Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Equo compenso e mediazione: qualcosa finalmente comincia a muoversi!

Equo compenso allargato a tutti i professionisti, anche quelli non iscritti a un Ordine. La commissione Bilancio al Senato ha approvato infatti l’emendamento che lo introduce. Non più quindi solo avvocati che hanno particolari mansioni (con banche, imprese, compagnie assicurative) ma anche gli avvocati mediatori potranno proporre tale cifra. Per l’approvazione definitiva si attende però l’esame della Commissione Bilancio alla Camera, il prossimo 15 dicembre.

Equo compenso: come funzionerà per il mediatore?

Per parlare di equo compenso in mediazione occorre prima guardare al parere del Cnf (Consiglio Nazionale Forense), il quale in proposito si è espresso stabilendo di  “applicare i parametri previsti per l’attività giudiziale limitandoli a quelle fasi che si siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità dell’attività per talune o dell’assenza di attività per altre”. In valutazione, dunque, il se attribuire ai mediatori gli stessi minimi previsti per tutte le attività stragiudiziali svolte dai professionisti oppure se creare un listino apposito, esclusivo per la mediazione civile e commerciale.

Ecco degli esempi concreti

Ad esempio, utilizzando una tabella specifica con compenso omnicomprensivo e proporzionato per un terzo ad ognuna delle 3 fasi distinte in cui si articola la mediazione (per controversie da 0 a 1.100 euro, compenso di 600 euro; per controversie da 52mila a 260mila euro, il compenso sarà di 9mila euro)*

Qualcosa, insomma, comincia a muoversi anche per il compenso dei mediatori, riconosciuto finalmente in maniera ufficiale, anche grazie al traino degli avvocati.

 

  • Fonte: Diritto.it con tabelle dal Cnf

 

 A cura dell’addetto stampa Concilia Lex S.p.A, dott.ssa Jenny Giordano

 

GdP di Nocera Inferiore: la mediazione deve essere pagata anche dagli azzeccagarbugli!

GdP di Nocera Inferiore. L’avv. Azzeccagarbugli di Lecco di manzoniana memoria, si distingueva nel celebre romanzo “I Promessi Sposi” per l’uso disinvolto dell’interpretazione della legge. È un po’ quello che è accaduto davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione del pagamento di indennità di mediazione e di una presunta responsabilità del mediatore incaricato.

GdP ed opposizione a decreto ingiuntivo

Tutte le contestazioni dell’opponente sono state rigettate, perché le parti hanno espresso per iscritto la volontà di proseguire nel procedimento di mediazione e non è stato contestato alcuno disconoscimento di firma. Inoltre è stato accertato che il mediatore ha assolto i suoi obblighi di informazione, al contrario del legale che, oltre all’informativa ex art. 4 co 3 del 28/2010, è onerato dalla lettura del regolamento dell’Organismo di mediazione che, in quanto fonte sussidiaria, vincola le parti sia per i principi che regolano l’autonomia negoziale che ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 28/2010 che espressamente prevede l’applicazione del regolamento dell’ODM e quindi l’implicita accettazione dello stesso.

Il GdP di Nocera Inferiore e una sentenza che si limita ad applicare la normativa

Nel caso di specie, il giudice onorario non ha dovuto fare un grande sforzo ermeneutico, poiché ha semplicemente applicato la normativa vigente in materia, che evidentemente non risultava chiara a chi sarebbe dovuta risultare. Per leggere la sentenza vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

(a cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A, avv. Pietro Elia)

 

 

Parlamento Europeo: rafforzata la mediazione. E in Italia?

Parlamento Europeo e mediazione. Circa due mesi fa (lo scorso 12 settembre) il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sulla mediazione decisamente interessante e ne prevede un ulteriore e significativo impulso. Bruxelles ha additato il modello italiano come una best practice (ma non è la prima volta) in cui il ricorso alla mediazione è addirittura sei volte superiore rispetto al resto dell’Europa. Anche se tale uso è positivo per la spinta sempre più capillare dell’istituto, esso rappresenta allo stesso tempo un segnale tutt’altro che esaltante del grave stato di patologia che denuncia il Sistema Giustizia italiano.

La risoluzione del Parlamento invita altresì gli Stati membri ad applicare maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, attraverso opportune campagne di informazione. Su questo punto in Italia, ad esempio, c’è molto da fare in quanto ci vuole un’informazione ancora più efficace anche per contrastare la disinformazione sulla mediazione, che al momento, purtroppo prevale.

