Il tentativo di #mediazione può considerarsi sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità anche quando, per quella materia, la legge prevede la negoziazione assistita.
Lo ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 18148/2025, evidenziando come la mediazione offra garanzie maggiori rispetto alla semplice trattativa tra avvocati, poiché prevede l’intervento di un terzo imparziale.
La vicenda riguardava una caduta avvenuta all’interno di un complesso condominiale: l’attore, uscendo dalla propria abitazione, era finito in una buca non segnalata formatasi durante lavori di manutenzione stradale, riportando lesioni alla spalla e chiedendo al Condominio il risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio, il Condominio aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Il giudice, tuttavia, ha respinto l’eccezione, rilevando che l’attore aveva comunque avviato una procedura di mediazione.
Secondo il Tribunale, la mediazione – grazie alla presenza di un mediatore terzo e imparziale – rappresenta uno strumento persino più garantista rispetto alla negoziazione assistita, nella quale il confronto è condotto esclusivamente dai difensori delle parti.
Per questo motivo, il suo esperimento è stato ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità e a consentire la prosecuzione del giudizio.


