Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Udienza di rinvio e mediazione

La condizione di procedibilità risulta avverata nel momento in cui, il primo incontro di mediazione si tiene entro la data di udienza fissata dal giudice per la prosecuzione del giudizio.

Il giudice, facendo riferimento ad entrambi gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti in merito alla natura ordinatoria e perentoria del termine di 15 giorni, assegnato per il deposito dell’istanza di mediazione, ribadisce nel caso di specie, che la parte opponente ha depositato, con colpevole ritardo, la domanda di mediazione, solo 4 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice, con ciò pregiudicando l’effettivo esperimento del procedimento.

Poiché la condizione di procedibilità si considera avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro informativo programmatico, ed essendo giunti all’udienza senza che esso si fosse svolto a seguito del tardivo deposito dell’istanza per inerzia della parte, la domanda proposta dagli attori è correttamente dichiarata improcedibile.

Leggi 

Improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo

Il termine dei 15 giorni concessi dal Giudice per introdurre il tentativo di mediazione in presenza di opposizione a decreto ingiuntivo, ha carattere perentorio.

Non sono concesse dilazioni e proroghe al di là del termine fissato e, qualora tale termine non venga rispettato, vi è il consolidamento del decreto ingiuntivo stesso.

Il mancato rispetto del termine dei 15 giorni, come riportato in tale sentenza, obbliga il giudice a dichiarare improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Leggi

La Corte di Cassazione ribadisce la presenza personale delle parti in mediazione

La Corte di Cassazione è chiamata in questa circostanza a pronunciarsi relativamente ad una controversia nascente da una richiesta di risoluzione di un contratto di locazione, la cui procedura di mediazione si svolgeva in maniera anomala.

La società locataria eccepisce l’improcedibilità della domanda di mediazione rilevata dal Tribunale di Udine, in quanto il primo incontro si svolgeva alla sola presenza dei difensori in violazione dell’art.8 del D. Lgs 28/2010. La Corte di Appello rigetta la domanda, ritenendo che la mediazione non fosse mai iniziata. E’ necessario il contatto tra il mediatore e le parti, per dirsi avverata la condizione di procedibilità: deve il mediatore invitare le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura?

L’appellante propone ricorso e la Corte di Cassazione stessa, conferma la decisione della Corte di Appello di Trieste, e la stessa Corte di Cassazione in un breve passaggio, sottolinea che è necessario che il difensore debba essere munito di procura speciale notarile per la rappresentanza sostanziale della parte.

In questa sentenza vi sono diverse contraddizioni: l’improcedibilità della domanda attribuita per la mancata partecipazione personale delle parti ma si fa poi riferimento alla possibilità di far partecipare il legale munito di procura notarile e, si accenna inoltre, alle capacità negoziali dell’avvocato che assiste la parte in mediazione.

Perché si realizzi la condizione di procedibilità è necessario che le parti si presentino davanti al mediatore per esporre le proprie motivazioni ed essere informate sulla procedura per una scelta consapevole. La mediazione è delle parti, dei legali, oggi ben consapevoli del ruolo che rivestono in sede di mediazione, e del mediatore che ha l’arduo compito di guidare tutti gli attori protagonisti del procedimento verso un accordo consapevole, soddisfacente e duraturo.

Le interpretazioni della norma, e le contraddizioni giurisprudenziali non giovano all’istituto della mediazione.

Leggi qui

Mediazione obbligatoria se l’oggetto del contratto non concluso prevede il trasferimento della proprietà

L’azione ex art.2932 c.c.  proposta dalla parte A, ha per oggetto un contratto di compravendita di due piccoli appezzamenti di terreno, ed è diretta a far valere un diritto di obbligazione che tiene conto degli effetti del contratto non concluso.

Seppur quindi, l’azione sia a carattere personale, relativo a contratto definitivo di compravendita non concluso,  viene evidenziato in sentenza, dal Giudice del Tribunale di Teramo, Dott. Eloisa Angela Imbesi, che nella specifica fattispecie, il contratto avesse ad oggetto il trasferimento della proprietà, con la conseguenza della inevitabile rilevanza del diritto reale anche sul piano dell’oggetto della domanda.

Ne consegue che, non avendo parte A, avviato il procedimento di mediazione come azione relativa a controversia in materia di diritti reali contenuta nel comma 1 bis dell’articolo 5 D. Lgs 28/2010, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

Leggi qui la sentenza integrale

Non è improcedibilità insanabile il mancato avvio della mediazione

In tema di mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lg. n. 28 del 2010, il giudice, dopo aver rilevato l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell’azione ma deve assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Questo è quanto specificato dal Tribunale di Arezzo con questa sentenza parziale del 6 Luglio 2018.

Nel caso di specie il Giudice, verificato all’udienza di precisazione delle conclusioni che la mediazione non era ancora stata svolta, ha respinto la richiesta di parte convenuta di improcedibilità della domanda attrice. Il mancato accoglimento della istanza di parte convenuta è motivata in base all’osservazione cheil mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010 NON ha natura di improcedibilità insanabile.

Alla luce di questa osservazione, il Giudice dovrà rimettere la causa sul ruolo ed assegnare alle parti il consueto termine di quindici per l’attivazione della procedura di mediazione.

Leggi qui: Tribunale di Arezzo Sentenza del 6 Luglio 2018

Estinzione dell’opposizione se non viene attivata la mediazione

La declaratoria di improcedibilità è assimilabile alla estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo se non viene attivata la mediazione demandata.

Questa è la precisazione del Tribunale di Torino che ha ritenuto improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per la mancata partecipazione dell’attore alla mediazione demandata.

Il Giudice, che aveva già formulato proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., ha osservato che, a prescindere dalla sanzione di improcedibilità dell’art. 5 co. 2 del D. Lgs 28/2010, la mancata attivazione della mediazione demandata si qualifica come inattività delle parti che non hanno dato seguito all’ordine del Magistrato.

Nello specifico l’opponente, attore nel giudizio, non ha né attivato la mediazione né si è presentato all’incontro dinanzi al mediatore e, pertanto, il Giudice, dichiarando l’improcedibilità della domanda, ha condannato l’attrice al pagamento del contributo unificato e delle spese del giudizio.

Degna di osservazione, poiché riguarda la modalità operativa adottata da ciascun Organismo, è il fatto che nel caso in esame la comunicazione della istanza sia avvenuta esclusivamente tra avvocati escludendo il tramite dell’OdM e relegandone la funzione al solo incontro davanti al mediatore:  uno spunto che dovrebbe indurre a riflettere su una omogeneizzazione della procedura, fondamentale, dato il legame che stringe a doppio filo il processo e la mediazione.

 

Scarica qui la sentenza del Tribunale di Torino del 4 Ottobre 2017

 

Mediazione condominiale e controversie con terzi: sentenza del Tribunale di Taranto

Per il Giudice dalla mediazione obbligatoria sono escluse le controversie in cui il condominio si contrappone a un soggetto terzo.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 31 Luglio 2017, rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo  emesso in favore della impresa edile nei confronti del condominio, per il corrispettivo pattuito per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati in appalto alla società ricorrente.

Le motivazioni addotte dal Giudice nel respingere l’opposizione proposta dal condominio riguardano, in primo luogo, la natura della clausola conciliativa contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti. Essa, difatti, è stata considerata inefficace poichè carente dell’espressa sanzione di improcedibilità, necessaria nei casi in cui la mediazione non sia condizione di procedibilità ex D.Lgs. 28/2018, e tra i quali rientrano le controversie in cui il condominio venga a contrapporsi ad un soggetto terzo (società appaltatrice). Ne consegue che,dall’ ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, dovrebbero essere escluse tutte quelle cause che attengono a rapporti, instaurati dal condominio con un soggetto terzo.

Per di più, e si arriva al secondo punto fondamentale del rigetto, l’invocata richiesta di dichiarazione della improcedibilità  della domanda da parte del debitore opponente per mancato esperimento del tentativo di mediazione viene respinta in virtù del dettato del comma 4 dell’art. 5 del D- Lgs 28/2010, che esclude espressamente l’applicabilità del comma 1 nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulla concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Conclude il Giudice, con richiamo alla discussa sentenza della Corte di Cassazione n. 24629, che, anche qualora fossero state superate le precedenti questioni grazie ad una clausola contrattuale conciliativa che avesse esplicitamente previsto l’improcedibilità  anche dell’azione in sede monitoria, l’onere dell’attivazione della mediazione sarebbe ricaduta sul debitore opponente.

Clicca qui per leggere la sentenza integrale