“Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio …, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non puo’ essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non puo’ essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne’ davanti all’autorita’ giudiziaria ne’ davanti ad altra autorita’…”
Questo è quanto prevede l’art. 10 del D.Lgs. 28/2010 con riguardo alla riservatezza della procedura di mediazione; quanto il dettato normativo possa essere interpretato sul punto, lo comprendiamo dalla ordinanza del 07/03/2018 del Tribunale di Udine.
Il mediatore ha redatto un verbale lacunoso, dal quale non si comprende chi fosse presente per l’istante. Pertanto, l’istante stesso, al fine di dimostrare al giudice la presenza di un suo delegato in sede di mediazione, oltre all’avvocato, si è vista costretta a formulare richiesta di testimonianza da parte del mediatore e del tirocinante.
La richiesta è stata accolta dal magistrato con la spiegazione che il dettato dell’art. 10 del D. Lgs 28/2010 non può, in casi analoghi, riferirsi alla fase di identificazione dei presenti all’incontro di mediazione.
Le testimonianze richieste in questo caso,infatti, non riguardano il merito della controversia, bensì le modalità di partecipazione delle parti all’incontro.
Bisogna tuttavia ammettere, come già espresso dal Dott. Massimo Moriconi, la condotta non condivisibile di alcuni mediatori; è difficile immaginare le ragioni che hanno indotto questo mediatore a non dare atto della presenza di un soggetto in sede di mediazione, mettendo a rischio la domanda attorea.
Crediamo che la dote propedeutica del buon mediatore, prima che architetto della pace, sia quella del pittore impressionista, in grado di immortalare con lo sguardo ciò che lo circonda, rendendolo chiaro a chi avrà tra le mani il frutto del suo lavoro.
Leggi qui l’ordinanza del Tribunale di Udine del 7 marzo 2018