Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

La mediazione? Talvolta è essa stessa da mediare!

Mediazione da mediare. L’apertura nei confronti dell’altro, è considerata cosa estranea nelle relazioni umane: con questa visione viene sacrificata l’importanza della reciprocità ed i vantaggi che da essa possono derivare. Questa attitudine è propria di qualunque tipo di relazione. A tal proposito, le istituzioni europee, e non solo, incentivano il bisogno di dialogo e partecipazione, mediante meccanismi di sensibilizzazione e promozione della mediazione da cui dovrebbe discendere una diffusa conoscenza della mediazione che ne favorirebbe uno sviluppo omogeneo.

La direzione imboccata dal Parlamento Europeo

In questa direzione, va da diversi anni il Parlamento Europeo che auspica l’elaborazione di programmi di azione per lo sviluppo della mediazione ed invita operatori del diritto, imprese e docenti universitari ad attivarsi in tal senso. È necessario in questa direzione la partecipazione di quanti sono coinvolti nella procedura di mediazione e parallelamente la sensibilizzazione dei cittadini che sono gli utenti finali del servizio affinché ne apprezzino l’utilità e le potenzialità.

Mediazione da mediare per un metodo dalla finalità di ampio respiro

Si tratta di considerare la mediazione quale metodo per realizzare una finalità di ampio respiro, quindi “mediazione da mediare” per incentivare il dialogo sulla mediazione, aprire nuovi canali di comunicazione al fine di individuare soluzioni condivise partendo dallo studio della prassi e degli interessi dei soggetti coinvolti e gli attori coinvolti in questo percorso sperimenteranno i benefici del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise, grazie anche al riappropriarsi dei processi decisionali.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

L’affermarsi di un nuovo bisogno di mediazione: i cambiamenti normativi

Nuovo bisogno di mediazione. Ormai si parla di mediazione per ogni intervento di un terzo nella gestione delle relazioni sociali, sia che si tratti di attività tradizionali (come quelle di negoziatori, conciliatori, mediatori veri e propri) ma anche di funzioni nuove come quella di facilitatori, comunicatori, persone che svolgono un lavoro di raccordo o di facilitazione nell’accesso a delle risorse. Questo fenomeno crescente e plurale non può essere ridotto ad una semplice tecnica di risoluzione veloce ed economica dei conflitti ma si inscrive all’interno di una crisi generalizzata delle tradizionali strutture di regolazione e di socializzazione come la giustizia, la famiglia e la scuola. All’interno di una società individualizzata, come quella contemporanea, si assiste, tra le altre cose, al prodursi di cambiamenti normativi importanti che danno sempre più spazio e margine di manovra ai singoli che sentono di poter di agire indipendentemente dai legami collettivi.

Nuovo bisogno di mediazione e cambiamenti normativi in atto

Secondo autorevole dottrina, la libertà individuale di scegliere sarebbe l’espressione di questo individualismo positivo le cui parole chiave sono: scelta, autodeterminazione e contratto. In questa prospettiva si assiste ad un trasferimento di responsabilità verso l’individuo sollecitato a fare lui stesso ciò che ha meno bisogno di delegare alla società: aumenta lo spazio per l’autoregolazione. A ciò va aggiunto che il processo di individualizzazione, mentre da un lato contribuisce a promuovere il desiderio di uguaglianza, dall’altro non garantisce la sussistenza delle condizioni che ne rendono possibile il realizzarsi: “questo cambiamento esisterebbe più nella coscienza delle persone e sulla carta che nei comportamenti e nelle condizioni sociali”.

Esigenza regolativa individuale e mediazione

Questa maggiore sensibilità per le diseguaglianze e per le promesse non mantenute, starebbe, per altro, alla base della crescente diffusione del rancore nella nostra contemporaneità. Il disagio della civiltà non dipenderebbe più dal controllo sociale esercitato dalla civilizzazione, ma, al contrario, proprio da una competizione estrema che influenza in modo profondo la società. Ciò non significa che i privilegi dell’autonomia individuale conducano ad una libertà senza principi, ma al contrario più tutto è possibile, più ognuno è libero e legittimato ad accampare «le proprie buone ragioni» e più viene al contempo avvertita la necessità di controllarsi, nel duplice senso di porre un limite alle proprie pretese e tutelarsi rispetto alle pretese dell’altro. È senz’altro a questa esigenza regolativa affermatasi al livello individuale che, almeno in parte, risponderebbe l’affermarsi della mediazione come modalità alternativa di risoluzione dei conflitti.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Mediatore: una nuova professione? La presenza dell’avvocato

La presenza dell’avvocato in mediazione. Un interessante studio sociologico si è posto il quesito di quanto quella del mediatore sia una nuova professione emergente. Cominciamo con l’analizzare un’importante variabile di questo studio: la presenza dell’avvocato. Quest’ultimo entra nel processo di mediazione anche, e soprattutto, in virtù del fatto che viene introdotta l’assistenza legale obbligatoria delle parti in lite. Tale scelta, fortemente ispirata e voluta dall’avvocatura, si legittima con il fatto che, per quanto la procedura si collochi al di fuori del processo civile, si pone comunque nell’ambito della tutela dei diritti e degli interessi dei consociati dell’ordinamento giuridico.

