Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Grande successo di Concilia Lex per il convegno di Firenze!

Grande successo di pubblico per la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, convegno organizzato da Concilia Lex S.p.A., che si è svolto negli spazi del Grand Hotel Baglioni di Firenze venerdì scorso, 13 ottobre. Immersi nell’arte e nella bellissima atmosfera fiorentina, più di 300 persone hanno ascoltato ed interagito su tutti gli aspetti riguardanti la mediazione civile e commerciale, da quelli positivi alle criticità che oggi vengono alla luce su questo istituto. Tutto ciò all’indomani della dichiarazione della strutturalità della mediazione, e diversi mesi dopo le conclusioni della Commissione Alpa in Parlamento. La seconda edizione di questo convegno (la prima si è tenuta lo scorso anno a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, sempre in ottobre) è stata più focalizzata sul capire dove sta andando la mediazione e quale sarà il suo concreto sviluppo in Italia. Risposta che è stata data in maniera impeccabile dai nove relatori, provenienti dal mondo accademico e della magistratura, dalle imprese alle banche e moderati in maniera sapiente dalla prof.ssa Annalisa Tonarelli dell’Università di Firenze. Ecco in breve una sintesi dei loro interventi (ma nei prossimi giorni pubblicheremo anche le interviste a tutti sul nostro canale Youtube)

La prima a prendere la parola è stata Luigia Grasso, dell’Ufficio Legislativo di Confindustria, che ha introdotto l’argomento della mediazione vista dalle imprese e l’utilità per queste ultime con “La mediazione secondo Confindustria”. La dott.ssa Grasso ha sottolineato, tra le altre cose, come “Confindustria ha condiviso sin da subito la scelta del Legislatore di puntare sulla mediazione per deflazionare il contenzioso civile, sostenendo con decisione tutte le iniziative volte a rafforzarne le potenzialità. La mediazione, infatti, è uno strumento trasversale, idoneo a risolvere qualunque lite che abbia ad oggetto diritti disponibili, comprese quelle relative ai rapporti di diritto privato tra Pubblica Amministrazione (PA) e privati”. Fondamentale, per la Grasso, insistere sulla formazione degli avvocati e ripensare ad attività di sensibilizzazione delle imprese associate.

Successivamente è stata la volta dell’avvocato Francesca Morao, responsabile per il contenzioso NPL di Banca Ifis. “Mediazione e contenzioso bancario: un focus sul recupero giudiziale dei crediti NPL” è stato il tema dibattuto, in cui la Morao ha parlato dei vantaggi forniti dall’istituto della mediazione nella gestione dei crediti deteriorati, nonché sul contegno dei debitori in sede di mediazione, a far data dall’instaurazione della stessa sino alla conclusione del procedimento. Morao ha colto l’occasione per sottolineare quanto ancora le domande di mediazione siano rarissime.

A questo punto si è passati ad ascoltare il punto di vista dei magistrati. Molto seguito ed applaudito è stato l’intervento del cons. Gianluigi Morlini, giudice del Tribunale di Reggio Emilia. Morlini ha affrontato infatti il tema delle <em>“Principali questioni processuali in tema di mediazione”</em>. Molti gli argomenti dibattuti durante questa relazione: dall’obbligo di partecipazione personale o possibilità di delega al difensore alla necessità o meno di mediazione effettiva per ritenere assolta la condizione di procedibilità; dalla natura del termine di quindici giorni concesso dal giudice per promuovere la mediazione e conseguenza dell’eventuale inadempimento fino all’onere di promuovere la mediazione delegata in Appello.