I tratti salienti della raccomandazione sono i seguenti:

  • La necessaria implementazione della mediazione demandata, dove si prevede la partecipazione obbligatoria delle parti non solo nella mediazione civile e commerciale ma anche in quella familiare (Ad esempio in Lituania, Lussemburgo, Inghilterra e Galles.)
  • accoglie con favore l’impegno della Commissione di cofinanziare diversi progetti volti apromuovere la mediazione e la formazione per i giudici e altri operatori della giustizia negli Stati membri;
  • invita la Commissione a valutare la necessità di elaborare norme di qualità a livello di Unione relative alla fornitura di servizi di mediazione,
  • Infine invita la Commissione, nel contesto della riflessione sulla revisione normativa, atrovare soluzioni al fine di estendere, se possibile, l’ambito di applicazione della mediazione anche ad altre questioni civili o amministrative; sottolinea tuttavia che è necessario prestare particolare attenzione ai risvolti che la mediazione può avere su alcune tematiche sociali, ad esempio il diritto di famiglia; raccomanda al riguardo alla Commissione e agli Stati membri di applicare e mettere in atto misure di salvaguardia adeguate nei processi di mediazione al fine di limitare i rischi per le parti più deboli e proteggerle da eventuali abusi di processo o di posizione imputabili alle parti più forti, nonché di fornire dati statistici pertinenti ed esaustivi; sottolinea inoltre l’importanza di assicurare il rispetto di criteri di equità in materia di costi, con particolare riguardo alle tutele per le categorie svantaggiate; osserva tuttavia che la mediazione potrebbe perdere attrattività e valore aggiunto se dovessero essere introdotti standard troppo stringenti per le parti;

Decisamente interessante questa risoluzione che potrà essere uno spunto per il legislatore italiano il quale negli ultimi anni, con luci ed ombre, ha mostrato un crescente interesse verso gli strumenti alternativi alla Giustizia ordinaria.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

Mediazioni demandate: la Corte d’Appello di Napoli rimette le parti in mediazione

La Corte d’Appello di Napoli si è recentemente espressa con tre provvedimenti sulla remissione delle parti in mediazione. Una notizia senz’altro positiva per chi da sempre porta avanti la cultura della mediazione. Qualcosa comincia a smuoversi anche in Corte d’Appello, segnale da prendere in considerazione soprattutto perché da qualche tempo i magistrati partenopei stanno dimostrando una notevole attenzione nei confronti della mediazione demandata.

Mediazioni demandate: i magistrati considerano il D.Lgs 28/2010

La Corte d’Appello di Napoli rende auspicabile, insomma, anche in considerazione della natura di alcuni soggetti coinvolti nella lite, il ricorso alla mediazione. Si tiene perciò conto in pieno del D.Lgs. n. 28/10, che la Corte invita a seguire con lo sprone per le parti di procedere, in quanto ciò consentirebbe una più celere e meno onerosa definizione della controversia. Fondamentale, inoltre, per i giudici napoletani, la presenza delle parti assistite dagli avvocati e l’onere di informare la Corte dell’esito del procedimento di mediazione mediante nota da presentare almeno 30 giorni prima della successiva udienza.

L’importanza della divulgazione della cultura della mediazione

È importante sottolineare che questa sensibilizzazione alla mediazione non avviene a caso, ma è frutto di un maggiore coinvolgimento dei magistrati in argomento “mediazione”. Divulgazione e sensibilizzazione alla mediazione sono dunque fondamentali, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi tutti i giorni ha a che fare con il mondo della giurisprudenza. Si dà valore al processo all’interno della mediazione, questo anche perché giudice e mediatore, come figure, cominciano a parlarsi. Per leggere l’ordinanza vai nella nostra sezione Giurisprudenza.

A cura dell’addetto stampa di Concilia Lex S.p.A., dott.ssa Jenny Giordano

Network Concilia Lex: attive le sedi di Reggio Calabria, Andria, Paola e Potenza

Network Concilia Lex. Il network Concilia Lex continua ad espandersi e da oggi sono attive altre 4 sedi in tutta Italia. Si tratta delle sedi di Reggio Calabria, Andria (Bat), la seconda di Potenza e Paola (Cs). L’obiettivo è sempre quello di portare avanti la cultura della mediazione avendo sempre in mente l’importanza della formazione e della preparazione professionale dei mediatori, in tutte le nostre sedi. Ecco, dunque, che in questi ultimi mesi, la rete di Concilia Lex si è ampliata anche in regioni in cui inizialmente non era presente. Continue reading →

