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L’amministratore necessita della delibera assembleare per partecipare alla mediazione

La sentenza del Giudice del Tribunale di Roma, dichiara improcedibile la domanda di parte istante, amministratore del condominio X,  che legittima la sua autonoma posizione a partecipare alla mediazione senza alcuna delibera assembleare.

Premesso che la legge distingue chiaramente la legittimazione dell’amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi dalla legittimazione a partecipare alla procedura di mediazione esclusivamente con delibera assembleare, la disciplina è chiara nell’attribuire allo stesso amministratore capacità di negoziare sulla res controversa salvo poi la ratifica da parte dell’assemblea della proposta di mediazione.

Ne consegue, nel caso specifico, che la pronuncia di improcedibilità del giudice, è riferita di fatto alla procedura di mediazione che, se pur attivata, non ha avuto luogo perché l’amministratore vi ha partecipato privo di legittimazione assembleare.

Non vi è in capo alla parte istante, il condominio, il solo obbligo di introdurre la composizione della lite come previsto da D. Lgs 28/2010, ma anche di presenziare munito dei poteri necessari per il buon esito del procedimento, rimanendo altrimenti una procedura priva di scopo.

Leggi qui la sentenza integrale

Sfratti: la mediazione va avviata dall’inquilino

Sfratti: l’inquilino (o conduttore di un contratto di affitto) moroso dovrà immediatamente procedere ad avviare il procedimento di mediazione nel corso di un giudizio di sfratto. L’attivazione dovrà scattare successivamente alle disposizioni del giudice. Lo stabilisce una sentenza emessa dal Tribunale di Rimini lo scorso 24 maggio (giudice dott. Bruno Capodaglio). Nella sentenza si ribadisce anche che, in caso di inerzia da parte dell’inquilino, il giudizio di opposizione diventa improcedibile e l’ordinanza di rilascio, a questo punto, si trasforma in definitiva, con carattere di inoppugnabilità. Continue reading →

Condominio: via l’inquilino che non rispetta le regole

L’inquilino in affitto che non rispetta le regole imposte dal condominio in cui abita (che si era impegnato a seguire all’atto della firma del contratto di locazione) può essere sottoposto dal proprietario a pronuncia giudiziale che abbia come motivazione l’inadempimento. A stabilirlo è il Tribunale di Monza con la sentenza 2395 del 2016. La decisione arriva proprio a seguito della richiesta di un locatore di sciogliere in tempi anticipati il contratto di affitto a causa della cattiva condotta del conduttore. Nel caso specifico quest’ultimo si era reso colpevole del ripetuto mancato rispetto del regolamento condominiale.

Non osservare le regole del condominio si configura come inadempimento

Il mancato rispetto del conduttore in oggetto si manifestava con rumori molesti e disturbo della quiete degli altri condòmini. I rumori si verificavano ben oltre le 23.00, tanto da indurre l’amministratore del condominio a denunciarlo alle Forze dell’Ordine. Come rileva la sentenza del Tribunale di Monza: il non osservare le regole condominiali da parte del conduttore è un vero e proprio inadempimento. Questo secondo l’art. 1587 c.c., per il quale lo stabile in affitto va utilizzato “per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze”.

Legittimo lo scioglimento del contratto

Nel caso in oggetto, poi, l’inquilino non ha negato le azioni di cui veniva accusato ma si è limitato a sminuirle e minimizzarle. Nello specifico, si trattava di musica ad altissimo volume e rumori di canti e balli anche ben oltre l’orario limite previsto dal regolamento condominiale. Proprio per questo motivo i giudici hanno ritenuto legittimo lo scioglimento del contratto di locazione, dal momento che la violazione delle voci insite al suo interno (tra cui quella di non violare il regolamento condominiale) viene considerata grave.