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Presenza della parte in mediazione: è obbligatoria anche se la controparte non si presenta

 

Altro provvedimento notevole proveniente dal GdP di Napoli Nord, riguardo alla presenza della parte in mediazione.

Il fatto

Il Giudice di Pace, rilevando il mancato esperimento del tentativo di mediazione per una questione rientrante nelle materie del condominio, autorizza alla chiamata in causa del terzo ordinando che la mediazione demandata venga estesa anche a questo ulteriore soggetto.

La presenza della parte

Raccomanda poi, la personale presenza dell’istante all’incontro di mediazione anche a seguito del rifiuto degli invitati a comparire alla mediazione. L’ esortazione del Magistrato è significante, al di là dell’obbligo già previsto ex lege, perché solo la parte potrebbe rivelare al Mediatore le vere ragioni a fondamento delle richieste avanzate nel giudizio, e dunque concordare con lui una eventuale modalità operativa, magari chiedendo la formulazione di una proposta.

Il terzo chiamato

C’è poi la questione del terzo chiamato, nei confronti del quale pure deve essere avviata la mediazione. Qui è necessario fare un po’ di chiarezza.  In questo caso capita che la stringenza dei termini assegnati per l’attivazione della mediazione non sia compatibile con i tempi per la chiamata del terzo in giudizio. Non di rado capita che questa ulteriore controparte si veda ricevere l’invito alla mediazione demandata senza che il suo intervento sia già stato formalmente notificato per il giudizio.

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Condanna del Giudice

Non si presenta alla mediazione? La condanna del Giudice è necessaria

La sentenza del 15 gennaio 2018 del Tribunale di Palermo ribadisce con forza la condanna  del Giudice  nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, non si presenta alla mediazione.

 

Qui il Magistrato sottolinea con polso che la sanzione pervista dall’ art 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 non è una facoltà attribuita al Giudice, bensì un obbligo. Dunque la condanna del Giudice va irrorata ogni qualvolta che una delle parti non adduca motivazioni valide per giustificare l’assenza alla procedura di mediazione.

Tra l’altro, nel caso della sentenza del 15 gennaio 2018 è l’attore ricorrente, la parte, cioè, che in linea di principio dovrebbe avere interesse allo scioglimento della questione, a non essersi presentata alla mediazione ed anzi, ad aver addotto la mancata conclusione della procedura di mediazione quale motivazione per non aver deposita nei termini  le memorie istruttorie.

Abuso del processo?

A voler pensare male, la questione avrebbe tutte le caratteristiche per rientrare nei casi di “abuso di processo”, che rende tangibile la falla del sistema giudiziario italiano, troppo spesso diventa  covo di chi vuole disattendere i propri oneri ed i propri impegni. E allora che condanna del Giudice sia.

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Tribunale di Palermo sentenza del 15 01 2018

Autorevolezza del mediatore: guida con l’esempio

Ebbene sì, come ogni leader degno di questo nome, il mediatore ha il compito di guidare le parti, di traghettarle verso una soluzione soddisfacente, verso un successo duraturo e tangibile.

L’autorevolezza del mediatore si concretizza nel saper guidare con l’esempio concreto e tangibile del suo comportamento.

Il mediatore ha il polso delle relazioni tra le parti, sa perfettamente interpretarne il linguaggio paraverbale e gestirne le sicure criticità che le hanno portate davanti a lui.

In effetti, la crescita delle mediazione, in quantità e qualità, si è accompagnata ad una sempre più profonda autoconsapevolezza.

Il mediatore come gestore di risorse umane

ln questo orizzonte, nella facoltà del mediatore di indirizzare gli orientamenti delle parti, le competenze professionali devono necessariamente accompagnarsi ad un complesso di caratteristiche che costituiscono l’autorevolezza del mediatore.

