La convinzione di avere ragione, non giustifica la mancata partecipazione alla #mediazione, così come la preventiva comunicazione scritta nella quale si adducono le proprie motivazioni, rilevando l’infondatezza della domanda.
Nel caso specifico, la compagnia assicuratrice, chiamata in mediazione per l’indennizzo relativo al furto dell’auto, declina l’invito con comunicazione scritta che, secondo il giudice, non può sostituire la presenza fisica o l’eventuale collegamento in telematica.
Il proprio dissenso deve essere espresso con chiarezza e consapevolezza in sede di mediazione, dando la possibilità al mediatore di valutare le posizioni e quindi l’eventuale infondatezza.
La forma scritta espressione delle proprie convinzioni, non sostituisce il dovere di presenziare personalmente, rendendo questo comportamento sanzionabile per assenza ingiustificata.
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