attori è correttamente dichiarata improcedibile.

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