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Sentenza Tribunale di Treviso n.186/2026: la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione non comporta automaticamente una sanzione.

La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione non comporta automaticamente una sanzione. È questo il principio ribadito dal Tribunale di Treviso (sent. n. 186/2026), che offre un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010.

La norma, infatti, non prevede un meccanismo sanzionatorio rigido: spetta al giudice valutare caso per caso se la mancata comparizione sia effettivamente meritevole di sanzione. L’obiettivo della disposizione è chiaro: incentivare la partecipazione delle parti e favorire la conciliazione, non punire automaticamente qualsiasi assenza.

Il caso: sfratto e mediazione “disertata”

La vicenda riguarda uno sfratto per morosità di 4.400 euro. Il conduttore si oppone, sollevando diverse contestazioni (vizi di notifica, inagibilità parziale dell’immobile, richieste per migliorie).

Il giudice, però, respinge le eccezioni, dispone il rilascio dell’immobile e avvia la mediazione obbligatoria. Ed è proprio qui che emerge il punto centrale: il conduttore non si presenta al primo incontro e non fornisce alcuna giustificazione.

Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale conferma la legittimità dello sfratto, dichiara risolto il contratto per grave inadempimento e, inoltre, sanziona il comportamento della parte assente in mediazione.

Il provvedimento è interessante perché chiarisce come funziona, in concreto, il sistema sanzionatorio dell’art. 12-bis.

In caso di assenza ingiustificata al primo incontro di mediazione, il giudice può:

condannare la parte al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato;

utilizzare quella condotta come argomento di prova nel processo;

eventualmente (ed è qui il punto chiave) condannare la parte a una somma ulteriore a favore della controparte.

Quest’ultima misura non è automatica: dipende dalla valutazione discrezionale del giudice.

Il ruolo decisivo del giudice: il Tribunale sottolinea che la sanzione aggiuntiva prevista dal terzo comma dell’art. 12-bis non è obbligatoria. Il giudice deve verificare se l’assenza sia davvero ingiustificata e se abbia inciso negativamente sulla possibilità di conciliazione.

Nel caso specifico, la sanzione è stata ritenuta pienamente giustificata per tre motivi:

il conduttore ha perso integralmente la causa;

non ha fornito alcuna valida ragione per l’assenza;

la mediazione era stata attivata proprio a seguito della sua opposizione.

Trib-Treviso-186-2026

 

Sentenza Tribunale di Belluno n.34/2026: la competenza territoriale dell’organismo, non è rigida ma derogabile.

Il tribunale di Belluno evidenzia un principio importante in materia di #mediazione obbligatoria: la competenza territoriale dell’organismo, pur prevista dalla legge, non è rigida ma derogabile.
La sentenza chiarisce che questa deroga può avvenire anche in modo tacito, cioè attraverso il comportamento delle parti.
Se queste partecipano alla mediazione, accettano il regolamento e non contestano subito la sede scelta, si considera che abbiano implicitamente accettato anche un eventuale “errore” territoriale.
Nel caso concreto, la mediazione si era svolta a Roma invece che a Belluno. Il condominio ha cercato di far dichiarare la causa improcedibile per questo motivo, ma il giudice ha respinto l’eccezione perché le parti avevano partecipato senza obiezioni, sanando così il vizio.
La decisione sottolinea anche un aspetto pratico: la mediazione serve a favorire la risoluzione delle controversie e non deve essere ostacolata da formalismi eccessivi, soprattutto quando le parti hanno comunque partecipato in modo attivo.
La competenza territoriale nella mediazione può essere superata e, se non viene contestata subito, si considera accettata, rendendo valida l’intera procedura.