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La Mediazione è prevalente rispetto alla negoziazione assistita.

Il Tribunale di Torre Annunziata nel decidere una controversia tra un Condominio ed un privato, avente ad oggetto << risarcimento danni>>, l’attrice ebbe a promuovere, preliminarmente la mediazione ai sensi dell’art 5 comma 1bis d.lvo 28 del 2010.

Il Condominio convenuto ebbe ad eccepire l’improcedibilità della domanda, in quanto l’attrice non aveva esperito ai sensi dell’art  3 D.L. 132/2014 la negoziazione assistita.

Il Tribunale con la sentenza n. 740/2018 ha rigettato l’eccezione di improcedibilità.

Ritiene la Dott.ssa Blasi, Giudice relatore, << … il legislatore ha inteso  accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumolo tra negoziazione assistita e la mediazione, sicchè, tutte le volte in cui la controversia  sia tanto tra quelle indicate dal d.l. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell’art 5 comma 1bis d.lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione assistita  carattere di obbligatorietà>>.

Ritiene il Tribunale di poter dare continuità al principio sancito dagli Ermellini che con la decisone del 2015 hanno affermato il principio secondo cui: <<  La norma è stata costruita in funzione deflattiva  e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo,e, dunque, dell’efficienza processuale.>>.               [ Sent. n. 24629/2015]

Conclude la Dott.ssa Silvia Blasi, << Se, dunque in tema di modalità alternative di definizione delle controversie deve essere interpretata alla luce della funzione deflattiva di tali istituti e del principio della ragionevole durata del processo, non può ritenersi conforme alla funzione della n.a. un’interpretazione esclusivamente formalistica dell’istituto, che non tenga conto del tentativo comunque espletato dalla parte attrice di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia  utilizzando un procedimento previsto dalla legge e ritenuto dal legislatore prevalente rispetto a quello della negoziazione assistita>>.

La sentenza in commento è di particolare importanza anche alla luce del dibattito parlamentare  circa la riforma del codice di procedura civile, che intende potenziare la negoziazione assistita, laddove, la mediazione è  prevalente rispetto all’istituto della negoziazione assistita.

Leggi la sentenza

Condanna ex art. 96 c.p.c.: una esemplare applicazione del Tribunale di Torino

 

Il Tribunale di Torino con sentenza del 18 Gennaio 2017 dà corpo ad una esemplare applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

La storia

Due aziende, disciplinano contrattualmente una fornitura di beni concordando che la prima versi alla seconda un anticipo, in due soluzioni, entro il termine stabilito.

La committente appaltatrice adempie alle pattuizioni contrattuali, ma tanto non fa l’azienda fornitrice, che omette di restituire, seppur promesso, l’importo versato a titolo di anticipo. Pertanto la committente deve procedere giudizialmente per vedersi riconosciuto il diritto di rientrare delle somme versate. Trattandosi di “vendita di cose mobili”, invita controparte alla negoziazione assistita, ma senza riscontro.

Le considerazioni

A riguardo, espone il Giudice  Giacomo Oberto, che la mancata risposta al tentativo di negoziazione assistita, comporta la condanna ex art. 96 c.p.c.  per lite temeraria.

Infatti l’ipotesi prevista dall’art. 96 c.p.c. non è collegata alla prova  del danno subito, ma è una sanzione volta a punire un evidente comportamento  di mala fede,  puramente finalizzato alla dilazione del processo. Questo abuso del processo è tanto più grave perché oltre a produrre effetti deleteri per l’attrice, che oltre l’impossibilità di concludere il lavoro commissionatole si è vista sottrarre circa 40.000,00 € che non ha potuto recuperare nel minor tempo possibile, è la manifestazione di una troppo consueta condotta che tiene in ostaggio i Tribunali, i quali diventano luogo della non-giustizia.

L’applicazione sistematica della condanna ex art. 96 c.p.c. per sanzionare il mancato riscontro alla negoziazione assistita, così come la mancata partecipazione alla mediazione, diventa strumento dei Giudici per opporre resistenza all’abuso del processo, e per dare vita a dei veri propri orientamenti giurisprudenziali tesi a scoraggiare, diffusamente, la strumentalizzazione della giustizia.

Leggi qui la sentenza integrale del Tribunale di Torino del 18 Gennaio 2017