Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

La mediazione investe tutto ciò che riguarda l’avvocato civilista

“Il ventaglio di materie della mediazione investe tutto ciò di cui si occupa un avvocato civilista medio… Bisogna raccogliere elementi utili per dare un prosieguo significativo allo strumento della mediazione civile e commerciale.”

Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Concilia Lex dal Senatore Avvocato Francesco Urraro in occasione della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Durante l’evento il Senatore ha sottolineato la sua esperienza pluriennale come Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, ed in tale veste, di fondatore dell’Organismo di Mediazione forense del predetto Tribunale. Fatto salvo un certo scetticismo iniziale che ha in generale riguardato la classe forense, il momento è giusto per fare un bilancio della disciplina ad otto anni dalla introduzione e un programma a lunga scadenza. E’ necessario sedersi al tavolo del confronto, ascoltando e comprendendo esperti e operatori del settore per valutare possibili riforme.

Qui l’intervista a Francesco Urraro, Senatore, Avvocato e componente della Commissione Giustizia al Senato

 

 

 

III Giornata della Mediazione Civile e Commerciale: le parole dell’Avv. Ruben Bianchi, responsabile dell’OdM Maxxi Adr di Livorno

Alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale sarà presente anche una delegazione dell’Organismo livornese Maxxi ADR.

Il responsabile, Avv. Ruben Bianchi, già ospite di Concilia Lex alla scorsa edizione dell’iniziativa tenutasi a Firenze esattamente un anno fa, ha parlato ai microfoni del nostro ufficio stampa.

“Col tempo gli avvocati hanno mostrato un sempre maggior attaccamento alla mediazione” il commento dell’Avv. Bianchi sulla sua esperienza di responsabile e mediatore.

Il valore dell’iniziativa della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, ha speigato ancora l’Avv Bianchi, risiede nello sforzo di sensibilizzazione dei media ai numeri importanti della mediazione. Dunque aspettative significative, per avvicinare le istituzioni, il mondo-impresa , l’avvocatura e la magistratura ad un settore di cui è necessario coglierne e svilupparne al massimo le potenzialità.

“I numeri della mediazione sono in costante crescita e in un trend continuo di crescita. L’istuto sta raggiungendo i suoi successi e i suoi risultati. Bisogna avere la buona volontà di non andare ad incidere negativamente sull’istituto con una operazione di alternatività con altri istituti che non avrebbe modo di essere.”

Ascolta qui l’intervento dell’Avv. Bianchi sulla III Giornata della Mediazione Civile e Commerciale

Tirocinio assistito per i mediatori: come si fa?

Il decreto 6 luglio 2011, n. 145, ha stabilito, come parte integrante del percorso di formazione del mediatore civile e commerciale, l’obbligo del tirocinio assistito.

Questa attività rientra in un progetto di formazione continua, che va rinnovato con cadenza bimestrale, e dà l’opportunità di fare un’esperienza lavorativa al fianco di professionisti. Nonostante ogni organismo di mediazione abbia ampia autonomia rispetto alla nomina e al numero di tirocinanti, lo strumento della turnazione tutela l’interesse delle parti in mediazione, garantendo un ambiente sereno e privo di fonti di distrazione. In virtù di questa fondamentale prerogativa, sorge spontaneo chiedersi: il tirocinio assistito obbligatorio per i mediatori può essere svolto anche in via telematica?

La risposta è no. Il Ministero ha chiarito e ribadito che la formazione per i mediatori in modalità a distanza non è prevista.

Dunque, se il tirocinio assistito è parte integrante dell’aggiornamento biennale e se la formazione per i mediatori non può essere effettuata in via telematica, anche il tirocinio obbligatorio per i mediatori non può essere svolto in modalità telematica.

Naturalmente la risposta resta tra noi

Condanna ex art. 96 c.p.c.: una esemplare applicazione del Tribunale di Torino

 

Il Tribunale di Torino con sentenza del 18 Gennaio 2017 dà corpo ad una esemplare applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

La storia

Due aziende, disciplinano contrattualmente una fornitura di beni concordando che la prima versi alla seconda un anticipo, in due soluzioni, entro il termine stabilito.

