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Sentenza Trib. Viterbo n.216/2026: se il tentativo di mediazione si è realmente tenuto e le parti vi hanno partecipato, la condizione di procedibilità è assolta.

La sentenza del Tribunale di Viterbo dell’11 marzo 2026 affronta un tema molto concreto nella mediazione obbligatoria: cosa accade quando la procedura si è effettivamente svolta, ma il verbale negativo viene depositato solo successivamente alla prima udienza utile.
Il Tribunale adotta una lettura sostanziale e favorevole alla funzione autentica della mediazione. Ciò che conta, infatti, è che le parti abbiano realmente partecipato al tentativo mediativo prima della prosecuzione del giudizio, non il rispetto meramente formale dei tempi di deposito del verbale quando nessuno contesta che la mediazione si sia svolta.
La controversia nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. Dopo l’ordine del giudice, la mediazione veniva regolarmente esperita con esito negativo; tuttavia, una parte eccepiva l’improcedibilità della domanda per il deposito tardivo del verbale nel fascicolo telematico.
Il Tribunale rigetta l’eccezione distinguendo chiaramente tra l’effettivo svolgimento della mediazione e la prova documentale dello stesso.
Se il tentativo conciliativo si è realmente tenuto e le parti vi hanno partecipato, la condizione di procedibilità deve considerarsi soddisfatta.
Il ritardo nel deposito riguarda soltanto la dimostrazione formale dell’adempimento, non l’adempimento in sé. La decisione rifiuta quindi una lettura burocratica dell’istituto e valorizza la ratio della mediazione obbligatoria: creare uno spazio reale di confronto tra le parti.
Una volta raggiunto questo scopo, un mero ritardo documentale non può travolgere il giudizio. La sentenza è significativa anche perché richiama l’art. 24 Cost., evidenziando come un eccesso di formalismo rischierebbe di comprimere il diritto di difesa e di trasformare la procedibilità in un ostacolo processuale fine a sé stesso.
Per chi si occupa di ADR, il messaggio è chiaro: la mediazione obbligatoria deve essere presa sul serio, ma non ridotta a un formalismo cartolare. Conta la sostanza del confronto mediativo, non il semplice sincronismo degli adempimenti documentali.

Sentenza Trib. Nocera Inferiore n.726/2026: un accordo raggiunto davanti al giudice non può essere messo in discussione.

Questa sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore assume particolare rilievo perché valorizza con chiarezza la forza della conciliazione giudiziale nel diritto del lavoro.
Il principio affermato è netto: un accordo raggiunto davanti al giudice non può essere rimesso in discussione come una semplice intesa privatistica, soprattutto quando abbia già prodotto effetti concreti, come il riconoscimento di un determinato inquadramento professionale.
Il caso riguardava un lavoratore del settore igiene ambientale al quale, tramite verbale di conciliazione del 2018, era stato riconosciuto il quarto livello contrattuale.
Nonostante ciò, la società aveva continuato a corrispondergli il trattamento economico del terzo livello, tentando successivamente di contestare la validità dell’accordo conciliativo.
Il Tribunale ha respinto tale impostazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la conciliazione giudiziale, proprio perché formata con l’intervento del giudice, gode di una stabilità rafforzata e non è liberamente impugnabile.
L’intervento del terzo imparziale attribuisce infatti all’accordo una particolare affidabilità, distinguendolo dalla semplice transazione privata. La pronuncia evidenzia così un aspetto centrale anche in ottica ADR: non tutti gli strumenti conciliativi hanno la stessa forza.
La conciliazione giudiziale non chiude soltanto una lite, ma stabilizza il rapporto giuridico successivo, producendo effetti sostanziali e processuali difficilmente aggredibili.
Interessante anche il profilo operativo affrontato dal Tribunale. Una volta riconosciuto il quarto livello e accertata la continuità delle mansioni svolte, non spettava al lavoratore dimostrare nuovamente il proprio diritto all’inquadramento superiore.
Era invece il datore di lavoro a dover provare eventuali mutamenti delle mansioni idonei a giustificare il ritorno al livello inferiore. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore e condannato la società al pagamento delle differenze retributive.

