Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra avvio formale ed esperimento effettivo della mediazione. Il semplice deposito dell’istanza non è sufficiente: è necessario che il primo incontro si svolga e che la parte onerata partecipi in modo sostanziale. Non è invece richiesto né che tutte le parti prendano parte all’incontro, né che si sviluppi una trattativa compiuta. Ciò che conta è che il tentativo sia concreto e non meramente cartolare.

