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Sentenza Trib. Nocera Inferiore n.726/2026: un accordo raggiunto davanti al giudice non può essere messo in discussione.
Sentenza Tribunale di Roma n.5065/2026: l’autonomia della mediazione rispetto alla negoziazione.
Sentenza Tribunale di Salerno n.2133/2026: non vi può essere ripensamento se si accetta la proposta del giudice.
Accolte ufficialmente le domande per il credito di imposta 2025!
Le domande per il riconoscimento del credito d’imposta sulle spese di mediazione, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 28/2010, presentate dalle parti che hanno partecipato ai procedimenti gestiti dal nostro organismo e conclusi nel corso del 2025, sono state ufficialmente accolte.
Con Decreto del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 7 maggio è stato infatti pubblicato l’elenco delle istanze ammesse, con l’indicazione degli importi riconosciuti a ciascun beneficiario nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si tratta di un risultato concreto che conferma l’effettiva operatività dei vantaggi fiscali connessi alla mediazione.
Le parti possono quindi usufruire concretamente del beneficio fiscale riconosciuto dalla legge.
E’ possibile verificare la propria ammissione tramite il portale del Ministero della Giustizia: https://lsg.giustizia.it/
oppure clicca CREDITI-IMPOSTA-RIF.2025_
Sentenza Tribunale di Benevento n.164/2026: : è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo?
Ordinanza Corte di Cassazione n. 9608/2026: condizione di procedibilità soddisfatta con la partecipazione effettiva della parte
Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra avvio formale ed esperimento effettivo della mediazione. Il semplice deposito dell’istanza non è sufficiente: è necessario che il primo incontro si svolga e che la parte onerata partecipi in modo sostanziale. Non è invece richiesto né che tutte le parti prendano parte all’incontro, né che si sviluppi una trattativa compiuta. Ciò che conta è che il tentativo sia concreto e non meramente cartolare.
Sentenza Tribunale di Torino n.2181/2025: assenza ingiustificata della parte seppur malata e anziana deve essere provata e si deve conferire procura speciale al proprio legale.
Nel procedimento di mediazione, la regola generale è che le parti partecipino personalmente. Tuttavia, in alcuni casi è possibile farsi sostituire dal proprio avvocato, ma solo se a quest’ultimo viene conferita una procura speciale “sostanziale”. Questo tipo di procura deve attribuire espressamente al difensore il potere di decidere sui diritti in discussione, e non va confusa con la semplice procura alle liti, che non è sufficiente. Se la parte non si presenta e non ha conferito questa procura adeguata, la sua assenza non può essere giustificata con una semplice comunicazione, ad esempio via PEC. Inoltre, eventuali impedimenti, come problemi di salute o età avanzata, devono essere provati in modo rigoroso. In mancanza di queste prove, la parte rischia una sanzione economica a favore dello Stato, perché l’ordinamento pretende che il tentativo di conciliazione sia comunque effettivo. Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 2181/2025. Per quanto riguarda il caso concreto, si trattava anche di una vicenda di successione legata a un pignoramento immobiliare. Una creditrice aveva pignorato un immobile ritenendo che la debitrice fosse comproprietaria in quanto erede. Tuttavia, il giudice ha chiesto di verificare se i chiamati all’eredità (la moglie e i figli del defunto) avessero effettivamente accettato l’eredità. a sentenza si sofferma anche sulla mediazione obbligatoria, sottolineando che la legge è molto severa con chi non partecipa senza giustificato motivo. In questo caso, i convenuti non si sono presentati all’incontro di mediazione e il giudice ha applicato una sanzione automatica: il pagamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica indipendentemente da come si conclude la causa. Un punto importante riguarda il ruolo dell’avvocato: può sostituire la parte, ma solo se è munito della procura speciale sostanziale. Nel caso specifico, il difensore si era limitato a inviare una PEC per giustificare l’assenza della cliente per motivi di salute, senza però fornire prove e senza nemmeno presentarsi all’incontro. In conclusione, se la parte non compare e non è rappresentata da un difensore con i poteri adeguati, scatta la sanzione. Anche problemi di salute, se non dimostrati e se non accompagnati da una valida delega al difensore, non bastano a evitare la responsabilità economica verso lo Stato.
