Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

L’inadempimento alla stipulazione di un contratto di compravendita non rientra nella mediazione obbligatoria

L’oggetto della controversia trattata, riguarda l’inadempimento da parte di una società incaricata dal Comune di Roma, della stipula di un contratto di compravendita.

Il giudice incaricato rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata da una parte, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

In effetti la causa non verte in materia di diritti reali, ma concerne un preteso inadempimento dell’amministrazione all’obbligazione precedentemente assunta  di stipulazione di un contratto di compravendita.

Si tratta quindi di controversia  relativa ad un rapporto obbligatorio, non rientrante  nelle materie soggette al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all’art.5  co.1 bis D.Lgs. 28/2010.

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Le ragioni della pretesa non riferiscono ad elementi di diritto

Il giudice Dott. Piero Leanza, nella sentenza  in oggetto rileva  che, l’art. 4 D.Lgs. 28/2010 richiede  che siano indicate le “ragioni della pretesa”, riferendosi ai fatti oggetto della pretesa come un accadimento ingiusto.

L’istanza di mediazione non richiede  anche l’indicazione degli “elementi di diritto”, come avviene per la citazione, ex art.163 c.p.c.

Nella fattispecie, secondo quanto allegato in comparsa di risposta dal convenuto, la divergenza consisterebbe soltanto nell’indicazione, in sede di mediazione, della domanda di risoluzione di un contratto anziché della riduzione del prezzo, non avendo il convenuto contestato espressamente che la mediazione avesse avuto ad oggetto fatti diversi da quelli oggetto del giudizio.

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La Mediazione è prevalente rispetto alla negoziazione assistita.

Il Tribunale di Torre Annunziata nel decidere una controversia tra un Condominio ed un privato, avente ad oggetto << risarcimento danni>>, l’attrice ebbe a promuovere, preliminarmente la mediazione ai sensi dell’art 5 comma 1bis d.lvo 28 del 2010.

Il Condominio convenuto ebbe ad eccepire l’improcedibilità della domanda, in quanto l’attrice non aveva esperito ai sensi dell’art  3 D.L. 132/2014 la negoziazione assistita.

Il Tribunale con la sentenza n. 740/2018 ha rigettato l’eccezione di improcedibilità.

Ritiene la Dott.ssa Blasi, Giudice relatore, << … il legislatore ha inteso  accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumolo tra negoziazione assistita e la mediazione, sicchè, tutte le volte in cui la controversia  sia tanto tra quelle indicate dal d.l. n. 132/2014 quanto tra quelle contenute nell’art 5 comma 1bis d.lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione assistita  carattere di obbligatorietà>>.

Ritiene il Tribunale di poter dare continuità al principio sancito dagli Ermellini che con la decisone del 2015 hanno affermato il principio secondo cui: <<  La norma è stata costruita in funzione deflattiva  e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo,e, dunque, dell’efficienza processuale.>>.               [ Sent. n. 24629/2015]

Conclude la Dott.ssa Silvia Blasi, << Se, dunque in tema di modalità alternative di definizione delle controversie deve essere interpretata alla luce della funzione deflattiva di tali istituti e del principio della ragionevole durata del processo, non può ritenersi conforme alla funzione della n.a. un’interpretazione esclusivamente formalistica dell’istituto, che non tenga conto del tentativo comunque espletato dalla parte attrice di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia  utilizzando un procedimento previsto dalla legge e ritenuto dal legislatore prevalente rispetto a quello della negoziazione assistita>>.

La sentenza in commento è di particolare importanza anche alla luce del dibattito parlamentare  circa la riforma del codice di procedura civile, che intende potenziare la negoziazione assistita, laddove, la mediazione è  prevalente rispetto all’istituto della negoziazione assistita.

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La CTU svolta in mediazione è producibile in giudizio se svincolata dalla riservatezza

La sentenza del Giudice dott. Paola Mariani del Tribunale di Ascoli Piceno, è riferita ad una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento in cui è stata eccepita la contabilizzazione di interessi e commissioni non pattuiti.

Viene espletata la  CTU  in seno al procedimento di mediazione su invito del giudice, ma che non ha esito positivo.

La consulenza tecnica redatta in sede di mediazione – che è confluita nel giudizio unitamente al verbale negativo di mediazione, peraltro con il consenso delle parti  svincolata da riservatezza – ha consentito di accertare come prive di pregio giuridico le contestazioni degli opponenti sulla illegittima computazione dall’inizio del rapporto di interessi anatocistici oltre a spese non documentate e commissioni di massimo scoperto asseritamente non dovute.