Fin qui la mediazione intesa come strumento e possibilità. Ma qual è il punto di vista sulla mediazione delegata dal Giudice o sulla figura del mediatore, anche riguardo alla sua formazione? A questo proposito hanno fornito spunti davvero interessanti gli interventi successivi, come quello del cons. Maurizio Barbarisi, presidente di sezione della Corte d’Appello di Firenze, e del prof. Mauro Bove, docente di diritto processuale all’Università di Perugia. Il primo si è occupato di delineare  “Il profilo del mediatore in demandata”, sottolineando come la mediazione delegata sussiste oggi tra ritardi pratici di attuazione e difficoltà operative di natura sostanziale e processuale.  Per Barbarisi risulta imprescindibile, anche alla luce dell’esperienza personale della Corte di Appello di Firenze che per prima ha introdotto in Italia questa forma definitoria, la competenza del magistrato, ed il dialogo che occorre che si instauri tra il giudice ed il mediatore, al fine di dare il giusto valore alla mediazione, dialogo che, allo stato delle cose in Italia, manca completamente. Il prof. Bove ha invece parlato della “Mediazione disposta dal giudice d’appello”. Durante la relazione è stato chiarito come il mancato esperimento del tentativo di mediazione disposto dal giudice in grado d’appello determina, non l’improcedibilità della domanda originariamente proposta in primo grado, bensì l’improcedibilità del giudizio d’appello, secondo la stessa logica che va seguita nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che emerge in entrambi i casi una decisione passata in giudicato sulla lite pendente. Per il prof. dell’ateneo perugino, dunque, l’obbligatorietà della mediazione non risolverà mai i problemi della giustizia statale. Bisogna dunque che si esca dalla logica dell’obbligatorietà ex lege e si individui la maggiore criticità nell’inefficienza della Pubblica Amministrazione.

Si è categoricamente opposto a questa visione il dott.Fabrizio Pasquale, Giudice del Tribunale di Vasto, che al convegno ha discusso de “Il principio di effettività nella mediazione demandata”. Pasquale considera infatti l’obbligatorietà un percorso necessario per “arrivare” alle parti. Superato poi il dato acquisito della presenza personale delle parti, fondamentale per rendere effettiva una mediazione demandata, non è da sottovalutare il superamento del primo incontro.

L’ultimo aspetto trattato è stato quello più propriamente “umanistico”: la mediazione vista anche dal punto di vista sociale e relazionale, con un focus sulla figura del mediatore. La dott.ssa Maria Martello, ad esempio, mediatrice umanista-filosofica, si è occupata de “La mediazione: dalla radice del conflitto alla risoluzione del contenzioso”. Per Martello occorre sia diffondere la cultura della mediazione sia incardinarla sempre di più nel panorama istituzionale, ma ancora più urgente è scandagliare i modelli operativi e valutarne la diversa efficacia. Avere il coraggio di praticare il modello di mediazione filosofico umanistico significa offrire alle parti l’occasione  di concludere, risolvere e trasformare il conflitto, e nello stesso tempo di acquisire competenze relazionali traslabili in altre situazioni. Una formazione per la vita, necessaria a tutti. Anche per il meditore che accetta di lasciarsi modificare dai principi di questo metodo. Principio seguito anche dalla relatrice successiva, l’avvocato Laura Ristori, mediatore professionista OCF, la quale, nel suo intervento “La mediazione nel contesto istituzionale della Giustizia” ha portato avanti la tesi di un’ “analisi del contesto istituzionale e culturale necessaria a una mediazione efficace e utile al sistema giustizia. Cooperazione e coordinamento fra magistratura, pubblica amministrazione e altri operatori del diritto rappresentano, perciò, la soluzione auspicabile“.

A chiudere la serata è stato l’intervento della prof. Paola Lucarelli, docente di Diritto Commerciale all’Università di Firenze, quindi una sorta di padrona di casa. Parlando de “L’Università come catalizzatore di innovazione del sistema Giustizia”, Lucarelli ha sottolineato la continua connessione tra l’Università ed il Tribunale di Firenze. Ha aggiunto poi come il Progetto Nausicaa, di cui l’Ateneo fiorentino si sta facendo promotore da diversi anni, riprenderà con pieno slancio nei primi mesi del 2018, insieme con il progetto di Firenze città metropolitana. La Lucarelli ha chiesto di prestare sempre attenzione ai valori della funzione mediativa, con un dialogo tra giudice ed avvocati (poiché anche il giudice ha una notevole parte nel percorso di mediazione), e poi tra avvocati e mediatori.

