La domanda deve essere presentata online tramite l’apposita piattaforma, al link https://lsg.giustizia.it/ entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.
I crediti d’imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
E’ riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.
Per presentare la domanda occorre:
- la fattura relativa all’indennità versata
- il verbale di accordo o di mancato accordo
- fattura dell’avvocato se ci si trova nell’ipotesi di applicabilità normativa
- ricevuta del contributo unificato