Credito e fiducia, sono gli elementi fondamentali di cui il mediatore deve munirsi per ricoprire il proprio ruolo con successo ed in maniera fruttuosa, facendo leva su un galateo non scritto di gesti e comportamenti che le parti percepiscono, recepiscono e che stimolano reazioni positive.

Una accoglienza adeguata, cordiale ma non confidenziale, assicurarsi che i presenti siano a proprio agio, evitare di intrattenersi con una delle parti prime che l’incontro abbia avuto effettivamente inizio, influenzano in maniera favorevole l’atteggiamento dei litiganti ed accrescono la credibilità e l’autorevolezza del mediatore stesso.

Inoltre, se il mediatore è innanzitutto un facilitatore della comunicazione, la capacità di ascolto e la parafrasi diventano essenziali.

Essere capace di ”riportare” sapientemente i pensieri delle parti, enfatizzando all’altro quanto di utile e positivo è emerso, di stemperare le espressioni più crude, contribuiscono, da un lato, alla costruzione di un contesto dialettico, e dall’altro, suscitano spirito di emulazione nelle parti che, pur senza accorgersene in quel momento, si affidano all’autorevolezza del mediatore.

Comunicare in mediazione: quello che si dice e quello che arriva

Il mediatore comunica anche se non parla: il linguaggio del corpo, l’atteggiamento e una postura protesa verso l’interlocutore, enfatizzano la sua autorevolezza, la predisposizione all’ascolto ed all’accoglienza delle emozioni altrui, e veicolano i processi decisori, e accrescono il suo credito.

Queste competenze, in buona parte innate, costituiscono l’intelligenza emotiva del mediatore. Essa nutre l’autorevolezza del mediatore al tavolo della mediazione, l’attribuzione, di fatto, di un ruolo che si acquista e cresce nel campo dell’empirico e non solo per titolo.

Remissione in termini in mediazione: il caso di Torre Annunziata

Anche alla mediazione si applica la disciplina dell’art. 153 c.p.c. per la remissione in termini quando l’errore o il ritardo non è imputabile alla parte ma ad evento estraneo alla sua volontà.

La protagonista è una banca, specializzata in crediti commerciali, che si è vista costretta a chiedere al Giudice del Tribunale di Torre Annunziata la remissione in termini per la proposizione della domanda di mediazione a seguito dello scioglimento della riserva del Magistrato e pedissequa ordinanza di esperimento della mediazione.

Un nuovo termine per la mediazione

Il Magistrato ha appurato la mancata trasmissione dell’ordinanza da parte della cancellaria e la conseguente mancata conoscenza da parte delle parti. Di qui l’accoglimento del giudice della richiesta attrice di remissione in termini per la mediazione.

Risolto il problema con il termine per l’avvio della mediazione, rimane quello relativo al prolungarsi del giudizio che, dal 20 maggio 2017, data della prima udienza e della prima ordinanza per l’avvio della mediazione, le parti si sono viste rinviare all’udienza al 16 ottobre 2018. Non resta che sperare che, nelle more, le parti raggiungano un accordo con soddisfazione di tutti rinunciando al pendente giudizio.

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Verbale di mediazione: se è firmato dai soli avvocati?

E’ sempre vero che il verbale di mediazione positivo ed il relativo accordo debbano necessariamente essere omologati dal presidente del Tribunale per ottenere un titolo esecutivo, quando la sottoscrizione dello stesso è stata effettuata dai soli legali?

Attestazione di conformità: sempre necessaria?

La risposta potrebbe essere meno scontata di quel che si pensi alla luce della sentenza emessa in data 7 settembre 2016 dalla Dott.ssa Valentina D’Aprile del Tribunale di Bari. Il Magistrato ha stabilito che nel verbale di mediazione di esito positivo e nell’allegato accordo di conciliazione, l’omessa certificazione e attestazione di conformità sono ininfluenti ai fini della eventuale inefficacia esecutiva del titolo / verbale di mediazione per raggiungimento dell’accordo.