Ricordiamo, infine, che la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale è stata introdotta dai saluti del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia, che ha ribadito il concetto di lavorare molto sulla formazione, nonostante i passi avanti conseguiti in quest’ultimo anno dall’istituto della mediazione; e dal presidente del Tribunale di Firenze, Marilena Rizzo, che ha annunciato l’avvio di un progetto importantissimo sulla mediazione civile da parte del foro fiorentino in collaborazione con l’ente Firenze città Metropolitana.

 

 

Convegno Concilia Lex a Firenze: un successo senza precedenti!

È stato un successo senza precedenti quello di ieri per la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, il convegno che Concilia Lex ha organizzato a Firenze nello storico scenario del capoluogo toscano, all’interno dello scenografico Grand Hotel Baglioni. Più di 300 persone si sono infatti registrate per poter partecipare all’annuale incontro che il nostro organismo di mediazione utilizza per fare il punto su questo importante strumento giuridico.

Convegno Concilia Lex: più di 300 persone sono accorse a Firenze

Oltre ai numerosi avvocati e commercialisti (ricordiamo che il convegno ha previsto dei crediti formativi per entrambe le figure professionali), professionisti e mediatori, presenti anche moltissimi studenti e docenti, in rappresentanza del mondo accademico non solo fiorentino ma di tutt’Italia. Il successo del convegno, che ha premiato l’impegno dello staff Concilia Lex, segue quello dello scorso anno, la I^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, che come si ricorderà, si svolse a Napoli presso la Mostra d’Oltremare, sempre in ottobre.

Per oltre quattro ore (dalle 15 alle 19) l’argomento della mediazione è stato al centro dei lavori, con relatori di fama nazionale che hanno portato il loro contributo in termini di interventi e proposte.

Relatori molto apprezzati nei loro interventi

Oltre ai relatori, molti gli invitati illustri in rappresentanza delle istituzioni e delle Forze Armate, tra cui il Capitano del Nucleo di Polizia Tributaria Firenze della Guardia di Finanza, dott. Antonio Casaluce; il Viceconsole del Perù a Firenze per delega del Console, Amalia Vanessa Favre Fajardo; il Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica di Firenze, Pasquale Abate; ed il Giudice del Tribunale di Firenze, dott.ssa Daniela Bonacchi. Tutti  erano seduti in prima fila all’interno della spaziosa Sala Michelangelo del Grand Hotel Baglioni.

Dopo i saluti del presidente del Tribunale di Firenze, dott.ssa Marilena Rizzo e del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., l’avvocato Pietro Elia, si avvicenderanno i relatori.

Ricordiamo gli argomenti che sono stati trattati dai relatori. Innanzitutto è stato dato spazio alla visione della mediazione da parte delle aziende e delle banche con gli interventi della dott.ssa Luigia Grasso, per l’Ufficio Legislativo di Confindustria, che si è focalizzata su un’analisi del contributo che Confindustria stessa ha apportato all’interno della Commissione Alpa per la riforma degli strumenti di Adr (“La Mediazione secondo Confindustria”); e quella dell’avvocato Francesca Morao, responsabile del contenzioso NPL per Banca IFIS, che ha reso conto su “Mediazione e contenzioso bancario: un focus sul recupero giudiziale dei crediti NPL”.

Ci si è spostati poi verso la visione della mediazione da parte della magistratura, attraverso l’intervento dei Cons. Maurizio Barbarisi, presidente della Corte d’Appello di Firenze, che si è occupato de “Il profilo del mediatore in demandata” e del Cons. Gianluigi Morlini, della Scuola Superiore della Magistratura, che ha approfondito il tema de “Le principali questioni processuali in tema di mediazione”. Il terzo aspetto toccato è stato quello della mediazione e le sue criticità, con le relazioni del Prof. Mauro Bove, docente presso l’Università degli Studi di Perugia con un intervento sulla “Mediazione disposta dal giudice d’appello”; della dott.ssa Maria Martello, formatrice alla mediazione umanistico – filosofica, su “La mediazione: dalla radice del conflitto alla risoluzione del contenzioso”; e dell’avvocato Laura Ristori, mediatore professionista OCF, “La mediazione nel contesto istituzionale della Giustizia”.