Sentenza Tribunale di Gela n.54/2026: la mancata simmetria tra mediazione e domanda giudiziale, determina l’improcedibilità.
Quando si impugna una delibera condominiale, la mediazione obbligatoria non è solo un passaggio formale: deve esserci una corrispondenza precisa tra ciò che si contesta in mediazione e ciò che si porta poi davanti al giudice. In altre parole, i motivi di impugnazione devono essere indicati in modo chiaro già nella domanda di mediazione. Se in giudizio vengono introdotte nuove contestazioni che non erano state sollevate prima in mediazione, queste non possono essere esaminate: la domanda diventa improcedibile. È quanto ha chiarito il Tribunale di Gela con la sentenza n. 54/2026. Nel caso concreto, un condomino aveva impugnato una delibera sollevando numerose irregolarità, ma nella fase di mediazione si era limitato a indicazioni generiche, senza specificare i singoli vizi. Il giudice ha quindi ritenuto che mancasse la necessaria “simmetria” tra mediazione e causa, dichiarando improcedibili molte delle contestazioni. Un aspetto importante riguarda i tempi: i vizi di annullabilità devono essere contestati entro 30 giorni e, se non vengono indicati correttamente in mediazione, questo termine non si sospende. Diverso è il caso dei vizi di nullità, che possono essere rilevati in qualsiasi momento anche dal giudice. In sintesi, non basta avviare la mediazione: bisogna farlo in modo preciso e completo. Ciò che non viene contestato chiaramente in quella fase, di fatto, non potrà essere fatto valere dopo in giudizio.
Sentenza Tribunale di Salerno n.664/2026: delega ingiustificata al difensore, domanda improcedibile
Nel procedimento di mediazione obbligatoria, la presenza personale delle parti non rappresenta una formalità, bensì un requisito essenziale. La delega al difensore è ammessa solo in presenza di impedimenti concreti e adeguatamente documentati; in mancanza di tali ragioni, essa non è sufficiente a ritenere validamente svolto il tentativo di conciliazione.
Su questo punto si è espresso il Tribunale di Salerno (sent. n. 664/2026), chiarendo che la partecipazione meramente delegata, se non giustificata, equivale a una mancata comparizione. Ne consegue che la mediazione si considera come non effettuata e la domanda giudiziale diventa improcedibile, impedendo al giudice di entrare nel merito della controversia.
Il caso riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale, materia per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Nonostante l’invito del giudice, l’attore non si è presentato personalmente davanti al mediatore, limitandosi a conferire una procura speciale al proprio legale. Tuttavia, nel verbale non risultava alcun motivo idoneo a giustificare tale assenza. Il giudice ha quindi ritenuto insufficiente la sola presenza del difensore e ha dichiarato la domanda improcedibile.
La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, già affermato dalla Corte di Cassazione e rafforzato dalla riforma Cartabia, secondo cui la mediazione è uno strumento volto alla composizione concreta del conflitto, non solo alla trattazione di questioni giuridiche. Proprio per questo, è richiesta la partecipazione diretta dei soggetti coinvolti, unici titolari del potere di disporre dei propri diritti in sede conciliativa.
La delega resta possibile, ma solo a precise condizioni: deve sussistere un impedimento reale alla partecipazione e il rappresentante deve essere munito di una procura che gli consenta di negoziare e concludere un accordo. In assenza di tali presupposti, la delega non produce effetti e la procedura si considera non validamente svolta.
Le conseguenze sono rilevanti: oltre all’improcedibilità della domanda, la parte assente senza giustificato motivo può essere condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato e il suo comportamento può essere valutato dal giudice in senso sfavorevole ai fini probatori.
In definitiva, la mediazione richiede una partecipazione attiva e consapevole: non è un passaggio burocratico da delegare per mera comodità, ma un momento centrale del percorso di risoluzione della controversia.

