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La presenza della parte a tutela della corretta procedura

Il dott. Massimo Moriconi, Giudice del Tribunale di Roma, asserisce che è escluso dalla legge alla radice che possa ritenersi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione con la presenza del solo avvocato, seppur munito di delega del cliente.

L’art. 8 primo comma terzo periodo dispone che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al

termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

E prosegue, prevedendo che durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione

e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro,

invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di

mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Occorre chiedersi se l’espressione “parte” possa essere correttamente interpretata.

Il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore

professionale il quale può, grazie all’ interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a

ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni

in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e

definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione. Solo la parte personalmente conosce intimamente e profondamente quali siano i suoi

reali interessi, quali i punti fermi ed irrinunciabili e quali quelli che tali non sono.

Va considerato inoltre che la mancanza della presenza personale, è idonea, indirettamente, ad

affievolire le possibilità di un accordo, anche per un’altra ragione.

Può accadere, che la parte non presente in mediazione (e delegante) rinneghi l’accordo raggiunto

dall’avvocato che abbia asserito, verbalizzandolo in mediazione, di rappresentarla.

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