L’accordo di mediazione. Molto spesso vengono richiesti dei chiarimenti sull’accordo di mediazione, e sulle sue finalità. Cerchiamo in questo articolo di sottolineare tutto quello che c’è da sapere. Si ritiene che l’accordo di mediazione vada qualificato come un atto di autonomia privata, ossia un contratto, avente la forma di una scrittura privata, cui è applicabile la relativa disciplina di cui agli articoli 1321 e seguenti. L’accordo di mediazione può costituire una transazione, qualora vi siano le reciproche concessioni, ed è soggetto alle relative disposizioni previste dal codice civile.
L’accordo di mediazione e il contratto di transazione
A nostro parere può essere anche qualificato come un contratto diverso dalla transazione, sempre con causa negoziale, quando mancano le reciproche concessioni, oppure quando l’accordo ha ad oggetto non solo i diritti ma anche gli interessi. In questo caso si applicheranno pur sempre le norme previste dal codice civile in materia contrattuale. L’accordo, che è atto solo delle parti e firmato dalle stesse e dai loro avvocati, è allegato al verbale di mediazione che è atto del mediatore, in cui lo stesso certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti (art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010).
L’accordo di mediazione, stipulato nel rispetto della procedura di cui al D.Lgs. n. 28/2010, presenta alcuni vantaggi rispetto a una conciliazione stragiudiziale: infatti nei casi di mediazione obbligatoria, ove è necessaria l’assistenza dell’avvocato per ogni parte, l’accordo se è sottoscritto dalle parti e da tutti i loro legali costituisce “titolo esecutivo” per ogni forma di esecuzione (per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare) nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12). La norma richiamata attribuisce agli avvocati un nuovo ruolo molto importante: quello di generare titoli esecutivi, qualora tutti gli avvocati delle parti sottoscrivano l’accordo di mediazione.
I doveri a carico degli avvocati
L’art. 12 attribuisce inoltre un dovere a carico degli avvocati che sottoscrivono l’accordo, lo stesso acquista l’efficacia di titolo esecutivo solo se i legali “attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico” anche se in una recente sentenza del tribunale di Ascoli si ritiene che l’omologazione sia in re ipsa. Tale controllo di legittimità rientra certamente nelle competenze di natura tecnica dei legali (ossia la conoscenza del diritto), ma gli stessi potrebbero anche non assolverlo qualora decidano di non attestare tale conformità. In questo caso l’accordo non acquisterà da subito l’efficacia di titolo esecutivo e dovrà essere omologato dal Tribunale. Infatti, nei casi in cui l’accordo è concluso senza l’assistenza degli avvocati (o perché si sono rifiutati di sottoscriverlo o nei casi di mediazione facoltativa), deve essere omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, in modo che gli sia conferita l’efficacia esecutiva (art. 12, ult. par., D.Lgs. n. 28/2010).
A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avv. Pietro Elia.