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Sentenza Tribunale di Roma n.11280/2026: mediazione disertata e condanna alle spese.

La pronuncia del Tribunale di Roma offre una lettura chiara del rapporto tra procedimento di sfratto e mediazione. La condizione di procedibilità opera dopo il mutamento del rito, quando la controversia supera la fase sommaria e richiede una decisione sul merito. Se la parte chiamata, pur regolarmente costituita, non partecipa senza giustificato motivo al primo incontro, la procedura può comunque considerarsi assolta dalla parte diligente e il giudizio prosegue, ma l’assenza ingiustificata produce le conseguenze economiche previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010.

Particolarmente significativo è il riconoscimento della mediazione come momento effettivo di confronto, e non come un semplice passaggio burocratico. La controversia riguardava una locazione commerciale nella quale, nonostante i pagamenti effettuati, permaneva una situazione di forte conflittualità legata ai ritardi e alla continuità del rapporto. Proprio in situazioni di questo tipo la mediazione può consentire di valutare soluzioni più flessibili rispetto a quelle che il giudice può adottare.

La sentenza evidenzia quindi una distinzione importante: partecipare alla mediazione non significa essere obbligati a conciliare. Significa, piuttosto, offrire alla controversia una possibilità concreta di composizione prima che sia il giudice a definire il rapporto. L’assenza ingiustificata non impedisce di proseguire la causa, ma comporta conseguenze che sottolineano come la partecipazione alla mediazione costituisca un comportamento processualmente rilevante.

Interessante anche il riconoscimento delle spese sostenute per la mediazione nell’ambito della liquidazione giudiziale. La procedura, quando prevista come condizione di procedibilità, rappresenta infatti una fase funzionalmente collegata alla tutela giudiziaria e non un’attività estranea al processo.

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Sentenza Tribunale di Pescara n.724/2026: una controversia condominiale durata anni si sarebbe potuta evitare con una soluzione molto semplice.

Il caso riguarda due deliberazioni impugnate da un condomino per irregolarità nella convocazione: la prima era stata ricevuta tardivamente, mentre per la seconda era emersa la mancata convocazione. Il tentativo di mediazione, promosso prima del giudizio, si era concluso senza la partecipazione del condominio.

Il Tribunale ha quindi annullato entrambe le delibere, nonostante nel frattempo i lavori di messa in sicurezza dell’edificio fossero stati eseguiti e completati.

È proprio questo l’aspetto più interessante della vicenda. Il problema non riguardava infatti l’utilità dei lavori, ma il rispetto del diritto del condomino a essere regolarmente convocato e a partecipare alle decisioni. Lo stesso Tribunale evidenzia che il condominio avrebbe potuto adottare nuovamente le medesime deliberazioni, questa volta nel rispetto delle regole.

Una soluzione che la mediazione avrebbe potuto favorire molto prima, evitando anni di giudizio, attività istruttoria e una significativa condanna alle spese.

La mediazione, in casi come questo, non serve necessariamente a cambiare la decisione: può servire a correggere il modo in cui quella decisione è stata presa. E spesso, per una comunità condominiale, è proprio questa la soluzione più semplice, rapida e conveniente.

Il caso dimostra quindi che partecipare alla mediazione non significa necessariamente “dare ragione” all’altra parte, ma cogliere l’opportunità di risolvere un vizio prima che si trasformi in un lungo contenzioso.

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Sentenza Tribunale di Foggia n.175/2026: la domanda è procedibile se il primo incontro si svolge entro la data dell’udienza di rinvio.

ll Tribunale di Foggia chiarisce che la condizione di procedibilità può considerarsi soddisfatta quando, entro l’udienza fissata dal giudice, le parti hanno effettivamente svolto il primo incontro, anche se la procedura si è protratta oltre il termine previsto dall’art. 6 del d.lgs. 28/2010.
La decisione valorizza la sostanza del tentativo di mediazione: ciò che conta è che le parti abbiano avuto una concreta possibilità di confronto, non il rigido rispetto di un termine formale.
Le regole della mediazione devono garantire un tentativo effettivo, senza trasformarsi in un ostacolo all’accesso alla giustizia.

Sentenza Tribunale di Vallo della Lucania n.1202/2026: la proposta di mediazione del condominio non ha vincoli di riservatezza.

Il Tribunale di Vallo della Lucania chiarisce che gli atti formati autonomamente al di fuori della mediazione possono essere prodotti e valutati in giudizio, anche se successivamente utilizzati nel tentativo conciliativo.
Nel caso esaminato, una delibera condominiale era stata predisposta dall’assemblea prima della mediazione. Per questo non poteva beneficiare della riservatezza prevista dall’art. 9 del d.lgs. 28/2010.
La tutela riguarda ciò che viene dichiarato, discusso o proposto durante il confronto mediativo, non i documenti che esistono indipendentemente.