Hanno chiuso i lavori gli interventi del dott. Fabrizio Pasquale, giudice del Tribunale di Vasto, e della prof.ssa Paola Lucarelli, docente all’Università degli Studi di Firenze, già relatrice lo scorso anno durante il convegno di Napoli. Il primo ha affrontato l’argomento della “Mancata effettività della mediazione demandata”, mentre la seconda ha mostrato i risultati raggiunti dall’istituto della mediazione in quest’ultimo anno, alla luce dell’esempio portato dal Foro e dall’Ateneo fiorentino. Il titolo del suo intervento è infatti: “L’Università come catalizzatore di innovazione del sistema Giustizia”.

Infine, hanno avuto spazio i quesiti del pubblico, guidati dalla moderatrice del convegno, la Prof.ssa Annalisa Tonarelli, dell’Università degli Studi di Firenze.

Lunedì tutti i dettagli, anche sulla cena di gala seguita al convegno, in uno speciale approfondimento sulla giornata di ieri a Firenze.

Termine dei 15 giorni: il Tribunale di Vasto ed il termine acceleratorio

Termine dei 15 giorni in mediazione. Il Giudice Fabrizio Pasquale, a proposito della natura del termine dei 15 giorni ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs 28/2010, aveva già affrontato il tema alle “idi di maggio” di quest’anno con un’impeccabile ordinanza (15 maggio 2017) dove ha colto l’occasione per una compiuta analisi del termine in questione. Anche in questo caso dopo una completa disamina dei variegati orientamenti sulla natura del termine che spaziano dalla perentorietà alla non perentorietà per giungere ad una visione intermedia, conferma la sua non perentorietà motivando tale asserto attraverso un iter argomentativo completo e raffinato.

Termine dei 15 giorni: perentorietà

Secondo il Dr. Pasquale, in primis la non perentorietà è sorretta da un punto vista formale dalla mancanza di una espressa previsione legale di perentorietà del termine. Ciò deve condurre alla conclusione che lo stesso abbia natura ordinatoria e non perentoria, in applicazione del principio statuito dall’art. 152, secondo comma, c.p.c., mentre secondo un aspetto sostanziale non ricorrono i presupposti per desumere tale carattere di perentorietà in via interpretativa, sulla base dello scopo che il termine persegue e della funzione che esso adempie.

Infatti, analizzando il dato testuale della norma che lo prevede si evince che lo scopo è quello comunque di sollecitare le parti a svolgere il tentativo di mediazione quale condizione i procedibilità e quindi il fatto che esso non sia perentorio non deve indurre ad un ingiustificato lassismo delle parti.

Garantire certezza dei tempi di definizione

In altre parole, la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinchè la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.

Tale assunto trova conferma anche nel successivo art. 6 2 comma, che stabilisce che, nella mediazione demandata dal giudice, il termine di durata del procedimento di mediazione decorre, al più tardi, “dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda”, nel caso in cui – ovviamente – a quella data le parti non abbiano già depositato l’istanza.

Ovviamente tale dissertazione è collegata alla condizione di procedibilità della domanda e quindi alle eventuali conseguenze di una mancata osservanza dei termini complessivamente previsti degli ulteriori 90 giorni.

Questo significa che, ove l’udienza di rinvio del processo sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura o, in ogni caso, entro il più ampio termine di rinvio del processo all’udienza di verifica.

Per leggere l’ordinanza in oggetto clicca qui.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

Tecniche di mediazione: necessario acquisire nuove competenze

Tecniche di mediazione. La capacità di apprendere le tecniche di negoziazione/mediazione deriva dalla necessità del professionista di ridefinire il proprio compito. In molti Paesi si afferma che ci sono troppi avvocati (e l’Italia è uno di questi), eppure negli States, dove il reddito medio è però decisamente più alto ed i tempi processuali più ristretti, in proporzione il numero dei legali è più o meno lo stesso. Oggi ci si pone la domanda su quale sia la funzione del giurista e quindi quale debba essere la sua futura formazione. È evidente che i dubbi sulla sua utilità, su come egli gestisce il conflitto, potrebbero essere fugati con un ampliamento del conflitto anche come facilitatore di soluzioni dello stesso.