Vantaggi degli strumenti Adr: il potere della relazione

Vantaggi degli strumenti Adr. Una delle novità più importanti degli strumenti ADR, in particolare della mediazione e della negoziazione, rispetto al giudizio, è il recupero del potere delle parti, nel senso di una loro autonomia decisionale, perché sono le parti artefici e responsabili della gestione del loro conflitto che meglio conoscono di chiunque altro, avendo il potere di scegliere se raggiungere o meno un accordo. Secondo una distinzione di natura filosofica il potere decisionale delle parti è inteso come “responsabilità- capacità”, ossia come capacità del soggetto di comprendere la propria azione, nonché la capacità di prendere una decisione condivisa e di assumersi l’impegno per rispettarla. Non è più un terzo che decide per le parti, come nel processo ove il giudice stabilisce i torti e le ragioni, ma sono le parti in conflitto che, con l’assistenza dei propri legali e del mediatore, decidono come gestire il conflitto.

Vantaggi degli strumenti Adr rispetto a quelli della fase di Giudizio

Questo concetto di responsabilità è totalmente differente da quello assunto nel processo, ossia quello definito come “responsabilità soggezione”, inteso come assoggettamento a una sanzione per un comportamento proprio o altrui, contrario a una norma di diritto. A fronte di alcuni studi sulle relazioni umane l’autonomia decisionale delle parti, presente nella mediazione e nella negoziazione, si fonda su una nota teoria, denominata teoria “relazionale” della natura umana, che è stata elaborata in molti campi e discipline ed è intesa come capacità connaturata in ciascuno individuo di manifestare forza (ossia di operare in modo autonomo), responsività (intesa come capacità di comunicazione ed empatia) ed impulso sociale verso l’altro. In definitiva, si ritiene che gli esseri umani siano, tendenzialmente, esseri sociali e connessi, motivati da un impulso morale.

Vantaggi degli strumenti Adr e conflitto

Il conflitto si dice che comporti la crisi della relazione umana tra le parti e la rottura di questa connessione esistente naturalmente tra gli individui. Secondo questo approccio lo scopo della mediazione è dunque di modificare la qualità della relazione delle parti. Seguendo questa teoria, il potere decisionale delle parti è alla base di un particolare ed efficace modello di mediazione, quello della mediazione trasformativa, elaborato da Bush e Folger e trasmesso dall’Institute for the Study of Conflict Trasformation. L’attività del mediatore è rivolta a provocare alcune mutazioni nei comportamenti delle parti tali da far emergere Empowerment e Recognition. Entrambi sono intesi come spostamenti dinamici delle parti in conflitto nel percepire sé e l’altra parte. Nell’Empowerment, che è un termine intraducibile ma noto anche in altre discipline, la parte si sposta da uno stato di debolezza ad uno di maggiore forza quando acquisisce maggiore autodeterminazione e consapevolezza dei propri interessi e bisogni ed è in grado di prendere decisioni in autonomia e di assumersi la responsabilità per queste.

Si ha Recognition (riconoscimento) quando una parte che attua un cambiamento dà un riconoscimento all’altra, nel senso che si sposta da una posizione di chiusura verso di sé e di concentrazione dei propri bisogni ad una posizione di apertura verso l’altra parte in modo di capire anche il suo punto di vista. Se ci spostiamo sul piano giuridico, osservando la realtà dal punto di vista del giurista di diritto positivo, si rileva come negoziazione e mediazione si offrono di rilanciare la centralità del contratto, quale strumento dell’autonomia delle parti atto a regolare interessi privati. Si è osservato che procedimenti privati non eliminano le norme di legge, piuttosto esautorano il modello della giurisdizione a favore del pan-contrattualismo, ossia un modello di risoluzione delle controversie basato su un diritto “flessibile” fondato su un contratto che si flette alle esigenze delle parti.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

L’accordo di mediazione è sempre un titolo esecutivo

L’accordo di mediazione è sempre un titolo esecutivo. Tale concetto può apparire banale, ma in Italia non lo è, specie quando ci si imbatte in qualche conservatore colto da interpretazioni ad “usum delphini” della legge. Questa volta è il turno del conservatore di Ascoli Piceno, che ritiene di dover accettare con riserva un’iscrizione di ipoteca avente come titolo un accordo di mediazione omologato, affermando che quest’ultimo avesse dovuto avere altresì i requisiti ex art. 2818 c.c. e quindi contenere una condanna a pagare una somma o adempiere ad un’altra obbligazione (nel caso di specie in pratica è impossibile).