La presenza dell’avvocato: forma di garanzia per le parti

La presenza dell’avvocato diventa dunque una forma di garanzia per le parti così come anche per il mediatore. Essa comporta, tuttavia, alcune importanti conseguenze. Per i puristi della mediazione è la sola presenza di un soggetto terzo e imparziale che di per sé consentirebbe la composizione tra due parti in conflitto. Quindi con la presenza degli avvocati, la relazione si frammenta e allo stesso tempo si moltiplica: tra le parti, fra queste e il mediatore, fra avvocati e parti, fra mediatore e avvocati, eventualmente fra mediatore e co-mediatore ed eventualmente fra questo e tutti gli altri.

Pertanto chi è il soggetto terzo all’interno di questa complicata dinamica? Tra chi si trova a dover mediare? Non si tratta semplicemente di una maggiore difficoltà a gestire le molteplici sequenze di interazione che vengono a determinarsi. Ognuno degli attori presenti è portatore di una sua specificità, di suoi interessi ma, anche, di un suo modo di intendere la mediazione.

Percezione in mediazione: le diverse reazioni

Da una ricerca condotta recentemente sulle percezioni in mediazione emerge come tutti i soggetti della relazione maturino, in riferimento alla loro specificità – di genere, professionale, di ruolo – percezioni profondamente diverse riguardo a ciò che sia giusto e possibile, nonché al diverso grado di consapevolezza di quanto effettivamente si sta verificando durante il ricorso alla mediazione. Mediatore e avvocato, per esempio, sono socializzati a svolgere un mestiere diverso e in assoluto contrasto: per il primo vige il principio di imparzialità, per il secondo l’interesse della parte che a lui si affida. É dunque difficile che si instauri a priori un rapporto di tipo collaborativo per la risoluzione della questione. Ciò è spesso indipendente dalla volontà o dalla buona fede reciproca, ma rinvia piuttosto al tipo di competenze che sono state acquisite e interiorizzate e al modo in cui il professionista si legittima nella relazione con il cliente.

Nel prossimo articolo parleremo invece di quali sono le competenze professionali richieste dalla professione di mediatore.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia

Termine dei 15 giorni in mediazione: per il Tribunale di Vasto non ha natura perentoria

Termine dei 15 giorni in mediazione. Due recenti provvedimenti del Tribunale di Vasto ritornano sulla natura del termine dei 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della istanza di mediazione. Si tratta di una sentenza e di un’ordinanza (datate rispettivamente 27 settembre e 15 maggio di quest’anno) aventi come estensore il Giudice dott. Fabrizio Pasquale (che parteciperà, tra l’altro, come relatore alla II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, a Firenze il 13 ottobre).

Sia la sentenza che l’ordinanza, pur muovendo dalla comune tesi che il termine in discussione non abbia natura perentoria, giungono a conclusioni contrapposte, in ragione della diversa tempistica di definizione della procedura di mediazione, che in entrambi i casi era stata tardivamente intrapresa. Nella prima fattispecie (cioè nella sentenza del 27 settembre scorso) l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata rigettata perché la mediazione, sebbene tardivamente iniziata, si è conclusa in tempo utile per la celebrazione della udienza di rinvio. Diversamente, nella seconda fattispecie (l’ordinanza del 15 maggio), la domanda (precisamente, l’opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile, dal momento che la procedura, alla udienza di rinvio fissata dal giudice, non era stata ancora esperita.

Da notare che per entrambe è importante la premessa che: <em> “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l’onere di attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto, questo giudicante […] ha aderito all’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., 03.12.2015, n. 24629), secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l’incontrovertibilità tipica del giudicato”</em>

Per leggere i provvedimenti, vai nella nostra sezione Giurisprudenza, oppure clicca qui.