Percezione della figura dell’avvocato: problema di crescita e sostenibilità

La figura dell’avvocato eccessivamente legato al contesto delle cause, rischia di diventare socialmente dannosa nella percezione sociale comune, come accade già nel mondo del business, dove il controllo dei costi è diventato una priorità. Si tratta anche di un problema di crescita e sostenibilità: una porzione significativa di professionisti ne ha già preso consapevolezza ed ha intrapreso la strada delle pratiche di diritto collaborativo.

Tecniche di mediazione: necessità di esaminare meglio il conflitto

Per preparare i professionisti in formazione al futuro che li attende, dobbiamo fornire un quadro esaustivo. Il contenzioso aggiudicativo, resterà comunque e probabilmente la modalità più comune della risoluzione delle controversie, ma rimane una sostanziosa quota in cui c’è necessità di esaminare ed affrontare il conflitto anche attraverso dei paradigmi metagiuridici, affinché si crei un giusto equilibrio tra contesto giudiziale e quello stragiudiziale.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia.

 

Università: tra innovazione e connessioni con il mondo della Giustizia

Università e mediazione. La II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale organizzata da Concilia Lex a Firenze tra tre giorni sarà chiusa dalla Prof. Paola Lucarelli, che è ormai un punto di riferimento imprescindibile per lo sviluppo culturale dell’istituto. Quest’ultima tratterà un tema delicato e fondamentale, qual è “L’università come catalizzatore di innovazione del sistema Giustizia“. Questo argomento rappresenta la svolta culturale che potrà contribuire all’affermazione dei sistemi ADR, in una parola è il futuro di un Sistema Paese migliore.

Università e Adr: prevedere una formazione al conflitto

È giunto il momento che venga espressamente prevista una formazione al conflitto negli Atenei italiani. Non basta conoscere la normativa, le competenze utili nella gestione del conflitto iniziano a formarsi in età molto giovane e si tratta di andare a rafforzare alcuni soft skill che rappresentano competenze trasversali necessarie per eliminare alcune tendenze disfunzionali quali la rabbia e l’insicurezza.

Obiettivo della formazione universitaria: creare professionisti capaci

La formazione universitaria non deve avere direttamente come obiettivo la formazione di mediatori, ma di professionisti consapevoli delle capacità necessarie per saper attraversare il conflitto e magari diventare negoziatori e mediatori. Si tratta dunque di partire da un’inversione di prospettiva differente da quella causidica a tutti i costi ormai superata , ed analizzare le controversie anche con paradigmi metagiuridici che permettono di superare la rigidità e la verticalità del diritto.

Quindi una mission ambiziosa e necessaria che vedrà formarsi le future classi dirigenti secondo un’ impostazione moderna ed elastica. Per tutte le news sulla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale clicca qui.

A cura del responsabile scientifico della Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

 

Mediazione e Giustizia: l’intervento di Laura Ristori alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale

Mediazione e Giustizia. Non poteva mancare, nell’evento fiorentino della II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, una delle colonne portanti del Laboratorio “Unaltromodo” che corrisponde al nome dell’Avv. Laura Ristori. Quest’ultima tratterà il tema della Mediazione nel contesto istituzionale della Giustizia che sicuramente catturerà l’attenzione di tutti i partecipanti per il taglio originale della tematica appena indicata.

L’argomento richiama probabilmente un’apparente contraddizione che in realtà, sotto una cerata angolazione, non esiste. Basta chiedersi quali spazio occupano la Mediazione e la Giustizia. Qual è lo spazio della mediazione? È possibile stabilirne un confine? La mediazione sottrae uno spazio alla Giustizia ordinaria?