Sentenza Tribunale di Ancona n.289/2026: domanda improcedibile se il giudice ordina la mediazione e viene attivata la negoziazione.

Il Tribunale di Ancona ribadisce che, quando il giudice dispone la mediazione, la parte deve attenersi alla procedura indicata e non può sostituirla con un diverso tentativo di risoluzione stragiudiziale.
Nel caso esaminato, l’attore aveva avviato la negoziazione assistita al posto della mediazione. Una scelta che non ha evitato l’improcedibilità della domanda.
La ragione è chiara: nella mediazione interviene un terzo imparziale, il mediatore, con una funzione diversa da quella svolta dagli avvocati nella negoziazione assistita.
Tentare di trovare un accordo è importante, ma è necessario rispettare lo strumento previsto dalla legge o disposto dal giudice.

Sentenza Tribunale di Lodi n.255/2026: chi eccepisce la mancata mediazione, deve necessariamente parteciparvi.

La mediazione non può essere invocata solo per rallentare il processo.
Il Tribunale di Lodi chiarisce che chi ne richiede l’attivazione deve poi partecipare seriamente al procedimento. L’assenza ingiustificata può comportare sanzioni economiche e incidere negativamente sulla valutazione della condotta processuale.
Partecipare non significa essere obbligati a conciliare, ma dimostrare coerenza e responsabilità.

Sentenza Tribunale di Cagliari n.646/2026: eccepire la modalità in videoconferenza non giustifica la mancata adesione.

La sentenza del Tribunale di Cagliari richiama un principio importante: contestare le modalità di svolgimento della mediazione non significa poter rifiutare di partecipare.
Se una parte preferisce l’incontro in presenza, può chiedere un rinvio o una diversa organizzazione, ma deve utilizzare la mediazione come spazio di confronto, anziché sottrarsi alla procedura.
Il messaggio della pronuncia resta attuale: mediazione significa collaborazione, dialogo e autoresponsabilità. Non un semplice adempimento formale, ma un’occasione concreta per affrontare gli ostacoli e cercare una soluzione alla controversia.

Sentenza Tribunale di Torino n.1061/2026: la mediazione demandata in appello.

La decisione del Tribunale di Torino offre uno spunto interessante sul ruolo della mediazione demandata nel processo civile. Il giudice evidenzia come questo strumento possa essere utilizzato anche in appello, quando la controversia è ormai pienamente definita nei suoi aspetti di fatto e di diritto e le parti sono quindi in grado di valutare con maggiore consapevolezza i rischi e le opportunità del giudizio.

L’aspetto più significativo della pronuncia è che la mediazione non viene considerata un semplice passaggio imposto dalla legge, ma uno strumento processuale da utilizzare quando può realmente favorire una soluzione della lite. Proprio perché il confronto avviene dopo che le posizioni delle parti si sono consolidate, il tentativo conciliativo può risultare più concreto e consapevole rispetto a quello svolto nelle fasi iniziali del giudizio.

La sentenza ribadisce inoltre che la mediazione demandata ha una funzione autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria: il giudice può disporla in tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, anche se un precedente tentativo di conciliazione non ha avuto successo. Ciò conferma che la valutazione sulla mediabilità della controversia dipende dalle caratteristiche del caso concreto e dal momento processuale in cui essa viene effettuata.

Pur non trattandosi di una pronuncia destinata a innovare il sistema, la decisione valorizza una concezione della mediazione come strumento di gestione efficiente del processo, capace di offrire alle parti un’ulteriore occasione di dialogo quando il quadro della controversia è ormai sufficientemente chiaro. In questa prospettiva, la mediazione demandata si conferma non come un adempimento formale, ma come una concreta opportunità per evitare il protrarsi del contenzioso e favorire una soluzione condivisa della lite.

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Sentenza Tribunale di Torre Annunziata n.1688/2026: la notifica al solo avvocato può comportare la revoca del decreto ingiuntivo.

Mediazione obbligatoria: la convocazione deve essere effettiva.
Non basta depositare la domanda: la parte deve essere regolarmente convocata e messa nelle condizioni di partecipare al primo incontro.
La comunicazione inviata solo all’avvocato può non essere sufficiente se la procura non comprende espressamente la fase di mediazione.
Un errore formale che può portare anche alla revoca del decreto ingiuntivo.

Sentenza Tribunale di Belluno n.34/2026: la competenza può ritenersi derogata se le parti vi partecipano senza eccezioni.

Il Tribunale di Belluno ha chiarito che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione può essere derogata anche implicitamente.
Chi partecipa alla procedura senza contestare la sede dell’organismo non può eccepirne successivamente l’incompetenza per sostenere l’improcedibilità della domanda.
La sentenza conferma inoltre che, per impugnare una delibera condominiale, è sufficiente depositare la domanda di mediazione entro 30 giorni.