Stabilizzazione della mediazione: la sfida continua

Stabilizzazione della mediazione. Il 16 giugno 2013, veniva annunciata la reintroduzione della mediazione civile come condizione di procedibilità. Quattro anni dopo, il 15 giugno 2017, viene posto fine al periodo sperimentale e si stabilizza la condizione di procedibilità. Proprio come oggi quattro anni fa, quasi inaspettatamente, tramite lo storico “Decreto del Fare” veniva annunciata dal Governo in carica, la Mediazione 2.0 con alcune modifiche significative tra le quali l’amato-odiato primo incontro e la durata di quattro anni per valutare se proseguire o meno con l’istituto principe dei sistemi ADR.

Stabilizzazione della mediazione a partire dal 2018

Giovedì scorso, 15 giugno, praticamente in tempo reale, è giunta la notizia della stabilizzazione della mediazione civile e commerciale seguito da un obbligo di rendicontazione, a partire dal 2018, da parte del Ministero di Giustizia. Questo provvedimento rappresenta sicuramente il riconoscimento di un lavoro portato avanti dagli operatori del settore, quelli che veramente ci credono e ci hanno creduto, al netto di quella moltitudine che si sono professati grandi appassionati per poi scomparire come neve al sole al primo impedimento e difficoltà.

Plauso alla magistratura

Un plauso particolare, va comunque fatto a quella Magistratura che si sta dimostrando sensibile e responsabile e che nell’ultimo triennio ha dato una spinta significativa alla corretta diffusione dell’istituto della mediazione, facendo acquisire quella consapevolezza che il tentativo di mediazione è un’opportunità e non un obbligo formale a cui adempiere per poi andare ad occupare (non poche volte inopportunamente) lo spazio della giurisdizione.

Priorità alla formazione di qualità

Di ostacoli ce ne sono stati tanti e ce ne saranno ancora, ma la passione, la professionalità e l’umiltà di crescere ci porteranno a raggiungere un obiettivo di altissimo profilo, qual è una nuova idea di Giustizia del terzo millennio. Ovviamente in questo contesto una delle priorità è la spinta culturale per poter offrire finalmente una formazione di alto profilo sia a livello accademico che nei confronti dei professionisti che avranno voglia di crescere e migliorarsi. E, lasciatemelo dire (anzi scrivere): in questa direzione Concilia Lex ha risposto “Presente”! Ma c’è spazio per tutti…

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia

Cultura della mediazione in Italia: la situazione in Piemonte

Noi di Concilia Lex da sempre crediamo nella cultura della mediazione e desideriamo divulgarla il più possibile in Italia. In Campania e nelle regioni in cui siamo presenti abbiamo chiara la situazione. Ma cosa succede nelle altre regioni? Come viene percepita la mediazione? Concilia Lex sta allora cercando di capirlo cominciando un lungo viaggio di ricerca da cui poi si riesca a trarne un chiaro quadro della situazione in Italia. Abbiamo cominciato dal Piemonte.

Cultura della mediazione in Piemonte: istituzioni presenti ma situazione di scetticismo

Dai primi contatti che abbiamo avuto con gli organismi presenti in una delle più importanti regioni del nostro Nord Ovest, il Piemonte, appunto, da sempre nota per la sua produttività, ci siamo invece resi conto che vige una sorta di scetticismo nei confronti dell’istituto della mediazione, sia quella civile e commerciale che quella familiare. In realtà c’è anche da dire che più forte è la rete di istituzioni che sostiene tale istituto: basta ricordare l’operato di Adr Piemonte, associazione nata dall’esperienza di Unioncamere Piemonte che si occupa di coordinare le attività di mediazione per tutte le province della regione. Per il resto, però, per quanto riguarda cioè gli organismi privati, abbiamo riscontrato un certo “sconforto”, quasi vicino all’immobilismo. Molti organismi sono infatti tentati dalla chiusura e sono sulla strada di non credere più alle potenzialità delle adr nel territorio.

La mission di Concilia Lex per gli organismi di mediazione

Il nostro organismo di mediazione, invece, si preoccupa sempre di dedicare particolare attenzione affinché i partners condividano il modello organizzativo, la mission, e la vision della sede centrale, al fine di assicurare uniformi condizioni di correttezza e professionalità nell’espletamento delle diverse attività, per offrire all’utenza un ottimo servizio, contribuendo in tal modo, alla diffusione della cultura della  mediazione. Diamo inoltre grandissima importanza alla formazione professionale e alla preparazione della sede, dopo accuratissimi sopralluoghi atti a verificarne tutte le idoneità. Ci piacerebbe, dunque, trasferire un po’ del nostro entusiasmo e della nostra esperienza anche ad altre realtà, contribuendo a divulgare la cultura della mediazione.