Mediazione e Giustizia: per Laura Ristori il concetto di giustizia si è ampliato

Il concetto di giustizia non è mutato, ma si è ampliato: in realtà la mediazione non sottrae nulla al diritto e ad una giustizia ordinaria inadempiente e lenta, ma lo spazio della mediazione è riferito alla sfera dei legami sociali che richiedono delle modalità differenti da quelle della macchina processuale.

La mediazione non può essere presentata semplicemente come un’alternativa alla giustizia ordinaria ma come una modalità di “regolazione sociale” che si affianca al diritto nell’ambito di quei meccanismi relazionali familiari, culturali e sociali che un tempo contribuivano a regolare i conflitti.

Le vocazioni differenti di Mediazione e Giustizia

Quindi Mediazione e Giustizia sono contesti differenti con una vocazione differente rispetto al conflitto, ma distinguer non vuol dire separare, bensì delimitare un ambito di integrazione: infatti l’attitudine della mediazione  a colmare un vuoto nella gestione dei legami sociali non esclude, anzi richiede  l’apporto fondamentale delle garanzie e delle tutele del diritto.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Mediazione trasformativa: il recupero del potere decisionale delle parti in mediazione (Parte II)

Mediazione trasformativa. Riprendiamo il discorso che abbiamo affrontato su questo blog un paio di giorni fa.

Diciamo subito che il potere decisionale delle parti è alla base di un particolare ed efficace modello di mediazione, quello della mediazione trasformativa, elaborato da Bush e Folger e trasmesso dall’Institute for the Study of Conflict Trasformation.

Mediazione trasformativa: i concetti di Empowerment e Recognition

L’attività del mediatore è rivolta a provocare alcune mutazioni nei comportamenti delle parti tali da far emergere Empowerment e Recognition. Entrambi sono intesi come spostamenti dinamici delle parti in conflitto nel percepire sé e l’altra parte. Nell’Empowerment, la parte si sposta da uno stato di debolezza ad uno di maggiore forza quando acquisisce maggiore autodeterminazione e consapevolezza dei propri interessi e bisogni ed è in grado di prendere decisioni in autonomia e di assumersi la responsabilità per queste. Si ha Recognition (riconoscimento) quando una parte che attua un cambiamento dà un riconoscimento all’altra, nel senso che si sposta da una posizione di chiusura verso di sé e di concentrazione dei propri bisogni ad una posizione di apertura verso l’altra parte in modo di capire anche il suo punto di vista.

In mediazione il contratto è strumento dell’autonomia delle parti

Se ci spostiamo sul piano giuridico, osservando la realtà dal punto di vista del giurista di diritto positivo, si rileva come negoziazione e mediazione si offrono di rilanciare la centralità del contratto, quale strumento dell’autonomia delle parti atto a regolare interessi privati. Si è osservato che procedimenti privati non eliminano le norme di legge, piuttosto esautorano il modello della giurisdizione a favore del pan-contrattualismo, ossia un modello di risoluzione delle controversie basato su un diritto “flessibile” fondato su un contratto che si flette alle esigenze delle parti.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.

Termine dei 15 giorni in mediazione: per il Tribunale di Vasto non ha natura perentoria

Termine dei 15 giorni in mediazione. Due recenti provvedimenti del Tribunale di Vasto ritornano sulla natura del termine dei 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della istanza di mediazione. Si tratta di una sentenza e di un’ordinanza (datate rispettivamente 27 settembre e 15 maggio di quest’anno) aventi come estensore il Giudice dott. Fabrizio Pasquale (che parteciperà, tra l’altro, come relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre).

Sia la sentenza che l’ordinanza, pur muovendo dalla comune tesi che il termine in discussione non abbia natura perentoria, giungono a conclusioni contrapposte, in ragione della diversa tempistica di definizione della procedura di mediazione, che in entrambi i casi era stata tardivamente intrapresa. Nella prima fattispecie (cioè nella sentenza del 27 settembre scorso) l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata rigettata perché la mediazione, sebbene tardivamente iniziata, si è conclusa in tempo utile per la celebrazione della udienza di rinvio. Diversamente, nella seconda fattispecie (l’ordinanza del 15 maggio), la domanda (precisamente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile, dal momento che la procedura, alla udienza di rinvio fissata dal giudice, non era stata ancora esperita.