Sentenza Tribunale di Roma n.5065/2026: l’autonomia della mediazione rispetto alla negoziazione.

La sentenza del Tribunale di Roma è interessante soprattutto per il principio che afferma in tema di procedibilità: quando le parti hanno già svolto una mediazione effettiva, non è ragionevole imporre anche la negoziazione assistita come ulteriore passaggio obbligatorio prima del giudizio.
Nel caso concreto, una società aveva agito contro il proprio avvocato per responsabilità professionale. Il convenuto aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Tuttavia, tra le parti si era già svolta una procedura di mediazione, conclusasi senza accordo. Il Tribunale respinge l’eccezione e valorizza la funzione sostanziale degli strumenti ADR: ciò che conta non è il nome del procedimento utilizzato, ma il fatto che le parti abbiano realmente tentato una soluzione conciliativa prima del processo.
La pronuncia sottolinea inoltre la particolare rilevanza della mediazione, evidenziando come la presenza di un terzo imparziale renda questo strumento più strutturato e coerente con la finalità deflattiva del sistema rispetto alla negoziazione assistita.
La decisione si segnala quindi per un approccio non formalistico alla procedibilità: la mediazione già svolta viene considerata sufficiente a realizzare la finalità perseguita dal legislatore, evitando che gli ADR si trasformino in una sequenza di adempimenti puramente burocratici.
Il messaggio della sentenza è chiaro: se le parti hanno già esperito un serio tentativo di mediazione, non si può impedire l’accesso al giudice per il mancato svolgimento di un ulteriore passaggio formale.

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Sentenza Tribunale di Salerno n.2133/2026: non vi può essere ripensamento se si accetta la proposta del giudice.

La sentenza del Tribunale di Salerno merita attenzione perché attribuisce pieno valore alla proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., chiarendo che, una volta accettata dalle parti, essa produce un effetto definitivo sulla controversia e non può essere rimessa in discussione per successive valutazioni di convenienza.
La vicenda nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un Comune nei confronti del concessionario di un’edicola funeraria cimiteriale.
Nel corso del giudizio, il giudice formula una proposta conciliativa che viene accettata da entrambe le parti: il Comune si impegna a corrispondere € 5.000,00 a definizione della lite, oltre alle spese concordate.
Successivamente, però, il Comune cambia difensori e tenta di riaprire la controversia richiamando una sentenza favorevole resa in un diverso giudizio.
Il Tribunale respinge questo tentativo e afferma un principio molto chiaro: l’accettazione della proposta conciliativa perfeziona un accordo che chiude la lite e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del processo.
La decisione valorizza così la funzione concreta della conciliazione giudiziale, escludendo che possa essere trattata come un semplice passaggio interlocutorio o come una scelta reversibile.
Una volta raggiunto l’accordo, il giudice deve limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, senza tornare sul merito della controversia.

Accolte ufficialmente le domande per il credito di imposta 2025!

Le domande per il riconoscimento del credito d’imposta sulle spese di mediazione, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 28/2010, presentate dalle parti che hanno partecipato ai procedimenti gestiti dal nostro organismo e conclusi nel corso del 2025, sono state ufficialmente accolte.

Con Decreto del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 7 maggio è stato infatti pubblicato l’elenco delle istanze ammesse, con l’indicazione degli importi riconosciuti a ciascun beneficiario nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si tratta di un risultato concreto che conferma l’effettiva operatività dei vantaggi fiscali connessi alla mediazione.

Le parti possono quindi usufruire concretamente del beneficio fiscale riconosciuto dalla legge.

E’ possibile verificare la propria ammissione tramite il portale del Ministero della Giustizia: https://lsg.giustizia.it/ 

oppure clicca  CREDITI-IMPOSTA-RIF.2025_

Sentenza Tribunale di Benevento n.164/2026: : è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo?

