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Proposta conciliativa: il mediatore è obbligato a formularla

All’interno di un incontro di mediazione il mediatore dovrà formulare una proposta conciliativa anche in assenza di una concorde richiesta delle parti. Lo ha stabilito il Tribunale di Siracusa (Giudice estensore dott.ssa Stefania Muratore) nella ordinanza dell’11 ottobre 2016 per una causa su giudizio di divisione relativo ad un unico immobile non comodamente divisibile. Per arrivare a tale decisione viene innanzitutto rilevato come le parti siano entrambe ben disposte ad una conclusione bonaria della controversia. Successivamente il Giudice valuta la natura della causa, che in questo caso riguarda i diritti indisponibili. Continue reading →

Le proposte della Commissione Alpa: ecco i punti più importanti

I tanto attesi esiti della Commissione Alpa sono giunti in porto e nella giornata di ieri un documento di proposte è stato consegnato al ministro della Giustizia Andrea Orlando per una prima valutazione. Secondo anticipazioni comunicate da Il Sole 24 Ore ci si è soffermati molto sullo strumento dell’arbitrato, ma la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita sono comunque state tenute in conto per diversi aspetti. Vediamo in dettaglio cosa è venuto fuori dai lavori del tavolo.

Commissione Alpa istituita nel marzo del 2016 e poi prorogata

Ricordiamo che tale Commissione fu istituita nel marzo 2016 proprio dal ministero della Giustizia al fine di migliorare e rendere più organici gli strumenti di Adr. Le consultazioni, presiedute dall’ex presidente del Cnf Guido Alpa, sarebbero dovute sciogliersi nel settembre scorso, ma fu richiesta una proroga fino ai primi mesi (sic!) del 2017, come in effetti è stato. Ora le proposte dovranno essere vagliate prima dal ministro Orlando e dal ministero della Giustizia (dal Governo), poi dal Parlamento al fine di tradurle in disegno di legge se approvate.

Ampliamento dei poteri dell’arbitrato

La prima cosa che si nota da una lettura del documento è un rilievo considerevole attribuito all’arbitrato, dal momento che viene proposto un rigoroso ampliamento delle materie a riguardo. Secondo le richieste della Commissione Alpa, infatti, nelle materie andrebbero inserite anche le controversie in ambito di lavoro, le materie del codice del consumo e le controversie tra soci e società non di capitali. Viene poi proposta la cosiddetta Traslatio Iudicii: in poche parole gli atti del giudizio di primo grado, se le parti hanno intenzione di uscire dal giudizio, potranno essere condotte in sede di arbitrato.

Dieci punti sulla mediazione civile e commerciale: estensione dell’obbligatorietà e presenza delle parti

Per quanto riguarda la mediazione civile e commerciale, la Commissione ha lavorato su dieci punti ritenuti fondamentali, tra cui il più importante è quello dell’estensione delle materie di obbligatorietà previste dal d.lgs 28/2010 all’art. 5. Viene proposto, dunque, di estendere l’obbligatorietà dell’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità fino al 21 settembre 2023. Nelle materie obbligatorie viene proposto l’inserimento, ad esempio, quelle relative ai rapporti di società, e poi il leasing immobiliare, il franchising ed in generale i contratti di subfornitura. Altri tre punti importantissimi riguardano il primo incontro effettivo in mediazione (non più incontro preliminare ed informativo, ma immediatamente effettivo); la presenza delle parti in mediazione (la partecipazione di persona è necessaria, non basta la presenza degli avvocati); la mediazione demandata dal Giudice, con la previsione di obbligo di motivazione da parte di quest’ultimo.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo procedere ad una normativa sull’avvio della mediazione

Gli altri sei punti su cui si è soffermata la Commissione Alpa hanno interessato: la proposta del mediatore (divieto di esercitarla se una delle due parti non è presente); i costi calmierati per il primo incontro nel tentativo obbligatorio di mediazione (il primo incontro non potrà essere totalmente gratuito); il gratuito patrocinio anche per la mediazione (facilitazioni fiscali per gli organismi di mediazione); l’eliminazione del termine dei 15 giorni concessi dal giudice per avviare la mediazione; incentivi alla formazione dei nuovi mediatori ed infine la proposta di intervenire in senso normativo sulla questione dell’obbligo dell’esperimento di mediazione in caso di decreto ingiuntivo (ponendo fine alla discrezionalità dei giudici sul decidere se spetta all’opponente o all’opposto).

 

Mediazione delegata: nel verbale negativo il mediatore dovrà riportare ogni elemento

Verbale negativo: il mediatore è tenuto a trascrivere qualsiasi elemento fattuale utile al giudice per valutare la ritualità della partecipazione. Lo stabilisce in un’ordinanza di qualche tempo fa (14 dicembre 2015) il Tribunale di Roma nella persona del Giudice dott. Massimo Moriconi. L’ordinanza è importante anche se non attualissima perché evidenzia un principio sempre valido all’interno delle procedure di mediazione. Continue reading →

Statistiche mediazioni: Concilia Lex cresce nel 2016

Le statistiche mediazioni relative alla Concilia Lex S.p.A. sono sempre più seguite, tanto che, oltre che l’andamento semestre per semestre, ora ci sono online anche i file dedicati all’andamento globale dell’intero 2016 (le trovi qui , online sul nostro sito). Le statistiche riportano, in dettaglio, tutti i particolari sugli aspetti di una mediazione: numero, caratteristiche, materie di prevalenza, etc. Questo sottolinea la trasparenza di una società come Concilia Lex S.p.A., che non nasconde nulla a chi si occupa seriamente di quest’istituto. Continue reading →

Responsabilità medica e mediazione: chiarimenti

Nell’àmbito di un giudizio di accertamento della responsabilità medica, tutte le parti del processo hanno interesse a partecipare alla mediazione (paziente, medico, assicurazione come terza chiamata). All’interno di un procedimento di mediazione demandato dal Giudice, poi, se si presenta solo una delle due parti (in questo caso il medico), con domanda riconvenzionale, mentre le altre due addivengono ad un accordo, accade che la mediazione non perda in efficacia, dal momento che va ancora definita la situazione di chi è presente in mediazione come estraneo all’accordo tra le altre due parti. La mediazione demandata, inoltre, non va vista come semplice invito, ma come “un ordine presidiato da sanzioni”. Continue reading →

La mediazione civile va esperita secondo modalità chiare fissate dal Giudice

In un’udienza dello scorso 10 ottobre tenutasi presso il Tribunale di Napoli Nord, il Giudice, dott. Pasquale Ucci, dopo aver valutato la natura della controversia che andava a giudicare (sinistri stradali), delibera circa l’utilizzo della mediazione civile, mettendone in evidenza le modalità di svolgimento secondo la L. 28/2010.

Le corrette modalità di svolgimento della mediazione civile

Cinque i punti sottolineati nell’udienza per una corretta modalità di svolgimento della mediazione. Innanzitutto il giudice ribadisce come la comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro debbano arrivare sia ai difensori delle parti costituite, sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci. In secondo luogo ci si sofferma sulla presenza al primo incontro: entrambe le parti o un loro delegato dovranno essere presenti. Qui viene ribadito l’art.8 comma 4 bis della L. 28/2010 sulle conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento (vedi udienza in allegato).

Il mediatore formuli una proposta

Successivamente si arriva a puntualizzare sulla formulazione di una proposta da parte del mediatore anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (secondo l’art. 11 comma 1 della legge 28) e sulla comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione . In questo quarto punto il giudice Ucci riprende anche i commi 1 e 2 dell’art. 13 della Legge 28/2010, sul provvedimento che definisce il giudizio.

Il processo verbale della mediazione civile

Il quinto ed ultimo punto di questa udienza riguarda, infine, la formazione di un processo verbale della mediazione nel quale in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, oltre che della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti all’incontro di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.

Per leggere l’udienza in forma integrale vai alla pagina dedicata sul nostro sito.

Il giudice può disporre la mediazione anche in sede di appello

La Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza dello scorso 11 maggio, ha ribadito la possibilità, da parte del giudice, di disporre di mandare in mediazione le parti anche in sede di giudizio in appello. In tal caso, dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione anche in giudizio di appello

Anche nel secondo grado di giudizio, dunque, il Giudice può disporre di mandare in mediazione le parti e, in questo caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È quanto ribadito dalla Corte di Appello di Milano nella persona del Presidente della Corte, dott.ssa Rossella Boiti, con un’ordinanza dello scorso 11 maggio. L’ordinanza, in pratica, non fa altro che sottolineare un concetto espresso nell’art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013.

Tale passaggio dice testualmente che: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello […]”..

Assistenza di un mediatore qualificato

Nello specifico l’ordinanza riguarda una causa di risarcimento danni per lesioni personali, con decisione, da parte del Tribunale di Milano, di liquidare il risarcimento. La sentenza è stata poi appellata, con contenzioso esclusivamente circoscritto all’entità del risarcimento. Ed è a questo punto che entra in gioco la sentenza della Corte di Appello di Milano. La decisione, peraltro, si legge nell’ordinanza, ”intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un’alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato”, e tale facoltà rientra comunque nella discrezionalità del giudice, a prescindere o meno dall’obbligatorietà della mediazione, anche in fase di appello.

Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza

Statistiche mediazioni secondo semestre

Sono online sul nostro sito le statistiche relative al secondo semestre del 2015 (le trovi qui ) in cui vengono analizzati tutti i dettagli sulle mediazioni targate Concilia Lex: numero, caratteristiche, materie di prevalenza, etc.

La prima cosa che si nota è che, rispetto al primo semestre dello stesso anno, aumenta il numero delle mediazioni effettuate: 860 in totale nei mesi luglio/dicembre rispetto alle 526 del periodo gennaio/giugno. Di queste, la maggioranza riguarda mediazioni plurime (444), mentre le mediazioni singole seguono di poco (392). Numero esiguo, invece, per le mediazioni congiunte, che si attestano sulle 24 unità, ma che comunque registrano un notevole aumento in confronto al primo semestre, quando le congiunte erano soltanto 2. Continue reading →