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Sentenza Corte di Appello di Napoli n.310/2026

Mediazione demandata non avviata: appello improcedibile

Quando il giudice dispone la mediazione demandata, le parti hanno l’obbligo di attivarsi per avviare la procedura. Se nessuno provvede, il processo si ferma e il giudice deve dichiarare l’improcedibilità.

Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 310/2026, precisando che il punto centrale della decisione non riguarda il merito della controversia – nel caso specifico una parcella professionale – ma il mancato rispetto dell’ordine del giudice di avviare la mediazione.

La Corte aveva assegnato 15 giorni per presentare l’istanza, indicando che l’onere spettava alla parte più diligente (di regola l’appellante) e avvertendo espressamente che, in caso di inerzia, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile.

Nonostante ciò, le parti non hanno dato corso alla mediazione, limitandosi a depositare note scritte e a chiedere la decisione nel merito. In assenza del verbale di mediazione, positivo o negativo, la Corte ha applicato la sanzione prevista dalla legge: l’appello è stato dichiarato improcedibile, con conseguente obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato.

La decisione conferma che, quando la mediazione è demandata dal giudice, non si tratta di una semplice facoltà, ma di un passaggio necessario per poter ottenere una pronuncia nel merito.

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