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 164/2026, ha esaminato un problema pratico: è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo?
La risposta riguarda soprattutto il momento storico. A novembre 2022 la riforma Cartabia era già stata pubblicata, ma non era ancora in vigore.
Quindi il giudice non si esprime contro la mediazione online in generale, ma applica le regole valide in quel preciso periodo.
La causa riguardava la divisione di un’eredità tra più eredi. Prima di andare in tribunale, la legge impone di tentare la mediazione.
Durante questo tentativo:
• alcune parti hanno partecipato online;
• altre si sono opposte alla modalità a distanza e hanno chiesto di rinviare.
Nonostante l’opposizione, l’incontro si è svolto comunque ed è finito senza accordo. Il problema non era se la mediazione fosse obbligatoria (lo è), ma se fosse stata fatta correttamente.
Secondo il Tribunale, a novembre 2022 si applicava ancora la normativa emergenziale COVID, che permetteva la mediazione online solo se tutte le parti erano d’accordo.
Qui invece mancava il consenso di alcuni partecipanti. Il giudice ha stabilito che:
• la mediazione svolta così è irregolare
• una mediazione irregolare equivale a non averla fatta
• quindi la causa non può andare avanti
Risultato: la domanda viene dichiarata improcedibile (cioè il giudice non entra nemmeno nel merito).
Le spese legali sono state compensate (ognuno paga le proprie), vista la complessità della situazione. Non è stata cancellata la trascrizione della domanda, perché non c’è stata una decisione sul merito.
Questa sentenza non è contro la mediazione online. Dice semplicemente che, in quel momento (novembre 2022), serviva il consenso di tutti per farla da remoto. Senza quel consenso, la procedura non è valida. Oggi le regole sono cambiate e la mediazione telematica è disciplinata in modo più chiaro.

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Ordinanza Corte di Cassazione n. 9608/2026: condizione di procedibilità soddisfatta con la partecipazione effettiva della parte

Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra avvio formale ed esperimento effettivo della mediazione. Il semplice deposito dell’istanza non è sufficiente: è necessario che il primo incontro si svolga e che la parte onerata partecipi in modo sostanziale. Non è invece richiesto né che tutte le parti prendano parte all’incontro, né che si sviluppi una trattativa compiuta. Ciò che conta è che il tentativo sia concreto e non meramente cartolare.

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Sentenza Tribunale di Torino n.2181/2025: assenza ingiustificata della parte seppur malata e anziana deve essere provata e si deve conferire procura speciale al proprio legale.

Nel procedimento di mediazione, la regola generale è che le parti partecipino personalmente. Tuttavia, in alcuni casi è possibile farsi sostituire dal proprio avvocato, ma solo se a quest’ultimo viene conferita una procura speciale “sostanziale”. Questo tipo di procura deve attribuire espressamente al difensore il potere di decidere sui diritti in discussione, e non va confusa con la semplice procura alle liti, che non è sufficiente. Se la parte non si presenta e non ha conferito questa procura adeguata, la sua assenza non può essere giustificata con una semplice comunicazione, ad esempio via PEC. Inoltre, eventuali impedimenti, come problemi di salute o età avanzata, devono essere provati in modo rigoroso. In mancanza di queste prove, la parte rischia una sanzione economica a favore dello Stato, perché l’ordinamento pretende che il tentativo di conciliazione sia comunque effettivo. Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 2181/2025. Per quanto riguarda il caso concreto, si trattava anche di una vicenda di successione legata a un pignoramento immobiliare. Una creditrice aveva pignorato un immobile ritenendo che la debitrice fosse comproprietaria in quanto erede. Tuttavia, il giudice ha chiesto di verificare se i chiamati all’eredità (la moglie e i figli del defunto) avessero effettivamente accettato l’eredità. a sentenza si sofferma anche sulla mediazione obbligatoria, sottolineando che la legge è molto severa con chi non partecipa senza giustificato motivo. In questo caso, i convenuti non si sono presentati all’incontro di mediazione e il giudice ha applicato una sanzione automatica: il pagamento allo Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica indipendentemente da come si conclude la causa. Un punto importante riguarda il ruolo dell’avvocato: può sostituire la parte, ma solo se è munito della procura speciale sostanziale. Nel caso specifico, il difensore si era limitato a inviare una PEC per giustificare l’assenza della cliente per motivi di salute, senza però fornire prove e senza nemmeno presentarsi all’incontro. In conclusione, se la parte non compare e non è rappresentata da un difensore con i poteri adeguati, scatta la sanzione. Anche problemi di salute, se non dimostrati e se non accompagnati da una valida delega al difensore, non bastano a evitare la responsabilità economica verso lo Stato.

