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Crediti professionali e decreto ingiuntivo: per la Cassazione il parere dell’Ordine non è vincolante

Crediti professionali: il parere del Consiglio dell’Ordine non sarà più vincolante sulla coerenza o meno dei compensi richiesti dagli avvocati ma anzi, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo questi ultimi dovranno provare di aver svolto effettivamente quelle determinate prestazioni.

Crediti professionali: per la Cassazione l’Ordine dovrà solo esercitare funzioni amministrative

A stabilirlo è la Corte di Cassazione (seconda sezione civile) con sentenza 26065 dello scorso 16 dicembre 2016. Per la Suprema Corte, dunque, l’Ordine professionale dovrà limitarsi ad esercitare funzioni amministrative, senza entrare in questioni di giudizio di merito, compensi inclusi. Tali funzioni, infatti, spettano solo al giudice.

Excursus sulla normativa del tariffario e ruolo dell’Ordine professionale

Facendo un passo indietro, ricordiamo che nel 2012 (col decreto legge 1 del 24 gennaio poi convertito in legge il 24 marzo dello stesso anno) le tariffe professionali per gli avvocati sono state abrogate. Fino a quel momento il consiglio dell’Ordine poteva avere voce in capitolo relativamente al rapporto tariffe/parcelle. Successivamente il suo parere non è più stato vincolante, e comunque l’ultima parola spetta sempre al giudice. A maggior ragione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo: qui l’avvocato dovrà sempre fornire le prove della pretesa. Pertanto mostrare parcella e parere dell’Ordine (art. 636 c.p.c.) non sarà più sufficiente.

Opposizione a decreto ingiuntivo: le prove vanno sempre sottoposte al Giudice

Questo perché, come viene ricordato anche dagli Ermellini, quando l’Ordine professionale esprime un parere sul compenso del professionista, non potrà mai provare se le prestazioni sono state davvero svolte ma solo che la tariffa richiesta sia coerente con la parcella. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, perciò, toccherà all’avvocato dover dimostrare tutte le prestazioni effettuate ed il loro corrispettivo compenso (a tale proposito si vedano anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 17/03/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3627 del 13/04/1999).

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