Accordo di mediazione e giudici marchigiani

I giudici marchigiani hanno censurato questa interpretazione e giustificano l’iscrizione dell’ipoteca (oltre che per un evidente dato letterale del secondo comma dell’art. 12. D.Lgs 28/2010) come una manifestazione di favor mediationis del legislatore e per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litiganti di prevedere espressamente la garanzia dell’accordo, deve dunque prendersi atto che siamo di fronte ad una norma speciale integrativa del diritto comune, come già aveva statuito il Tribunale di Varese in un dictum del 2012.

Quindi tale fattispecie supera l’articolo 2818 c.c., tramite l’art. 12 2° comma che è autonoma rispetto alla prima norma e quindi speciale rispetto alla comune disciplina civilistica. Del resto un’interpretazione differente depotenzierebbe l’istituto della mediazione, sul quale si sono invece concentrati gli sforzi del legislatore che spera in un effetto deflattivo significativo del carico pendente presso le aule di Giustizia italiane.

Predominio della volontà delle parti

Infatti, come già a sua volta affermato in una recente sentenza del Tribunale di Bari, l’art. 12 ha innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege tramite l’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai loro rispettivi avvocati davanti ad ODM riconosciuti dal Ministero. Pertanto, alla luce di tale statuizione, non vi è alcuna possibilità di sindacare il contenuto dell’atto da parte del conservatore. Su questo specifico contenuto, vi è un predominio esclusivo della volontà delle parti, assistite dai loro avvocati e l’efficacia del conseguente accordo è ricollegata ope legis alle modalità attraverso le quali lo stesso accordo si è raggiunto.

Quindi i conservatori italiani si “rassegnino” ad applicare la legge. Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Riflessioni fiorentine (a freddo) sul convegno del 13 ottobre a Firenze

Riflessioni fiorentine. Sono trascorse due settimane dall’evento formativo – culturale di Firenze e le impressioni e le considerazioni da fare e sul da farsi non sono poche. Il convegno (la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale) ha lasciato il segno, sia per l’impeccabile organizzazione che per il messaggio, o i messaggi, che ha lasciato che sono tutt’altro che fini a sé stessi ma proiettati verso il futuro.

Questi due aspetti così diversi sono in realtà intimamente connessi per certi versi, poiché solo un coordinamento serio e programmato porta ad annoverare la presenza di autorevoli relatori che sono, a loro volta,  la ricetta per una manifestazione di successo che non ha lasciato nulla all’improvvisazione ed è stata giustamente ripagata non solo dal punto di vista numerico e quindi delle presenze, ma anche dalla qualità dell’indice di gradimento dei, ripetiamo, numerosi partecipanti che gravitano intorno al mondo della mediazione e delle ADR da molti anni ed in maniera seria e professionale.

Riflessioni fiorentine sul portare avanti questa affascinante sfida

Firenze ci ha detto che esiste una volontà di andare avanti in questa affascinante sfida e che questa dichiarazione di intenti è accompagnata da una best practice o modello virtuoso che in terra toscana ha già posto delle solide fondamenta grazie ai “cuori pulsanti” del Progetto Nausica che ha ottenuto risultati talmente positivi che probabilmente nel futuro, nel foro fiorentino, non sentiremo parlare più di enormi quantità di arretrato giudiziario.

Firenze sarà il primo Tribunale in Italia ad avere un “ufficio del processo” che prevede la presenza di esperti in mediazione che coadiuveranno la magistratura nel concordare un programma virtuoso che darà ancora più respiro alla macchina processuale e quindi sarà realtà la tanto attesa efficienza sotto il profilo della tempistica e della qualità del servizio al cittadino. L’augurio è ovviamente quello di un “effetto domino” negli altri Palazzi di Giustizia italiani e che magari l’anno prossimo, in quel di Roma, ci sia una bella testimonianza anche dell’avvocatura che affermi questo necessario e fisiologico cambiamento culturale.

A cura del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Assicurazioni: il loro ostruzionismo in mediazione

Assicurazioni. Il problema delle strategie difensive spesso ostruzionistiche delle compagnie assicurative non è una novità: l’atteggiamento scarsamente collaborativo (di cui non si sono mai comprese le reali ragioni), rimane a volte un mistero. Ovviamente tale atteggiamento di chiusura si sta puntualmente replicando nel contesto del tentativo di mediazione sia come condizione di procedibilità ab initio che nella demandata.

Le assicurazioni all’interno della sentenza del Tribunale di Roma del 28 settembre

Una recentissima sentenza del Dr. Massimo Moriconi (28 settembre 2017,  guardala qui), entra a gamba tesa nella questione, cogliendo l’occasione nella stesura di una sentenza che vede come protagonista processuale una compagnia assicurativa. Il Presidente della XIII sezione, nel caso di specie, partendo dall’assunto della mediabilità della controversia, comincia dalla proposta conciliativa del giudice in prima battuta, ed a seguire tentativo di mediazione in cui si censura il comportamento processuale della compagnia assicurativa caratterizzato dalla generica sfiducia nell’istituto “mediazione” al presunto usbergo dell’ “aver già dato” e/o dell’assenza di fondamento delle altrui pretese, alla ritenuta necessità di un’istruttoria che solo il giudice può disporre ed effettuare..

Nessuna di tali giustificazioni (che quanto alla prima ed alla seconda sono di sicuro del tutto infondate ed errate), potrebbe essere esposta in questo caso. In questo caso infatti non si tratta di mediazione obbligatoria bensì di mediazione demandata. Ma la demandata del Dr Moriconi è per di più “guidata” e caratterizzata da un preciso perimetro all’interno del quale le parti, gli avvocati ed il mediatore possono condurre più utilmente la discussione e raggiungere con più facilità un accordo…

Insomma il messaggio è palesemente quello di un invito esplicito a non illudersi circa l’esito preventivato negli atti difensivi delle parti. Ovviamente le parti erano state invitate a presenziare al tentativo di mediazione secondo i canoni del principio di effettività, come lo stesso mediatore a formulare una proposta, in caso di esito negativo del tentativo. Tutte queste prescrizioni, però, non sono state sufficienti dal far recedere la compagnia assicuratrice dalla volontà di non partecipare alla mediazione demandata ex art. 5 co 2. Le conseguenze di tale strategia hanno indotto a statuire la condanna ex art. 96 c.p. c. della compagnia assicuratrice stante la presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell’Assicurazione  che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente colpa grave se non dolo. Quindi il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi dell’art. 5 co.II° della legge integra fattispecie di  colpa grave se non addirittura dolo i cui presupposti sono ampiamente motivati e confermati dalla giurisprudenza. Inoltre è interessante il richiamo dettagliato dei criteri per stabilire il quantum della condanna ex art. 96 c.p.c.: lo stato soggettivo consistente in una non volontà ad assumere un atteggiamento collaborativo, la qualifica e la struttura caratteristica del soggetto responsabile, la forza ed il potere economico e la necessità di un efficace deterrente.

Resistenza del mondo assicurativo allo strumento della mediazione

Il problema assicurazioni, che sta a cuore del Giudice Moriconi, sta a cuore anche a molti degli addetti ai lavori e per certi versi questa ostinata resistenza da parte del mondo assicurativo a non voler intraprendere la migliore strategia possibile anche nei propri confronti, desta non poche perplessità. Tuttavia è probabile che questo atteggiamento sia alimentato inconsapevolmente anche dall’atavica lentezza della macchina giudiziaria italiana. Con il protrarsi della causa controparte accetta spesso offerte al di sotto delle aspettative iniziali pur di porre fine al processo che la vede coinvolta, per non parlare di quanti rinunciano ad intraprendere una causa per i costi e l’aleatorietà del giudizio. Nel futuro prossimo, ci auguriamo un nuovo senso responsabilità da parte dei cosiddetti “poteri forti” delle compagnie assicurative unitamente al sistema bancario (anche se quest’ultimo sta dando qualche segnale positivo in tal senso).

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

 

 

 

 

Risoluzione del conflitto: il metodo della comprensione in mediazione

Risoluzione del conflitto. La ricchezza e la positività che si deve trarre dal conflitto non rappresentano scoperte recenti.  Hegel con il suo metodo dialettico aveva già delineato tale possibilità. Nel movimento dialettico considerabile in modo unitario poiché descrivibile come un circolo, la tesi alla quale si oppone l’antitesi risolve il conflitto tornando al punto iniziale chiamato ora sintesi, la quale altro non è che uno sviluppo della contraddizione arricchito dai mutamenti avvenuti. Senza vittorie o esclusioni, tesi e antitesi realizzano loro stesse trasformandosi in qualcosa d’altro che supera i dati iniziali di entrambe.

Risoluzione del conflitto: il metodo di Friedman ed Himmelstein

Gary Friedman e Jack Himmelstein autori del testo Challenging Conflict, attraverso il metodo della comprensione da loro ideato, adottano in mediazione il principio di superare i conflitti considerandoli e rendendoli utili, inevitabile una riflessione che induca un accostamento alla dialettica hegeliana. Gli autori tentano di sfidare il conflitto attraverso la comprensione: più importante di un approccio al conflitto basato sulla coercizione o persuasione, il metodo della comprensione, rende responsabili le parti coinvolte nel conflitto, portandole a lavorare insieme attivamente, responsabilmente e in prima persona alla loro controversia in atto.

Il mediatore in questo metodo di affrontare il procedimento di mediazione non è un soggetto passivo, ma il facilitatore del metodo della comprensione, aiutando le parti ad indagare cosa si cela al di sotto della controversia esposta, essenziale non è solo il cosa le parti vogliono, ma soprattutto il perché e il come di ciò che vogliono. Il metodo attraverso la comprensione ha come fase iniziale l’accettazione del conflitto, tramite il dialogo il mediatore aiuta le parti ad accettare il conflitto consentendo il disagio e la tensione che il disaccordo implica, la strada per l’accordo, passa per la manifestazione limpida del disaccordo.

Manifestare il proprio disaccordo è una grande risorsa per il buon esito del procedimento di mediazione, nel disaccordo vengono manifestate ed espresse molte emozioni rappresentanti dei veri bisogni alla radice della controversia e questa è l’unica strada per arrivare ad una possibile soluzione, il mediatore deve saper creare il giusto contesto atto alla possibilità di tale condivisione.

Gli strumenti a disposizione del mediatore

Il mediatore ha come iniziale strumento per far ciò, ed arrivare alla risoluzione del conflitto, proprio il suddetto looping, il loop della comprensione consente di capire, comprendere, il che ovviamente è molto differente dal condividere. I passaggi nell’attività di looping del mediatore sono quattro e riguardano la comprensione di ciascuna parte, il manifestare tale comprensione; cercare conferma delle parti del fatto che si sentano comprese dal mediatore e ricevere tale conferma. In sostanza il metodo proposto da Friedman e Himmelstein, può essere chiarito in quattro passaggi essenziali: riformulazione, comprensione, creatività e negoziazione.

La creatività che si attua quando le parti volgono il loro interesse verso i valori, ampliando le prospettive in termini di qualità e quantità, porta ad una negoziazione comune. Per stimolare la creatività, occorre una comunicazione che non cada in nessun genere di valutazione, le idee devono sfociare attraverso un’attività di brainstorming, senza soffermarsi sul chi ha pensato all’idea, nessuna ipotesi deve essere esclusa o incoraggiata e anche le idee del mediatore possono essere incluse. Chiaramente se dalla attività creativa si giunge alla negoziazione, nel mezzo è necessario valutare le ipotesi di soluzioni emerse e questo alla luce del dato di realtà e tenendo presente in ogni dato l’aspetto giuridico dei fatti.

I passaggi che il mediatore deve affrontare

Una volta che le parti siano riuscite a generare delle opzioni utilizzando la tecnica del brainstorming, devono compiere tre ulteriori fondamentali passaggi al fine di valutare: assegnare loro un ordine di priorità, confrontarle con gli interessi e bisogni, e infine negoziare il risultato finale.

  • Assegnare alle opzioni un ordine di priorità: ciascuna parte indica soluzioni che giudica più adatte e quello meno percorribili.
  • Confrontare le opzioni con gli interessi e i bisogni: ciascuna parte valuta tutte le opzioni potenzialmente valide sulla base di come queste rispondono agli interessi e ai bisogni ditutte le parti.
  • Negoziare il risultato: le parti perfezionano, esaminano e fanno una scelta tra le diverse opzioni.

Il risultato finale, di tipo circolare, della dialettica hegeliana arriva ad una sintesi che supera la controversia arrivando ad un risultato che porta con sé gli elementi di partenza della tesi e della contrapposta antitesi, per ottenere questo risultato finale, la maieutica socratica è necessaria per chiudere il cerchio riportando le parti al punto iniziale con accordo comune che superi la contraddizione che è, a sua volta, la sintesi che supera il conflitto conciliando in una verità comprensiva dei due poli opposti ( antitesi e sintesi).

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.