Da notare che per entrambe è importante la premessa che: <em> “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante […] ha aderito all’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., 03.12.2015, n. 24629), secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato”</em>

Per leggere i provvedimenti, vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

Parti in mediazione: il recupero del loro potere decisionale (Parte I)

Parti in mediazione. Uno dei tratti salienti degli strumenti ADR, in particolare della mediazione e della negoziazione, rispetto al giudizio, è il recupero del potere delle parti, nel senso di una loro autonomia decisionale, perché sono le parti artefici e responsabili della gestione del loro conflitto che meglio conoscono di chiunque altro, avendo il potere di scegliere se raggiungere o meno un accordo. Non è un terzo che decide per le parti, come nel processo ove il giudice stabilisce i torti e le ragioni, ma sono le parti in conflitto che, con l’assistenza dei propri legali e del mediatore, decidono come gestire il conflitto.

Parti in mediazione e natura relazionale della natura umana

Questo concetto di responsabilità è totalmente differente da quello assunto nel processo, ossia quello definito come “responsabilità soggezione”, inteso come assoggettamento a una sanzione per un comportamento proprio o altrui, contrario a una norma di diritto. A fronte di alcuni studi sulle relazioni umane l’autonomia decisionale delle parti, presente nella mediazione e nella negoziazione collaborativa, si fonda su una nota teoria, denominata teoria “relazionale” della natura umana, che è stata elaborata in molti campi e discipline ed è intesa come capacità connaturata in ciascuno individuo di manifestare forza (ossia di operare in modo autonomo), responsività (intesa come capacità di comunicazione ed empatia) ed impulso sociale verso l’altro.

Lo scopo della mediazione è quello di modificare la qualità delle relazioni tra le parti

In definitiva, si ritiene che gli esseri umani siano, tendenzialmente, esseri sociali e connessi, motivati da un impulso morale. Il conflitto si dice che comporti la crisi della relazione umana tra le parti e la rottura di questa connessione esistente naturalmente tra gli individui. Secondo questo approccio lo scopo della mediazione è dunque quello di modificare la qualità della relazione delle parti…(continua domani).

 

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

Principio di effettività (work in progress)

Principio di effettività. Un altro graditissimo relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, convegno che si svolgerà a Firenze il 13 ottobre, sarà il Dr. Fabrizio Pasquale (Giudice del Tribunale di Vasto) che forse per gli addetti ai lavori rappresenta una delle punte di diamante della diffusione della mediazione, grazie all’osservanza del principio di effettività.

Sin dal marzo 2014, data di nascita dell’effettività in mediazione il magistrato di Vasto ha creduto fortemente in questa teoria riuscendo ad ottenere significativi ed eccellenti risultati.

Il Giudice Pasquale al convegno Concilia Lex di Firenze, il prossimo 13 ottobre

Mediazione non è sessione informativa e non è l’incontro tra il mediatore e gli avvocati. La natura dell’istituto richiede la presenza delle parti, per permettere l’indispensabile interazione tra queste e il mediatore, al fine di riaprire un dialogo tra le persone e riaprire un canale comunicativo interrotto: da qui l’importanza di riconoscere le emozioni e gestirle. Si tratta di aspetti relazionali fondati sull’empatia che impongono un contatto tra le parti ed il mediatore. Il mediatore deve andare al di là delle posizioni ed individuare gli interessi ed i bisogni sottesi alle prime, senza il filtro dei difensori che fanno “un passo indietro” ed assistono le parti. Quindi effettività perché la mediazione deve essere vera e seria e le ordinanze mirano a rendere la mediazione reale.

Principio di effettività: alla ricerca di una nuova centratura della Giustizia

Per un impiego corretto della mediazione occorre partire dall’idea che non sia solo un modo per decongestionare la giustizia civile, ma la ricerca di una nuova centratura della giustizia dove mettere al centro le persone, per far crescere la cultura della mediazione, della ricostruzione dei legami comunitari e della regolazione pacifica dei rapporti sociali.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia