Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Obbligatorietà senza limiti temporali per la mediazione

Obbligatorietà della mediazione. La commissione Bilancio della Camera ci ripensa e, dopo diversi tentennamenti e bocciature degli emendamenti proposti nei mesi di marzo e di maggio al Decreto Legge 50/2017 (Concorrenza, Manovra correttiva), ieri ha approvato l’emendamento a fine seduta. Questo significa che la mediazione diventa obbligatoria: obbligo preventivo in materia di condominio, diritti reali e successori (le materie di cui all’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/10).

Obbligatorietà della mediazione a regime effettivo

Niente più proroghe, dunque ma si va a regime effettivo. In più, a partire dal 2018 il Guardasigilli avrà l’obbligo di riferire in Parlamento, periodicamente, su tutti i risultati conseguiti dall’istituto della mediazione e sull’andamento deflattivo sull’iter giudiziale classico.

La sperimentazione in atto fino al 20 settembre di quest’anno

Ricordiamo che (ne abbiamo parlato nella news di ieri) l’istituto della mediazione era in regime di sperimentazione, che si concluderà ufficialmente il 20 settembre di quest’anno. Dagli stessi dati del ministero di Via Arenula si apprende che, proprio grazie a quest’istituto nel 2016 si è registrata una diminuzione del 12,5% delle cause civili, l’equivalente in numero di circa 200 mila.

Una buonissima notizia per Concilia Lex

Si tratta, insomma, di una buonissima notizia, anche per l’impegno profuso in questi anni di sperimentazione da Concilia Lex. Dopo questa fase, perciò, si confida nell’allargamento dell’obbligatorietà anche ad altre materie (come ad esempio la contrattualistica ed altro) per far sì che la cultura della mediazione si espanda sempre di più.

Usucapione e mediazione

Questione controversa è quella della sottoposizione delle controversie di usucapione alla mediazione obbligatoria. Apparentemente la risposta non può che essere positiva, in quanto le controversie in materia di usucapione rientrano pacificamente in quelle in materia di “diritti reali” (vedi art. 5 comma 1bis d.lgs. 28/2010). L’art. 84 bis del c.d. decreto del fare ha poi inserito nel codice civile una disposizione specifica (al n. 12-bis dell’articolo 2643, comma 1, del Codice civile), che permette la trascrivibilità dell’accordo che attesta l’usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Continue reading →

Mediazione civile: solo 23 italiani su cento sanno di cosa si tratta

Mediazione civile. Ben 77 italiani su 100 non sanno cosa sia la legge 28 del 2010, quella sul diritto di accesso alla giustizia extragiudiziale e al credito d’imposta per chi prosegue per un accordo e/o mancato accordo. Praticamente, quindi, solo 23 persone su cento conoscono le possibilità messe a disposizione dalla mediazione civile e commerciale, contro un 77% di cittadini che non la conosce. Continue reading →

Quale operatore del diritto di una nuova generazione?

Operatore del diritto. E’ stato detto più volte, continua ad essere detto: è necessario un cambiamento profondo da parte del giurista in senso ampio.

Operatore del diritto oggi: restituire autorevolezza alla figura dell’avvocato

Occorre restituire autorevolezza all’avvocato che resta il garante dei diritti del cliente e meglio può esserlo se diviene il promotore del soddisfacimento globale dei veri interessi della parte che difende. Per lungo tempo si è tentato di fare una richiesta apparentemente paradossale agli avvocati, nati e formatesi per gestire il contenzioso giudiziario, quella di adoperarsi per chiudere una pratica di fronte ad un mediatore, magari demotivato e poco competente, quando -dal loro punto di vista- potrebbero assicurarsi attività professionali protratte a lungo nel tempo.Puntare su specializzazioni sempre più elitarie Continue reading →

Decreto Legge 50/2017: cosa cambia per la mediazione

Decreto Legge 50/2017. Dallo scorso 24 aprile è in vigore il Decreto Legge 50/2017, noto anche come Manovra correttiva. Tra le varie norme passate (tra cui quella sullo split payment e sui pignoramenti immobiliari) possiamo soffermarci su quelle che vertono sulla mediazione e sul reclamo.

Per il Decreto Legge 50 il tentativo di esperire la mediazione diventa obbligatorio per le controversie fino a 50 mila euro

Cominciamo col dire che l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 549/92 viene modificato da questo D.L. tramite l’articolo 10. Tale articolo stabilisce che il tentativo di esperire mediazione e reclamo diventa obbligatorio per le controversie fino alla soglia di 50 mila euro, con un limite innalzato, di conseguenza, rispetto a quello precedente, che ammontava a 20 mila euro. Per quanto riguarda la tempistica occorre sottolineare che queste nuove regole vanno applicate agli atti impugnabili e notificati a partire dal 1 gennaio 2018.

La determinazione del valore della controversia

Come viene determinato, poi, il valore della controversia? Occorre riferirsi a ciascun atto impugnato e considerare l’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di questa. La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.

Per i ricorsi non si può procedere prima di novanta giorni

Ricordiamo che da circa un anno e mezzo (dal 1 gennaio del 2016, cioè) l’istituto della mediazione tributaria può essere applicato anche alle controversie che si determinano con l’Agenzia delle Dogane e del Monopòli, oltre che con gli enti locali. Per quanto concerne i ricorsi, infine, fondamentale sapere che non si può procedere fino allo scadere del termine di novanta giorni dalla data della notifica, termine entro il quale la procedura di mediazione deve essere conclusa.

Credito d’imposta mediazioni: ecco come usufruirne

Il periodo della primavera inoltrata lo si ricorda anche per la dichiarazione dei redditi. Anche per quella 2017 si potrà usufruire del credito d’imposta per la mediazione civile e commerciale. Per chi non avesse ancora chiare le idee, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una sorta di vademecum in una circolare apposita (7E del 4 aprile scorso). Vediamo in sintesi le principali indicazioni.

Credito d’imposta: equivale a quanto è stato effettivamente corrisposto

Il credito d’imposta che spetta a coloro che si sono serviti di procedimenti di conciliazione in mediazione civile e commerciale equivale a quanto è stato effettivamente corrisposto. Ci sono però dei limiti: in caso di ogni (si badi) mediazione conclusasi positivamente esso ammonta a 500 euro al massimo, mentre in caso di insuccesso il limite massimo di credito di ferma a 250 euro. Due mediazioni concluse bene potranno quindi spostare il limite a 1000 euro e così via. ll credito d’imposta in oggetto può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell’IRPEF. Se ci si dimentica di dichiarare il credito nella dichiarazione dei redditi, è importante sapere che si decade dal beneficio.

Decreto entro il prossimo 30 maggio

Entro il prossimo 30 maggio, comunque, il ministero della Giustizia dovrà emanare un decreto per coloro che vorranno usufruire al meglio di questo strumento. In esso dovrà essere specificato: quanto viene destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente; il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziate e nei limiti previsti. Successivamente, entro il 30 giugno, tutti coloro che sono interessati al credito d’imposta dovranno ricevere dal Ministero anche informazioni circa l’importo spettante.

Processualizzazione della mediazione: alla larga!

Processualizzazione della mediazione. Uno dei temi più caldi dibattuto tra gli addetti ai lavori (probabilmente il principale), riguarda quello della processualizzazione o meno dell’istituto . La netta dicotomia di opinioni, è costituita dai formalisti che sostengono ed auspicano una contaminazione processuale della mediazione e gli “ortodossi” dell’informalità poiché, stante la natura stragiudiziale dell’istituto, esso deve rimanere avulso dalla verticalità del processo civile.

Il Tribunale di Rimini e la sentenza del 28 febbraio

La sentenza del Tribunale di Rimini che ci apprestiamo a commentare, sicuramente accenderà ulteriormente il dibattito appena richiamato..
Nel caso di specie, a seguito di mutamento del rito di un procedimento di sfratto ed una mancata accettazione “banco iudicis” , da parte del conduttore, di un pagamento ridotto dei pregressi canoni di locazione non pagati, per mancato ricevimento del certificato di agibilità dell’immobile, le parti in causa venivano inviate in mediazione ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010.

Nessuna analogia con il codice di procedura civile

All’udienza successiva, il conduttore rilevava come l’istanza di mediazione non fosse stata notificata anche al procuratore costituito, quindi eccepiva la nullità della notifica dell’istanza, ma il Giudice riminese, ha respinto tale eccezione ritenendola infondata, in quanto l’art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13 prevede che il contenuto dell’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Non è quindi prevista alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l’eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l’atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato. Cosa che nel caso di specie è avvenuta in maniera corretta e conforme al dettato normativo sopra delineato.

