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Sentenza Corte di Appello di Napoli n.310/2026

Mediazione demandata non avviata: appello improcedibile

Quando il giudice dispone la mediazione demandata, le parti hanno l’obbligo di attivarsi per avviare la procedura. Se nessuno provvede, il processo si ferma e il giudice deve dichiarare l’improcedibilità.

Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 310/2026, precisando che il punto centrale della decisione non riguarda il merito della controversia – nel caso specifico una parcella professionale – ma il mancato rispetto dell’ordine del giudice di avviare la mediazione.

La Corte aveva assegnato 15 giorni per presentare l’istanza, indicando che l’onere spettava alla parte più diligente (di regola l’appellante) e avvertendo espressamente che, in caso di inerzia, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile.

Nonostante ciò, le parti non hanno dato corso alla mediazione, limitandosi a depositare note scritte e a chiedere la decisione nel merito. In assenza del verbale di mediazione, positivo o negativo, la Corte ha applicato la sanzione prevista dalla legge: l’appello è stato dichiarato improcedibile, con conseguente obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato.

La decisione conferma che, quando la mediazione è demandata dal giudice, non si tratta di una semplice facoltà, ma di un passaggio necessario per poter ottenere una pronuncia nel merito.

Giurisprudenza – Le sentenze in materia di mediazione, conciliazione e A.D.R. | Concilia Lex S.p.A.

Sentenza Tribunale di Terni

La mediazione obbligatoria deve essere avviata davanti a un organismo territorialmente competente. In caso contrario, la procedura non è valida e la causa non può proseguire.
Con la sentenza n. 31/2026, il Tribunale di Terni ha dichiarato improcedibili le domande dell’attore perché la mediazione era stata promossa presso un organismo con sede legale in Pisa e con indicazione della sede competente Trento, mentre la competenza spettava a Terni.
Il giudice ha chiarito che rivolgersi a un organismo territorialmente incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità prevista dalla legge, salvo che le parti abbiano concordato espressamente una diversa sede.
Né può sanare il vizio il fatto che l’incontro si sia svolto in modalità telematica: la mediazione da remoto è solo una modalità organizzativa e non incide sulle regole che stabiliscono quale organismo sia competente.
La decisione ribadisce che il rispetto delle regole sulla competenza territoriale è un passaggio essenziale per poter accedere al giudizio.

 

Gestione digitale della procedura di mediazione

Uno dei rischi più sottovalutati nella mediazione è la discontinuità procedurale: passaggi poco chiari, comunicazioni non tempestive, informazioni che non arrivano a tutti gli attori coinvolti. la gestione digitale della procedura di mediazione è di supporto al mediatore nello svolgimento della sua mansione.  Spesso non si tratta di conflitti insanabili, ma di semplici interruzioni nel flusso operativo che generano rallentamenti, incomprensioni e perdita di fiducia nel processo.

Quando una fase non è correttamente tracciata o condivisa, il procedimento perde coerenza. Le parti possono avere percezioni diverse dello stato della pratica, i professionisti rischiano di lavorare su informazioni parziali e l’organismo fatica a garantire uniformità e controllo. In un ambito delicato come quello della mediazione, anche una piccola frizione organizzativa può incidere sull’efficacia complessiva dell’intervento.

La gestione digitale consente di mantenere continuità tra le fasi, creando un filo conduttore chiaro e verificabile dall’avvio alla chiusura della procedura. Attraverso strumenti strutturati è possibile garantire:

– allineamento costante tra segreteria, mediatore e parti
– visione completa e aggiornata dello stato della procedura
– tracciabilità delle comunicazioni e dei documenti
– riduzione delle frizioni operative e degli errori manuali

La digitalizzazione non sostituisce la competenza del mediatore, ma la supporta, offrendo un’infrastruttura organizzativa solida e trasparente. Ogni passaggio diventa verificabile, ogni scadenza monitorabile, ogni documento facilmente reperibile.

Il controllo delle fasi non è burocrazia. È gestione del procedimento. Significa presidiare il processo in modo consapevole, prevenire criticità e garantire alle parti un percorso ordinato, professionale e coerente. In questo senso, la continuità procedurale non è un dettaglio tecnico, ma un elemento strategico di qualità e affidabilità.

Inoltre, una procedura continua e ben strutturata rafforza anche la percezione di autorevolezza dell’organismo di mediazione. La chiarezza dei passaggi, la puntualità delle comunicazioni e la coerenza delle informazioni trasmettono sicurezza alle parti e favoriscono un clima di collaborazione. Quando il procedimento è governato con metodo, si crea uno spazio più favorevole al dialogo e alla ricerca di soluzioni condivise, perché l’energia non viene dispersa nella gestione delle inefficienze ma concentrata sulla risoluzione del conflitto.

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Aprire una sede Concilia Lex è una scelta di posizionamento!

Aprire una sede operativa Concilia Lex non significa solo “aggiungere un’attività”.
Significa ripensare il ruolo dello studio sul territorio.
In un mercato professionale sempre più competitivo, la differenza non è data solo dalla competenza tecnica, ma dalla capacità di offrire soluzioni strutturate ai conflitti, prima che diventino contenzioso.
Una sede Concilia Lex consente di:
– intercettare la domanda di mediazione in modo diretto
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Il valore non è solo economico.
È reputazionale, relazionale, strategico.
Per questo aprire una sede Concilia Lex non è una scelta tattica.
È una decisione di visione professionale.

OrdinanzaTribunale di Nola

A seguito dell’eccezione di parte convenuta per la mancata convocazione alla mediazione, il Giudice del Tribunale di Nola, premesso che, ai sensi del citato art. 8 d.lgs. 28/2010 “…La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…” e che inoltre, nel caso di specie, nella procura alle liti conferita al difensore di parte convenuta non vi è mandato anche per la procedura stragiudiziale, ed in secondo luogo, verificato che la notifica effettivamente non risulta effettuata nei confronti della parte ex art 8 d.lgs. 28/2010, ma sembrerebbe notificata al procuratore costituito della parte convenuta (al riguardo risulta una mera copia scansionata di una ricevuta di consegna), onera la parte attrice a ripetere la mediazione.

Leggi l’ordinanza completa: https://www.concilialex.it/…/giurisprudenza…/

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Sentenza Tribunale di Milano

La convinzione di avere ragione, non giustifica la mancata partecipazione alla #mediazione, così come la preventiva comunicazione scritta nella quale si adducono le proprie motivazioni, rilevando l’infondatezza della domanda.
Nel caso specifico, la compagnia assicuratrice, chiamata in mediazione per l’indennizzo relativo al furto dell’auto, declina l’invito con comunicazione scritta che, secondo il giudice, non può sostituire la presenza fisica o l’eventuale collegamento in telematica.
Il proprio dissenso deve essere espresso con chiarezza e consapevolezza in sede di mediazione, dando la possibilità al mediatore di valutare le posizioni e quindi l’eventuale infondatezza.
La forma scritta espressione delle proprie convinzioni, non sostituisce il dovere di presenziare personalmente, rendendo questo comportamento sanzionabile per assenza ingiustificata.

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