La committente appaltatrice adempie alle pattuizioni contrattuali, ma tanto non fa l’azienda fornitrice, che omette di restituire, seppur promesso, l’importo versato a titolo di anticipo. Pertanto la committente deve procedere giudizialmente per vedersi riconosciuto il diritto di rientrare delle somme versate. Trattandosi di “vendita di cose mobili”, invita controparte alla negoziazione assistita, ma senza riscontro.

Le considerazioni

A riguardo, espone il Giudice  Giacomo Oberto, che la mancata risposta al tentativo di negoziazione assistita, comporta la condanna ex art. 96 c.p.c.  per lite temeraria.

Infatti l’ipotesi prevista dall’art. 96 c.p.c. non è collegata alla prova  del danno subito, ma è una sanzione volta a punire un evidente comportamento  di mala fede,  puramente finalizzato alla dilazione del processo. Questo abuso del processo è tanto più grave perché oltre a produrre effetti deleteri per l’attrice, che oltre l’impossibilità di concludere il lavoro commissionatole si è vista sottrarre circa 40.000,00 € che non ha potuto recuperare nel minor tempo possibile, è la manifestazione di una troppo consueta condotta che tiene in ostaggio i Tribunali, i quali diventano luogo della non-giustizia.

L’applicazione sistematica della condanna ex art. 96 c.p.c. per sanzionare il mancato riscontro alla negoziazione assistita, così come la mancata partecipazione alla mediazione, diventa strumento dei Giudici per opporre resistenza all’abuso del processo, e per dare vita a dei veri propri orientamenti giurisprudenziali tesi a scoraggiare, diffusamente, la strumentalizzazione della giustizia.

Leggi qui la sentenza integrale del Tribunale di Torino del 18 Gennaio 2017

Autorevolezza del mediatore: guida con l’esempio

Ebbene sì, come ogni leader degno di questo nome, il mediatore ha il compito di guidare le parti, di traghettarle verso una soluzione soddisfacente, verso un successo duraturo e tangibile.

L’autorevolezza del mediatore si concretizza nel saper guidare con l’esempio concreto e tangibile del suo comportamento.

Il mediatore ha il polso delle relazioni tra le parti, sa perfettamente interpretarne il linguaggio paraverbale e gestirne le sicure criticità che le hanno portate davanti a lui.

In effetti, la crescita delle mediazione, in quantità e qualità, si è accompagnata ad una sempre più profonda autoconsapevolezza.

Il mediatore come gestore di risorse umane

ln questo orizzonte, nella facoltà del mediatore di indirizzare gli orientamenti delle parti, le competenze professionali devono necessariamente accompagnarsi ad un complesso di caratteristiche che costituiscono l’autorevolezza del mediatore.

Credito e fiducia, sono gli elementi fondamentali di cui il mediatore deve munirsi per ricoprire il proprio ruolo con successo ed in maniera fruttuosa, facendo leva su un galateo non scritto di gesti e comportamenti che le parti percepiscono, recepiscono e che stimolano reazioni positive.

Una accoglienza adeguata, cordiale ma non confidenziale, assicurarsi che i presenti siano a proprio agio, evitare di intrattenersi con una delle parti prime che l’incontro abbia avuto effettivamente inizio, influenzano in maniera favorevole l’atteggiamento dei litiganti ed accrescono la credibilità e l’autorevolezza del mediatore stesso.

Inoltre, se il mediatore è innanzitutto un facilitatore della comunicazione, la capacità di ascolto e la parafrasi diventano essenziali.

Essere capace di ”riportare” sapientemente i pensieri delle parti, enfatizzando all’altro quanto di utile e positivo è emerso, di stemperare le espressioni più crude, contribuiscono, da un lato, alla costruzione di un contesto dialettico, e dall’altro, suscitano spirito di emulazione nelle parti che, pur senza accorgersene in quel momento, si affidano all’autorevolezza del mediatore.

Comunicare in mediazione: quello che si dice e quello che arriva

Il mediatore comunica anche se non parla: il linguaggio del corpo, l’atteggiamento e una postura protesa verso l’interlocutore, enfatizzano la sua autorevolezza, la predisposizione all’ascolto ed all’accoglienza delle emozioni altrui, e veicolano i processi decisori, e accrescono il suo credito.

Queste competenze, in buona parte innate, costituiscono l’intelligenza emotiva del mediatore. Essa nutre l’autorevolezza del mediatore al tavolo della mediazione, l’attribuzione, di fatto, di un ruolo che si acquista e cresce nel campo dell’empirico e non solo per titolo.

Statistiche II Semestre: appuntamento fisso

Statistiche II Semestre ! Subito dopo i festeggiamenti e le gozzoviglie, si guarda ai numeri! E le cifre di Concilia Lex per l’anno 2017 parlano da sé: nella seconda parte dell’anno,  seppure  il numero complessivo delle mediazioni abbia subito una lieve crescita, passando dalle 1473 alle 1540, lascia un segno impressivo il dato relativo ai successi delle procedure. Infatti, è quanto meno incoraggiante appurare, al principio del nuovo anno, che su circa 580 procedure che hanno superato il primo incontro positivamente, oltre i 2/3 di esse hanno raggiunto il successo, per un tasso che si attesta sul 70% delle procedure effettivamente avviate. Le statistiche rivelano anche che non c’è calo consistente nel deposito delle domande neppure in prossimità dei periodi feriali, ricordandoci che il tribunale è chiuso, ma la mediazione non prevede sospensione.

Materie: la parte del leone la fanno i contratti bancari e finanziari

La parte del leone la fanno i contratti bancari e finanziari: sì, è così, o meglio, è ancora così. Per i contratti bancari e finanziari si registra il numero più cospicuo di domande, che rappresentano circa 1/3 del totale  delle istanze depositate, confermando a pieno il trend dei mesi passati. Sfortunatamente questa copiosità non trova corrispondenza nel tasso di accordi raggiunti per questo genere di contenzioso, seppure esso incorpori tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa, alla base di una parte non irrilevante del contenzioso.

Accordo: un cambio di mentalità?

Cambio di mentalità: una foto in cifre degli accordi palesa, oltre l’impennata del numero delle procedure arrivate al successo, raddoppiate rispetto al I semestre , che le persone vogliono “trovare l’accordo”. Come agevolmente prevedibile, il dato più incoraggiante pertiene le questioni di condominio, diritti reali e divisioni, significativamente le procedure in cui, nella quasi totalità dei casi, le parti sono personalmente presenti. Un cambio di rotta, di mentalità, una rivoluzione culturale? Forse non ancora o non completamente, ma la mediazione civile e commerciale sta trovando la sua identità, la sua dignità, con una rinnovata spinta che viene, stavolta, dal cittadino.

La mediazione? Talvolta è essa stessa da mediare!

Mediazione da mediare. L’apertura nei confronti dell’altro, è considerata cosa estranea nelle relazioni umane: con questa visione viene sacrificata l’importanza della reciprocità ed i vantaggi che da essa possono derivare. Questa attitudine è propria di qualunque tipo di relazione. A tal proposito, le istituzioni europee, e non solo, incentivano il bisogno di dialogo e partecipazione, mediante meccanismi di sensibilizzazione e promozione della mediazione da cui dovrebbe discendere una diffusa conoscenza della mediazione che ne favorirebbe uno sviluppo omogeneo.

La direzione imboccata dal Parlamento Europeo

In questa direzione, va da diversi anni il Parlamento Europeo che auspica l’elaborazione di programmi di azione per lo sviluppo della mediazione ed invita operatori del diritto, imprese e docenti universitari ad attivarsi in tal senso. È necessario in questa direzione la partecipazione di quanti sono coinvolti nella procedura di mediazione e parallelamente la sensibilizzazione dei cittadini che sono gli utenti finali del servizio affinché ne apprezzino l’utilità e le potenzialità.

Mediazione da mediare per un metodo dalla finalità di ampio respiro

Si tratta di considerare la mediazione quale metodo per realizzare una finalità di ampio respiro, quindi “mediazione da mediare” per incentivare il dialogo sulla mediazione, aprire nuovi canali di comunicazione al fine di individuare soluzioni condivise partendo dallo studio della prassi e degli interessi dei soggetti coinvolti e gli attori coinvolti in questo percorso sperimenteranno i benefici del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise, grazie anche al riappropriarsi dei processi decisionali.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Sovraindebitamento e mediazione: tutti i vantaggi

L’accostamento della procedura di mediazione con la scelta di ricorrere ad una delle procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012 porta quindi a molteplici vantaggi. Il ricorso alla mediazione consente, in primo luogo, di ottenere l’immediata formazione di un titolo esecutivo, anche con la rinuncia ad una parte del debito dovuto da parte della banca, soprattutto in presenza di patrimoni incapienti a garantire la restituzione di quanto dovuto.

Vantaggi principali: risparmiare tre gradi di giudizio

In secondo luogo l’esito positivo della mediazione permette di risparmiare tre gradi di giudizio ed una procedura di esecuzione forzata inidonea ad assicurare una sufficiente tutela al debitore ed ai creditori sui quali finisce per gravare anche il pregiudizio della dispersione dei beni e l’eccessiva durata dei processi. In terzo luogo il collegamento tra mediazione e procedure ex legge n. 3/2012 consente ai creditori di poter ottenere, seppure alla luce delle limitate possibilità patrimoniali del debitore, la miglior realizzazione del diritto di credito nel minor tempo possibile.

Tuttavia attualmente nella pratica la concreta possibilità di attuare simili soluzioni è resa particolarmente difficile dalle rigidità delle contrapposte prese di posizioni dei soggetti in conflitto. Da un lato si trovano spesso iniziative di mera resistenza processuale alle richieste di adempimento del credito, finalizzate a far guadagnare tempo, confidando sui tempi necessari alla definizione dei processi da parte di un sistema giudiziario ingolfato.

Dall’altro lato si riscontra, spesso, una gestione eccessivamente centralizzata del contenzioso da parte delle banche, oltre che forme di eccessiva burocratizzazione che portano a preferire la decisione giurisdizionale che statuisce sull’esistenza e sul modo di essere di un diritto, esonerando in tal modo da ogni responsabilità in ordine ad un eventuale accordo transattivo. Quindi è auspicabile un cambio di tendenza in tal senso e quindi un mutamento dello status quo appena descritto, poiché un sistema così concepito è fatalmente destinato a generare un involuzione: in mancanza della ristrutturazione del debito e dell’esdebitazione non si possono ripartire i consumi, che costituiscono un fattore propulsivo determinante della ripresa economica e conseguentemente, anche chi svolge attività di impresa bancaria risente di un impasse, dovendo muoversi nelle secche dei crediti in sofferenza, così come chi esercita attività di impresa in genere.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Sovraindebitamento e mediazione: la disciplina in merito

Negli stessi anni in cui il legislatore ha riformato il processo civile, anche tramite l’introduzione della mediazione civile, è intervenuta un’importante riforma in ambito concorsuale, la quale ha dato completezza al diritto concorsuale, mediante l’introduzione di procedure dirette a disciplinare situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della legge fallimentare. La conseguenza è stata la rottura della simmetria che vedeva, nell’ipotesi di insolvenza, la corrispondenza tra soggetti fallibili e procedure concorsuali e soggetti non fallibili assoggettabili solo a procedure individuali.

Le discipline della mediazione (d.lgs. n. 28/2010) e quella del sovraindebitamento (legge n. 3/2012) solo apparentemente appartengono a due mondi distinti. Le stesse possono trovare, infatti, un importante punto di convergenza, soprattutto nell’ipotesi del contenzioso bancario e finanziario, in quanto discipline caratterizzate entrambe da un minimo comun denominatore, costituito dal coinvolgimento dei medesimi soggetti, cioè il creditore ed il debitore e dalla comune finalità di soluzione del conflitto di interessi tra questi ultimi.

In presenza di una situazione di sovraindebitamento il debitore è portato ad intraprendere una strategia finalizzata a resistere alla domanda di adempimento del credito ed in un contesto simile la mediazione può svolgere un ruolo importante nella composizione delle reciproche pretese vantate dalle parti, soprattutto laddove l’oggetto si sposti dalle complesse questioni giuridiche inerenti la normativa bancaria alle effettive possibilità di realizzazione del credito in relazione al patrimonio che ne costituisce la garanzia ai sensi dell’art. 2740 c.c..

La mediazione può quindi diventare un territorio elettivo se e nella misura in cui riesca a proporre soluzioni conciliative della singola controversia, tenendo conto della complessiva situazione economica del debitore e della sua esposizione debitoria, anche in relazione alle soluzioni offerte dalla legge sul sovra indebitamento, tenuto conto anche quest’ultima è un opzione ideata dal legislatore frutto di una scelta di economia giudiziale finalizzata a non intasare i tribunali di procedure minori, al fine di non vanificare la scelta operata dalla riforma della legge fallimentare del 2005 con l’introduzione delle soglie di fallibilità.

Sul piano della concretezza degli effetti applicativi,uno dei fattori che non ha consentito la diffusione applicativa della disciplina del sovraindebitamento, in considerazione dell’elevato tasso di tecnicità della legge n. 3/2012 e del fatto che i soggetti che ne sono destinatari (soprattutto le persone fisiche) non hanno in via ordinaria contatti continuativi con professionisti che siano in grado di fornire un supporto tecnico – giuridico adeguato al fine di prendere conoscenza delle possibili soluzioni della propria situazione di crisi, a differenza di quanto avviene, invece, per l’imprenditore.

Quindi una buona soluzione potrebbe essere  pertanto costituita dal passaggio obbligatorio attraverso la procedura di mediazione nell’ambito del contenzioso bancario, anche nella prospettiva di evidenziare al debitore, in tale sede, possibili scelte di tipo concorsuale, tali da consentire di affrontare l’intera esposizione debitoria ed al contempo rendere più appetibile al creditore l’accettazione di una soluzione transattiva, nella prospettiva di poter ottenere – proprio grazie al successivo ricorso ad una procedura concorsuale – in via più rapida la realizzazione, anche percentuale (ma pur sempre secondo le concrete possibilità del debitore) del proprio debito.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

 

 

L’affermarsi di un nuovo bisogno di mediazione: la regolazione sociale

Con la globalizzazione, la regolazione sociale vede indebolirsi tutti i processi e i criteri tradizionali e soprattutto viene colpito il grande produttore moderno dell’istituzionalizzazione: lo Stato. Nella società delle pari opportunità anche la regolazione sociale deve potersi declinare su scala individuale. “Se la logica dell’individualismo, dunque, porta ad una richiesta nuova e crescente di regolazione individualizzata, il ricorso alla mediazione, risponderebbe tanto a un bisogno di carattere pratico e utilitaristico che alla rinnovata necessità di una soluzione privata del conflitto.”

Le regolazione sociale e mediazione: il legame con l’altro

La mediazione, valorizzando il legame con l’altro, permette di entrare in contatto con la sua razionalità. In questo contesto la mediazione, aldilà delle sue diverse e molteplici applicazioni, assume i connotati di un metodo, il cui valore e la cui rinnovata modernità risiedono proprio nel proporre una nuova forma di regolazione sociale fondata su questa capacità riflessiva, vale a dire sul riconoscimento delle reciproche differenze e sull’assunzione di responsabilità delle parti. Se la risoluzione del conflitto rappresenta l’obiettivo della mediazione, è tuttavia la possibilità che questa pratica offre di sperimentare lo stare in relazione delle parti, e dunque di evidenziare la permanenza del legame sociale, che costituisce l’elemento certamente più significativo di questo approccio.

La mediazione non può essere ridotta solo a tecnica

La mediazione non può dunque essere ridotta a dei metodi o a delle tecniche, nella misura in cui ciò che ne sta al fondamento è, o dovrebbe essere, l’aspirazione ad una trasformazione umanista del sociale attraverso una rivisitazione dei rapporti relazionali. Quindi se la mediazione deve essere letta come un fenomeno plurale, che si inscrive all’interno di una profonda crisi dei sistemi di regolazione sociale tradizionali, non possiamo limitarci a considerarla come una semplice risposta alle disfunzioni del sistema giudiziario, quanto piuttosto come una modalità di regolazione delle controversie basata sull’attribuzione di responsabilità.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.