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Sentenza Tribunale di Parma n.512/2026: mediazione demandata autonoma e non sostituibile da precedente tentativo.
La sentenza del Tribunale di Parma affronta un tema di grande interesse pratico: una mediazione già svolta e conclusa negativamente può sostituire quella successivamente disposta dal giudice?
La risposta è netta: no.
Nel caso esaminato, le parti avevano già esperito una mediazione con esito negativo. Successivamente, però, il giudice, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disponeva una nuova mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010.
La parte onerata non la attivava, ritenendo sufficiente il precedente tentativo. Il Tribunale ha chiarito che la mediazione demandata costituisce una condizione di procedibilità autonoma, che nasce dalla specifica valutazione del giudice e non può considerarsi assolta per effetto di una mediazione svolta in un diverso momento processuale.
La mediazione demandata non è un semplice duplicato di quella già esperita: interviene quando la controversia ha raggiunto un diverso grado di maturazione e il giudice ritiene che vi siano concrete possibilità di confronto.
La decisione valorizza un principio fondamentale: la mediabilità della lite può cambiare nel corso del processo. L’evoluzione delle difese, l’emersione di nuovi elementi e le prime valutazioni giudiziali possono rendere utile un nuovo tentativo conciliativo, anche dopo un precedente insuccesso.
La mancata attivazione della mediazione determina quindi l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.
La sentenza si segnala perché tutela la funzione effettiva della mediazione demandata, riconoscendone l’autonomia e la natura dinamica. Il messaggio è chiaro: una mediazione già svolta non esaurisce necessariamente lo spazio della composizione. Se il giudice ritiene opportuno riaprire quel confronto in una fase diversa del processo, la relativa procedura deve essere effettivamente esperita
Sentenza Trib. Viterbo n.216/2026: se il tentativo di mediazione si è realmente tenuto e le parti vi hanno partecipato, la condizione di procedibilità è assolta.
Sentenza Trib. Nocera Inferiore n.726/2026: un accordo raggiunto davanti al giudice non può essere messo in discussione.
Sentenza Tribunale di Roma n.5065/2026: l’autonomia della mediazione rispetto alla negoziazione.
Sentenza Tribunale di Salerno n.2133/2026: non vi può essere ripensamento se si accetta la proposta del giudice.
Accolte ufficialmente le domande per il credito di imposta 2025!
Le domande per il riconoscimento del credito d’imposta sulle spese di mediazione, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 28/2010, presentate dalle parti che hanno partecipato ai procedimenti gestiti dal nostro organismo e conclusi nel corso del 2025, sono state ufficialmente accolte.
Con Decreto del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 7 maggio è stato infatti pubblicato l’elenco delle istanze ammesse, con l’indicazione degli importi riconosciuti a ciascun beneficiario nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si tratta di un risultato concreto che conferma l’effettiva operatività dei vantaggi fiscali connessi alla mediazione.
Le parti possono quindi usufruire concretamente del beneficio fiscale riconosciuto dalla legge.
E’ possibile verificare la propria ammissione tramite il portale del Ministero della Giustizia: https://lsg.giustizia.it/
oppure clicca CREDITI-IMPOSTA-RIF.2025_
Sentenza Tribunale di Benevento n.164/2026: : è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo?
Ordinanza Corte di Cassazione n. 9608/2026: condizione di procedibilità soddisfatta con la partecipazione effettiva della parte
Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra avvio formale ed esperimento effettivo della mediazione. Il semplice deposito dell’istanza non è sufficiente: è necessario che il primo incontro si svolga e che la parte onerata partecipi in modo sostanziale. Non è invece richiesto né che tutte le parti prendano parte all’incontro, né che si sviluppi una trattativa compiuta. Ciò che conta è che il tentativo sia concreto e non meramente cartolare.
Sentenza Tribunale di Torino n.2181/2025: assenza ingiustificata della parte seppur malata e anziana deve essere provata e si deve conferire procura speciale al proprio legale.
Nel procedimento di mediazione, la regola generale è che le parti partecipino personalmente. Tuttavia, in alcuni casi è possibile farsi sostituire dal proprio avvocato, ma solo se a quest’ultimo viene conferita una procura speciale “sostanziale”. Questo tipo di procura deve attribuire espressamente al difensore il potere di decidere sui diritti in discussione, e non va confusa con la semplice procura alle liti, che non è sufficiente. Se la parte non si presenta e non ha conferito questa procura adeguata, la sua assenza non può essere giustificata con una semplice comunicazione, ad esempio via PEC. Inoltre, eventuali impedimenti, come problemi di salute o età avanzata, devono essere provati in modo rigoroso. In mancanza di queste prove, la parte rischia una sanzione economica a favore dello Stato, perché l’ordinamento pretende che il tentativo di conciliazione sia comunque effettivo. Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 2181/2025. Per quanto riguarda il caso concreto, si trattava anche di una vicenda di successione legata a un pignoramento immobiliare. Una creditrice aveva pignorato un immobile ritenendo che la debitrice fosse comproprietaria in quanto erede. Tuttavia, il giudice ha chiesto di verificare se i chiamati all’eredità (la moglie e i figli del defunto) avessero effettivamente accettato l’eredità. a sentenza si sofferma anche sulla mediazione obbligatoria, sottolineando che la legge è molto severa con chi non partecipa senza giustificato motivo. In questo caso, i convenuti non si sono presentati all’incontro di mediazione e il giudice ha applicato una sanzione automatica: il pagamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica indipendentemente da come si conclude la causa. Un punto importante riguarda il ruolo dell’avvocato: può sostituire la parte, ma solo se è munito della procura speciale sostanziale. Nel caso specifico, il difensore si era limitato a inviare una PEC per giustificare l’assenza della cliente per motivi di salute, senza però fornire prove e senza nemmeno presentarsi all’incontro. In conclusione, se la parte non compare e non è rappresentata da un difensore con i poteri adeguati, scatta la sanzione. Anche problemi di salute, se non dimostrati e se non accompagnati da una valida delega al difensore, non bastano a evitare la responsabilità economica verso lo Stato.