Difatti, l’opponete debitore- esecutato, aveva avanzato la richiesta di sospensione dell’esecuzione del rilascio dell’immobile perché il verbale di mediazione, sottoscritto dai soli avvocati, e privo dell’attestazione di conformità, sarebbe stato inidoneo, mancando soddisfacente certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico per dar seguito all’esecuzione del precetto.

Per quanto possa essere condivisibile la conclusione cui perviene  il giudice barese, che sottolinea come la presenza e la sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’allegato accordo da parte dei solo legali assolva di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico, scopo che ha reso obbligatoria la loro presenza in mediazione, fa più  rumore il silenzio riguardo alla assenza ed alla mancata sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’accordo dalle parti stesse, dai soggetti, cioè, protagonisti della vicenda.

E l’assenza delle parti?

Non possiamo sapere se il verbale di mediazione,  e soprattutto l’accordo, sarebbero mai stati effettivamente sottoscritti dalle parti ed è lecito  pensare che il mancato rispetto delle pattuizioni possa essere nato per una mancata aderenza tra le condizioni dell’accordo e le effettive volontà di una delle parti. Crediamo che questo debba far riflettere, più che sulle eventuali questioni successive al mancato rispetto dell’accordo, su quanto e quanto ancora sia fondamentale insistere su un genuino e positivo egocentrismo delle parti in mediazione.

 

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Estinzione dell’opposizione se non viene attivata la mediazione

La declaratoria di improcedibilità è assimilabile alla estinzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo se non viene attivata la mediazione demandata.

Questa è la precisazione del Tribunale di Torino che ha ritenuto improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per la mancata partecipazione dell’attore alla mediazione demandata.

Il Giudice, che aveva già formulato proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., ha osservato che, a prescindere dalla sanzione di improcedibilità dell’art. 5 co. 2 del D. Lgs 28/2010, la mancata attivazione della mediazione demandata si qualifica come inattività delle parti che non hanno dato seguito all’ordine del Magistrato.

Nello specifico l’opponente, attore nel giudizio, non ha né attivato la mediazione né si è presentato all’incontro dinanzi al mediatore e, pertanto, il Giudice, dichiarando l’improcedibilità della domanda, ha condannato l’attrice al pagamento del contributo unificato e delle spese del giudizio.

Degna di osservazione, poiché riguarda la modalità operativa adottata da ciascun Organismo, è il fatto che nel caso in esame la comunicazione della istanza sia avvenuta esclusivamente tra avvocati escludendo il tramite dell’OdM e relegandone la funzione al solo incontro davanti al mediatore:  uno spunto che dovrebbe indurre a riflettere su una omogeneizzazione della procedura, fondamentale, dato il legame che stringe a doppio filo il processo e la mediazione.

 

Scarica qui la sentenza del Tribunale di Torino del 4 Ottobre 2017

 

Responsabilità medica in mediazione: perché può funzionare.

Gli attori hanno avviato un giudizio nei confronti della struttura sanitaria per risarcimento di un presunto danno per le lesioni riportate da un minore durante il parto, precisando di aver dato impulso alla mediazione obbligatoria e conclusasi con esito negativo.

La struttura sanitaria ha, a sua volta, fatto istanza, peraltro accolta, al Magistrato scaligero per la chiamata in causa della compagnia assicurativa, sollevando l’eccezione di improcedibilità della propria domanda per mancato esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione. Si opponeva alla eccezione la compagnia assicurativa , terza chiamata, postulando la mancata operatività della polizza sulla base della quale era stata convenuta in giudizio.

Il Giudice designato, Dott. Massimo Vaccari, ha accolto l’eccezione della struttura sanitaria, inviando nuovamente le parti in mediazione e precisando che, proprio in virtù dello scopo conciliativo della mediazione, riportare nuovamente la questione dinnanzi al mediatore, con tutte le parti del processo e per un oggetto più ampio, può garantire, proprio in virtù della partecipazione delle compagnie assicurative, maggiori chances di successo. E questo è palpabile, per chi abbia esperienza di mediazione, quotidianamente: sono le compagnie assicurative che in molti casi dettano ed indirizzano la condotta delle strutture sanitarie.

