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La mediazione civile va esperita secondo modalità chiare fissate dal Giudice

In un’udienza dello scorso 10 ottobre tenutasi presso il Tribunale di Napoli Nord, il Giudice, dott. Pasquale Ucci, dopo aver valutato la natura della controversia che andava a giudicare (sinistri stradali), delibera circa l’utilizzo della mediazione civile, mettendone in evidenza le modalità di svolgimento secondo la L. 28/2010.

Le corrette modalità di svolgimento della mediazione civile

Cinque i punti sottolineati nell’udienza per una corretta modalità di svolgimento della mediazione. Innanzitutto il giudice ribadisce come la comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro debbano arrivare sia ai difensori delle parti costituite, sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci. In secondo luogo ci si sofferma sulla presenza al primo incontro: entrambe le parti o un loro delegato dovranno essere presenti. Qui viene ribadito l’art.8 comma 4 bis della L. 28/2010 sulle conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento (vedi udienza in allegato).

Il mediatore formuli una proposta

Successivamente si arriva a puntualizzare sulla formulazione di una proposta da parte del mediatore anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (secondo l’art. 11 comma 1 della legge 28) e sulla comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione . In questo quarto punto il giudice Ucci riprende anche i commi 1 e 2 dell’art. 13 della Legge 28/2010, sul provvedimento che definisce il giudizio.

Il processo verbale della mediazione civile

Il quinto ed ultimo punto di questa udienza riguarda, infine, la formazione di un processo verbale della mediazione nel quale in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, oltre che della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti all’incontro di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.

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