Nel procedimento di mediazione obbligatoria, la presenza personale delle parti non rappresenta una formalità, bensì un requisito essenziale. La delega al difensore è ammessa solo in presenza di impedimenti concreti e adeguatamente documentati; in mancanza di tali ragioni, essa non è sufficiente a ritenere validamente svolto il tentativo di conciliazione.
Su questo punto si è espresso il Tribunale di Salerno (sent. n. 664/2026), chiarendo che la partecipazione meramente delegata, se non giustificata, equivale a una mancata comparizione. Ne consegue che la mediazione si considera come non effettuata e la domanda giudiziale diventa improcedibile, impedendo al giudice di entrare nel merito della controversia.
Il caso riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale, materia per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Nonostante l’invito del giudice, l’attore non si è presentato personalmente davanti al mediatore, limitandosi a conferire una procura speciale al proprio legale. Tuttavia, nel verbale non risultava alcun motivo idoneo a giustificare tale assenza. Il giudice ha quindi ritenuto insufficiente la sola presenza del difensore e ha dichiarato la domanda improcedibile.
La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, già affermato dalla Corte di Cassazione e rafforzato dalla riforma Cartabia, secondo cui la mediazione è uno strumento volto alla composizione concreta del conflitto, non solo alla trattazione di questioni giuridiche. Proprio per questo, è richiesta la partecipazione diretta dei soggetti coinvolti, unici titolari del potere di disporre dei propri diritti in sede conciliativa.
La delega resta possibile, ma solo a precise condizioni: deve sussistere un impedimento reale alla partecipazione e il rappresentante deve essere munito di una procura che gli consenta di negoziare e concludere un accordo. In assenza di tali presupposti, la delega non produce effetti e la procedura si considera non validamente svolta.
Le conseguenze sono rilevanti: oltre all’improcedibilità della domanda, la parte assente senza giustificato motivo può essere condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato e il suo comportamento può essere valutato dal giudice in senso sfavorevole ai fini probatori.
In definitiva, la mediazione richiede una partecipazione attiva e consapevole: non è un passaggio burocratico da delegare per mera comodità, ma un momento centrale del percorso di risoluzione della controversia.