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Sentenza Tribunale di Gela n.54/2026: la mancata simmetria tra mediazione e domanda giudiziale, determina l’improcedibilità.

Quando si impugna una delibera condominiale, la mediazione obbligatoria non è solo un passaggio formale: deve esserci una corrispondenza precisa tra ciò che si contesta in mediazione e ciò che si porta poi davanti al giudice. In altre parole, i motivi di impugnazione devono essere indicati in modo chiaro già nella domanda di mediazione. Se in giudizio vengono introdotte nuove contestazioni che non erano state sollevate prima in mediazione, queste non possono essere esaminate: la domanda diventa improcedibile. È quanto ha chiarito il Tribunale di Gela con la sentenza n. 54/2026. Nel caso concreto, un condomino aveva impugnato una delibera sollevando numerose irregolarità, ma nella fase di mediazione si era limitato a indicazioni generiche, senza specificare i singoli vizi. Il giudice ha quindi ritenuto che mancasse la necessaria “simmetria” tra mediazione e causa, dichiarando improcedibili molte delle contestazioni. Un aspetto importante riguarda i tempi: i vizi di annullabilità devono essere contestati entro 30 giorni e, se non vengono indicati correttamente in mediazione, questo termine non si sospende. Diverso è il caso dei vizi di nullità, che possono essere rilevati in qualsiasi momento anche dal giudice. In sintesi, non basta avviare la mediazione: bisogna farlo in modo preciso e completo. Ciò che non viene contestato chiaramente in quella fase, di fatto, non potrà essere fatto valere dopo in giudizio.

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Sentenza Tribunale di Salerno n.664/2026: delega ingiustificata al difensore, domanda improcedibile

Nel procedimento di mediazione obbligatoria, la presenza personale delle parti non rappresenta una formalità, bensì un requisito essenziale. La delega al difensore è ammessa solo in presenza di impedimenti concreti e adeguatamente documentati; in mancanza di tali ragioni, essa non è sufficiente a ritenere validamente svolto il tentativo di conciliazione.

Su questo punto si è espresso il Tribunale di Salerno (sent. n. 664/2026), chiarendo che la partecipazione meramente delegata, se non giustificata, equivale a una mancata comparizione. Ne consegue che la mediazione si considera come non effettuata e la domanda giudiziale diventa improcedibile, impedendo al giudice di entrare nel merito della controversia.

Il caso riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale, materia per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Nonostante l’invito del giudice, l’attore non si è presentato personalmente davanti al mediatore, limitandosi a conferire una procura speciale al proprio legale. Tuttavia, nel verbale non risultava alcun motivo idoneo a giustificare tale assenza. Il giudice ha quindi ritenuto insufficiente la sola presenza del difensore e ha dichiarato la domanda improcedibile.

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, già affermato dalla Corte di Cassazione e rafforzato dalla riforma Cartabia, secondo cui la mediazione è uno strumento volto alla composizione concreta del conflitto, non solo alla trattazione di questioni giuridiche. Proprio per questo, è richiesta la partecipazione diretta dei soggetti coinvolti, unici titolari del potere di disporre dei propri diritti in sede conciliativa.

La delega resta possibile, ma solo a precise condizioni: deve sussistere un impedimento reale alla partecipazione e il rappresentante deve essere munito di una procura che gli consenta di negoziare e concludere un accordo. In assenza di tali presupposti, la delega non produce effetti e la procedura si considera non validamente svolta.

Le conseguenze sono rilevanti: oltre all’improcedibilità della domanda, la parte assente senza giustificato motivo può essere condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato e il suo comportamento può essere valutato dal giudice in senso sfavorevole ai fini probatori.

In definitiva, la mediazione richiede una partecipazione attiva e consapevole: non è un passaggio burocratico da delegare per mera comodità, ma un momento centrale del percorso di risoluzione della controversia.

Trib-Salerno-664-2026