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Primo incontro di mediazione: la volontà delle parti non è sufficiente a giustificare la chiusura della procedura

Un polverone è pronto a sollevarsi sul punto, ma il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l’ordinanza che qui di seguito pubblichiamo integralmente, dimostra quello che Concilia Lex spa sostiene da tempo: il verbale cosiddetto negativo di primo incontro di mediazione può essere considerato alla stregua di un verbale di mancato accordo anche se una vera e propria mediazione, in realtà, non ci è mai stata?

Il verbale negativo

E’ adeguata la definizione di “verbale negativo”? Oppure è talmente generica e vaga da non lasciare intendere per quali circostanze la mediazione sia stata “negativa”?

Il Giudice, Dott.ssa Carla Bianco, con alla mano il “verbale  chiusura primo incontro di mediazione” redatto presso la sede Concilia Lex spa di Caserta da un mediatore esperto, con il quale si attestava la volontà di una delle parti di non procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria, ritiene che una siffatta mediazione non possa nemmeno essere qualificata come mediazione.

La mediazione non può essere considerata come lo spazio in cui gli avvocati, il mediatore ed alla fine anche il giudice stesso, registrano passivamente la volontà delle parti. Né a sostenere l’ipotesi contraria può essere addotta la apparente contraddittorietà degli art. 5 ed 8 del D. Lgs. 28/2010 nella nuova formulazione.

Il principio di effettività

L’ordinanza sottolinea come la mediazione sia governata da un principio di effettività che prescinde la pura volontà delle parti: non è la volontà delle parti che la governa, ma la verifica da parte del mediatore dell’esistenza dei presupposti giuridici, la constatazione della sussistenza di condizioni oggettive che non ostacolino il corretto svolgimento della procedura.

Dunque, per converso, il verbale che attesta la chiusura del primo incontro di mediazione nei termini in cui una delle parti ha espresso la pura volontà di non procedere alla mediazione vera e propria, ha conseguito il risultato sperato di insinuare il dubbio e la curiosità nel Giudice che lo ha letto, persuadendolo definitivamente ad inviare nuovamente le parti in mediazione perchè possano realmente svolgere la mediazione.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordinanza del 6 Aprile 2018