Processualizzazione: il Foro riminese prende atto dell’informalità della mediazione

Quindi una vera presa d’atto, da parte del Tribunale di Rimini, dell’informalità della mediazione che non deve subire una processualizzazione non prevista dalla normativa vigente ( anche se in lacune norme il fenomeno è ravvisabile). Ad adiuvandum, va anche detto che non solo il citato art. 4 non può essere oggetto di analogia alle norme processuali, ma lo stesso art. 8 recita : La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

L’argomento non è di secondaria importanza e il dictum in questione palesa l’ennesimo vulnus della normativa che ha costretto il giudice ad uno sforzo ermeneutico apprezzabile. A supporto della condivisibile interpretazione del tribunale riminese, soccorre anche l’art. 3 3 comma d.lgs., che, come sostenuto da autorevole dottrina, svolge una preziosa funzione di riequilibrio, ponendo il procedimento di mediazione al riparo dal regime formale tipico del processo. Quindi la norma in esame, non si limita a render chiaro che gli atti compiuti in sede di mediazione non sono soggetti a particolari formalità, ma assolve al compito di sottrarre l’intero procedimento all’applicazione delle regole dettate dal c.p.c. in tema di nullità degli atti processuali, a cominciare dai principî di tassatività e di strumentalità enunciati dall’art. 156, per finire al disposto dell’art. 159, 1° comma, per il quale la nullità di un atto provoca quella degli atti successivi che ne sono dipendenti. Pertanto l’art. 3 comma 3, produce l’apprezzabile effetto di rendere l’accordo conciliativo sostanzialmente immune al mancato rispetto delle forme del procedimento di mediazione prescritte dalla legge e dal regolamento dell’organismo. Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui.

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex S.p.A. Avv. Pietro Elia

Procedibilità della domanda: chi nulla dichiara non è giustificato

Procedibilità della domanda. Nella Sentenza nr.67163/11 del Tribunale di Roma sez. XIII, si chiarisce o si afferma, per l’ennesima volta, che uno sterile tentativo di mediazione o peggio ancora la deliberata scelta di non attivarla a seguito di un ordine del giudice, non ha nessuna valenza ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità della domanda andando a minare proprio quest’ultima…In mancanza di qualsiasi dichiarazione, che le parti possono richiedere di verbalizzare manlevando il mediatore dall’obbligo di riservatezza, sulla ragione o sulle ragioni del mancato proseguimento, non vi è alcuna ragione perché tale comportamento possa essere giustificato. Continue reading →

Processo civile nell’era della mediazione: il punto di vista di un magistrato (parte I)

Processo civile nell’era della mediazione. Durante il convegno concluso una decina di giorni fa (lo scorso 21 aprile) nella incantevole Siracusa, la relazione del Dott. Alessandro Rizzo, ha lasciato il segno sia per l’elevata competenza del Magistrato togato che per la visione di Giustizia decisamente interessante e responsabile. Nella prima parte analizza i dati statistici nazionali raccolti dalla Direzione Generale di statistica del Ministero, premettendo che la statistica, pur non essendo una scienza esatta richiede un interpretazione dei numeri da essa prodotta dove si celano informazione ben più complesse, ergo 2+2 non fa quattro.

Processo civile: maglia nera nella durata

In primis salta evidente il dato del 2016: il rilevante numero di mediazioni concluse positivamente pari al 43,6 % dei casi che è la percentuale (corretta) relativa ai casi in cui le parti hanno oltrepassato le “forche caudine” del primo incontro. In base ai dati raccolti dalla Commissione Europea, conserviamo la leadership all’incontrario di maglia nera della durata dei processi civili ed il numero di cause civili pendenti ogni 100.000 abitanti. In questa classifica l’Italia registra attualmente una durata media di 527 giorni: migliore rispetto al 2014, ma peggiore rispetto al 2010 quando i giorni erano 493 .

Virtuoso l’indice di smaltimento dell’arretrato

Quest’ultimo dato sembrerebbe mettere in dubbio l’efficacia della mediazione in questi sette anni, ma la risposta ci viene data dalla capacità di smaltimento del sistema giudiziario: l’Italia conserva il primato negativo di oltre 4 cause pendenti in primo grado oltre 100.000 abitanti, ma con un indice di smaltimento dell’arretrato più che virtuoso che va dal 2010 al 2015 , che evidenzia l’abbattimento del 30% dei processi pendenti. Alla luce di tali numeri si spiega la flessione indicata in precedenza sulla durata media dei processi che è dovuta, in gran parte, al lodevole impegno della magistratura italiana teso a smaltire l’arretrato giudiziario che induce la stessa a dover procrastinare i procedimenti “più giovani”. E’ ovvio che non può non condividersi la priorità data allo smaltimento dell’arretrato, in quanto esso rappresenta il volano principale per potenziare l’effetto deflattivo della mediazione.

La “ricetta” del giudice Rizzo

La ricetta suggerita dal Dott. Rizzo per alleviare il fenomeno appena descritto, è che non si può risolvere con una mentalità convenzionale che ha creato il problema bensì con un approccio non formalista e non conservatore del giudice rispetto alla gestione del processo e la mediazione delegata rappresenta uno strumento utile.

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia