Il legislatore ha infatti previsto, attraverso l’art. 20 del D.Lgs. 28/2010, specifici crediti d’imposta collegati alle spese sostenute per la mediazione, all’assistenza dell’avvocato e, in determinate ipotesi, anche al contributo unificato versato per il giudizio successivamente estinto.
Si tratta di un aspetto particolarmente importante perché consente di valutare la mediazione non soltanto sotto il profilo della rapidità e della possibilità di raggiungere un accordo, ma anche sotto quello economico e fiscale.
Quasi nessuno sa quali sono i benefici fiscali in merito ai costi sostenuti in mediazione ed eventualmente anche a quelli legati al successivo giudizio interrotto.
La normativa prevede in caso di accordo di conciliazione, tre forme di credito d’imposta.
- Il credito d’imposta per le spese di mediazione fino a un massimo di € 600,00 per procedura.
- Il credito d’imposta per il compenso dell’avvocato per l’assistenza prestata nella procedura fino al limite massimo previsto è di € 600,00 e il compenso deve essere determinato nel rispetto dei parametri forensi previsti dalla normativa.
- Il credito d’imposta per il contributo unificato ed è questo l’aspetto meno conosciuto.
Quando una controversia pendente in tribunale, si risolve in mediazione con un accordo, la parte che ha versato il contributo unificato può beneficiare di un ulteriore credito d’imposta fino a un massimo di € 518,00.
Sono tutti aspetti importanti che viaggiano a latere della procedura di mediazione, aspetti che il cittadino comune non conosce e che potrebbero motivare le parti, a vedere con una prospettiva diversa, più concreta e consapevole il percorso intrapreso.
Con il sostegno e la professionalità del proprio avvocato, che assume un ruolo fondamentale in mediazione, è possibile trovare un accordo conciliativo laddove però sussistano preliminarmente, i necessari presupposti giuridici, ma anche la volontà delle parti di trovare una soluzione e un atteggiamento improntato alla buona fede e alla reciproca disponibilità.