Pertanto è pienamente condivisibile la tesi del magistrato veronese di un rinnovamento della procedura di mediazione, quando tutte le parti siano state coinvolte nel processo ed abbiano esposto i propri argomenti e le proprie eccezioni: l’aggiornamento all’udienza del 13/09/2018.

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Errata segnalazione in Crif: la mediazione non è obbligatoria se la domanda riguarda lesione della reputazione

La richiesta di risarcimento danni per lesione di immagine causata dall’errata iscrizione presso la centrale rischi non si può configurare come rientrante nella materia dei “contratti bancari”.

Il Giudice Capitolino respinge la richiesta della banca convenuta che postulava l’improcedibilità della domanda dell’attore per mancato esperimento del supposto procedimento obbligatorio di mediazione: il GI evidenzia che l’istante ha qualificato la domanda come “risarcimento del danno conseguente alla lesione del suo onore e reputazione per la illecita iscrizione presso il CRIF” e non come risarcimento danni per illecito trattamento dei dati personali e, pertanto, deve respingere l’eccezione sollevata dalla convenuta.

Pare opportuno rilevare come le strategie legali percorse ed una diversa qualificazione dell’oggetto, nonchè l’articolazione delle ragioni della domanda, possano far propendere, anche nel mare magnum dei “contratti bancari”, verso distinte posizione riguardo alla obbligatorietà della mediazione in particolari situazioni.

Sta all’abilità dell’avvocato far passare la fondatezza della posizione portata avanti e le sottigliezze giuridiche che possono distinguere le controversie oggetto di mediazione obbligatoria da quelle che non lo sono.

La richiesta di risarcimento danni per lesione di immagine causata dall’errata iscrizione presso la centrale rischi non si può configurare come rientrante nella materia dei “contratti bancari”.

 

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Convalida di sfratto: improcedibile la domanda se non viene esperita la mediazione demandata dal Giudice

E’ accaduto nel comune di Cologno Monzese: l’attore aveva intimato lo sfratto per morosità al conduttore di un locale destinato ad uso commerciale con richiesta di convalida di sfratto.

Il Tribunale, concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione demandata.

Nessuna delle parti avviava la mediazione ed il convenuto chiedeva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione demandata.

La richiesta del convenuto è stata accolta dal Giudice istruttore, il quale, però, ha confermato l’ordinanza di rilascio, lasciando ben intendere che è onore dell’intimato (conduttore) far acquisire la condizione di procedibilità al giudizio di merito perché se il giudizio diviene improcedibile, l’ordinanza già emessa nella fase sommaria rimane efficace.

Decisione di segno opposto, invece, era stata quella del Tribunale di Roma, (sentenza n. 7194/2015) che aveva ritenuto che l’ordinanza di convalida di sfratto, a seguito della pronuncia di improcedibilità, perdesse la propria efficacia, in considerazione del fatto che detta pronuncia non fosse estinzione del giudizio bensì sentenza di rito.

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Tribunale di Trieste: sì al compenso all’avvocato per la mediazione obbligatoria

 

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il compenso all’avvocato che ha assistito in una procedura di mediazione obbligatoria una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato: la motivazione esposta concerne il fatto che la mediazione obbligatoria è connessa alla fase processuale e dunque, come tale, è qualificabile come procedura derivata ed accidentale del processo.

La decisione riguarda, peraltro, una mediazione obbligatoria che si è conclusa con esito positivo e per la quale, pertanto, il giudizio non è mai stato incardinato, e segue l’orientamento di una precedente pronuncia del Tribunale di Firenze del 13.12.2016.

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