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Glossario: mediazione demandata dal giudice

La mediazione demandata è una forma di mediazione disposta dal giudice nel corso di un processo civile, quando ritiene che quella controversia, possa essere risolta con l’aiuto di un mediatore.

Il Giudice pertanto, rilevata la mediabilità del conflitto, ordina alle parti di tentare la mediazione prima di proseguire il giudizio.

In questo caso la mediazione diventa condizione di procedibilità: se le parti non vi partecipano senza giustificato motivo, il processo non può andare avanti e possono esserci conseguenze negative, anche sulle spese.

Corso di formazione base di 80 ore per mediatore civile e commerciale (modalità mista) AI SENSI DEL D.M. 150/2023

Il corso di formazione di 80 ore è suddiviso in due moduli:
– Modulo teorico mediante collegamento cisco webex per il monte orario di 30 ore
– Modulo pratico che si svolge in presenza, di cui 10 ore teoria e 40 ore mediante laboratori e sessioni simulate tramite il metodo esperienziale learning by doing
Il corso si concluderà con una prova finale che comprenderà il feedback di una simulazione svolta dai corsisti ed un test a risposta multipla di comprensione dei concetti base svolti durante il corso.
Ai fini dell’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia si precisa che al termine del corso con esito positivo è necessario svolgere un tirocinio mediante la partecipazione ad almeno 10 mediazioni con adesione della parte invitata.
Inoltre per i mediatori che siano in possesso di laurea diversa da quella giuridica, è necessario lo svolgimento di un corso di 14 ore di approfondimento giuridico avente ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile.

Quando e come richiedere il credito di imposta per le spese di mediazione

La domanda deve essere presentata online tramite l’apposita piattaforma, al link https://lsg.giustizia.it/ entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.

I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

E’ riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

Per presentare la domanda occorre:

  • la fattura relativa all’indennità versata
  • il verbale di accordo o di mancato accordo
  • fattura dell’avvocato se ci si trova nell’ipotesi di applicabilità normativa
  • ricevuta del contributo unificato

Sentenza Tribunale di Messina – mediazione e litisconsorzi necessari

Se la mediazione viene attivata solo nei confronti di alcune parti, oppure viene svolta prima dell’integrazione del contraddittorio, non soddisfa la condizione di procedibilità. La mediazione demandata dal giudice costituisce condizione di procedibilità della domanda e deve essere svolta con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; in difetto, la domanda è improcedibile, salvo che il giudice assegni un nuovo termine per l’esperimento della mediazione correttamente integrata. Sotto questo profilo, la giurisprudenza — in particolare quella di legittimità — ha chiarito che la mediazione esperita senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari non realizza validamente la condizione di procedibilità. Non si tratta di una mera irregolarità o di un vizio sanabile ex post, ma di una mediazione che, per come è stata impostata, risulta ontologicamente inidonea allo scopo assegnatole dalla legge.

La condizione di procedibilità, infatti, non può dirsi avverata quando l’esperimento del procedimento di mediazione è solo apparente o parziale, ossia quando esso non consente un reale confronto tra tutti i soggetti destinati a subire gli effetti della decisione giudiziale. In definitiva, il rapporto tra mediazione demandata e litisconsorzio necessario evidenzia come la mediazione non possa essere considerata un adempimento meramente formale, ma debba essere calata nella concreta struttura della controversia. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari rende la mediazione inidonea a realizzare la condizione di procedibilità e legittima la declaratoria di improcedibilità della domanda.

La redazione