Il Giudice del Tribunale di Monza con questa sentenza, non accoglie la richiesta di improcedibilità della domanda di mediazione, essendosi concluso il procedimento entro il termine dei 6 mesi come da disciplina introdotta con il D.Lgs. n.216/2024.
La mediazione introdotta per intimazione di sfratto per morosità, si è svolta nel periodo di introduzione della nuova normativa che ha esteso la durata della mediazione da 3 a 6 mesi: il 10 dicembre 2024, il Giudice assegna il termine per la mediazione e fissa l’udienza di rinvio al 15 maggio 2025. Il D.Lgs. n. 216/2024, entra in vigore il 25 gennaio 2025, e nel caso di specie, in questa data il verbale conclusivo non è stato ancora depositato, rendendo quindi applicabile il nuovo termine di scadenza dei 6 mesi.
L’eccezione di improcedibilità della domanda viene pertanto respinta dal Giudice.