L’elaborato peritale ha la stessa valenza ed efficacia della perizia redatta su incarico del giudice in quanto le parti hanno concordato, sempre in sede di mediazione, altresì che la stessa sia vincolante fra di loro.
La redazione della consulenza tecnica in sede di mediazione ha i suoi vantaggi di costi e di tempi di redazione e può confluire nel successivo giudizio o unitamente alla proposta del mediatore, che potrebbe

appunto ancorare la sua proposta ai risultati degli accertamenti tecnici, o, come nel caso de quo, prodotta da una delle parti unitamente al verbale negativo stante il consenso allo svincolo dalla riservatezza e dunque alla producibilità in giudizio.

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Mediazione e diffamazione a mezzo stampa: l’intervista all’ex Presidente dell’ordine dei Giornalisti Sicilia Riccardo Arena

Mediazione e diffamazione a mezzo stampa. Già tante le adesioni da parte di professionisti della mediazione, avvocati e giornalisti, che si ritroveranno giovedì prossimo presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo per un evento dall’alto valore formativo, grazie alla specificità dei temi trattati. Tra i relatori del convegno, coordinato dal responsabile della sede Concilia Lex di Palermo di Piazza Vittorio Emanuele Orlando 6, dott. Pierangelo Bonanno, ci sarà anche il dott. Riccardo Arena, già presidente dell’OdG Sicilia ed attuale consigliere dell’ordine.

Intervistato dal nostro ufficio stampa, il dottor Arena ha anticipato i temi del suo intervento ed approfondito il tema della relazione tra mediazione e diffamazione a mezzo stampa.

Parlo da giornalista e da cronista impegnato in prima linea nel reperimento delle notizie. Il mio sarà un intervento di campo, nel quale spiegherò qual è l’approccio migliore che un professionista della comunicazione deve adottare nei confronti di querela o diffamazione. Il contributo della mediazione? E’ importante. Soprattutto se si lavora ad una ricomposizione della vicenda e non ci si ferma alla mera richiesta di somme esorbitanti al giornalista chiamato a comparire”.

Ascolta il podcast con l’intervista completa.

L’evento è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e dà diritto al riconoscimento di 3 CF da parte del COA di Palermo e a 5 crediti da parte dell’Ordine dei Giornalisti Sicilia.

Bisogna ridimensionare gli aspetti di criticità della mediazione

“Il trend di successo della mediazione è evidente, e bisogna dare più impulso all’accelerazione della crescita del tasso di successo, concentrandosi sulla risoluzione dei profili di criticità della mediazione. Prima tra tutte la mancata partecipazione delle parti e la mancata partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione.”

Questa la significativa dichiarazione del Giudice Fabrizio Pasquale alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale dello scorso 12 ottobre  che è disponibile in fondo a questa pagina.

Profili di criticità

Si tratta di ridimensionare il numero delle mediazioni che il Magistrato di Vasto definisce “abortite”, morte prima di nascere, perché la parte non si presente. Sottolinea ancora il Giudice Pasquale che il Ministro Bonafede ha ragione quando dice che la mancata partecipazione dell’invito genera frustrazione in chi ha attivato la mediazione.

La soluzione

A suo parere la strada per arginare questo comportamento delle parti è, però, rafforzare strumenti sanzionatori da applicare nei casi in cui le parti hanno boicottato la mediazione. E ciò è già avvenuto con la legge Gelli – Bianco: la modifica riguarderebbe la possibilità affidata al giudice di condannare la parte che non è comparsa in mediazione al pagamento delle spese di lite, anche qualora risultasse vittoriosa nel processo.

Una proposta ardita e probabilmente di non facile attuazione, che, malgrado tutto, è rappresentativa di uno sforzo di valutare in maniera critica i profili problematici della disciplina per darle una definitiva accelerazione.

Ascolta qui l’intervista al Giudice Fabrizio Pasquale 

III Giornata della Mediazione Civile e Commerciale: le parole dell’Avv. Ruben Bianchi, responsabile dell’OdM Maxxi Adr di Livorno

Alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale sarà presente anche una delegazione dell’Organismo livornese Maxxi ADR.

Il responsabile, Avv. Ruben Bianchi, già ospite di Concilia Lex alla scorsa edizione dell’iniziativa tenutasi a Firenze esattamente un anno fa, ha parlato ai microfoni del nostro ufficio stampa.

“Col tempo gli avvocati hanno mostrato un sempre maggior attaccamento alla mediazione” il commento dell’Avv. Bianchi sulla sua esperienza di responsabile e mediatore.

Il valore dell’iniziativa della III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, ha speigato ancora l’Avv Bianchi, risiede nello sforzo di sensibilizzazione dei media ai numeri importanti della mediazione. Dunque aspettative significative, per avvicinare le istituzioni, il mondo-impresa , l’avvocatura e la magistratura ad un settore di cui è necessario coglierne e svilupparne al massimo le potenzialità.

“I numeri della mediazione sono in costante crescita e in un trend continuo di crescita. L’istuto sta raggiungendo i suoi successi e i suoi risultati. Bisogna avere la buona volontà di non andare ad incidere negativamente sull’istituto con una operazione di alternatività con altri istituti che non avrebbe modo di essere.”

Ascolta qui l’intervento dell’Avv. Bianchi sulla III Giornata della Mediazione Civile e Commerciale

III Giornata della Mediazione a Roma: l’Avv. Giovanni Giangreco Marotta su mediazione e imprese

Continuano le interviste ai referenti degli Organismi di Mediazione che hanno confermato la propria presenza alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, iniziativa compulsata da Concilia Lex che si svolgerà il prossimo venerdì 12 Ottobre a partire dalle 15:00 presso il The Church Palace.

L’Avv Marotta, referente dell’Organismo romano Primavera Forense, ai microfoni di Concilia Lex ha auspicato un potenziamento dello strumento della mediazione come previsione stabilita nelle clausole contrattuali, un campo che potrebbe prevedere ampie possibilità di applicazione e di crescita della mediazione.

Mediazione e imprese: quali sviluppi?

Uno spunto interessante, anche in relazione alla partecipazione alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale dell’Avv. Antonio Matonti, Direttore Affari Legali di Confindustria. Un tema attualissimo, quello del rapporto tra imprese e mediazione, ancora più  importante se valutato alla luce degli ultimi dati sulla crescita del Pil nel nostro paese: sicuramente, elemento di attrattiva per gli investitori sarebbe quella di garantire una molto più rapida possibilità di recuperare i crediti e di risolvere le controversie con costi del tutto contenuti. Questo presuppone un’opera di educazione e coinvolgimento delle aziende in modo diretto, che speriamo possa cominciare a breve proprio grazie alle grandi associazioni di imprese.

Ascolta qui l’intervista all’Avv. Giovanni Giangreco Marotta

III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale: Concilia Lex parla ai responsabili degli Organismi

Siamo ormai agli sgoccioli del lungo countdown che ci porterà, il prossimo venerdì 12 Ottobre, alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

L’iniziativa promossa da Concilia Lex, arrivata alla terza edizione consecutiva, è stata riconosciuta come iniziativa di riferimento a livello nazionale dagli addetti ai lavori; tanti, infatti, tra i partecipanti, saranno i responsabili di Organismi di Mediazione pubblici e privati; molti erano già intervenuti negli scorsi, ed altrettanti si sono aggiunti quest’anno.

Ci rende soddisfatti il fatto che molti Organismi di Mediazione, e non solo romani, abbiano colto positivamente il nostro invito, individuando nella III Giornata il momento nodale per capire, dopo la conclusione del quadriennio di prova e la consecutiva stabilizzazione, quale futuro ci attende.

La Dott.ssa Mirca Zavatta, responsabile dell’Organismo “Conciliamoci” di Rimini, ha parlato ai microfoni di Concilia Lex per raccontare che cosa ne pensa e che cosa si aspetta  dalla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale.

Che possa essere un evento positivo e propositivo.

Ascolta qui l’intervista

Affitto d’azienda: domanda improcedibile senza l’attivazione della mediazione per la richiesta avanzata in giudizio

 

Il Tribunale di Belluno è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di parte attrice relativa ad un contratto di fitto di ramo d’azienda.

La vicenda

L’attore ha richiesto che la corte condannasse la parte avversa al pagamento dei canoni di locazione non versati, complessivamente circa € 150.000,00, relativi ad una attività di tipo “discoteca” a Cortina d’Ampezzo— oltre alla constatazione dell’intervenuta risoluzione del contratto d’affitto d’azienda ed al riconoscimento di un risarcimento danni per i lavori abusivi che avevano danneggiato l’immobile.

Alla prima udienza, i tre convenuti hanno eccepito l’improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, riguardando la questione “fitto di ramo d’azienda”.

L’istante non ha però avviato il procedimento di mediazione a seguito della eccezione, non chiedendo, recita il Giudice in dispositivo: “la concessione di un termine per l’avvio della mediazione obbligatoria in relazione alle domande soggette alla medesima.”

Mancata attivazione della mediazione

Sebbene l’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs  28/2010 e successive modifiche preveda che “l’improcedibilità   deve   essere   eccepita   dal   convenuto,   a   pena   di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”, nel caso in esame pare che l’attore abbia volontariamente omesso l’attivazione della mediazione anche se il Giudice, da parte sua, sembrerebbe non aver assegnato alcun termine per l’attivazione della mediazione.

Condivisibile è l’osservazione del Magistrato riguardo al fatto che la mediazione attivata da una delle controparti, per una questione connessa ma non sovrapponibile a quella al suo esame, non potesse essere considerata come satisfattiva per la condizione di procedibilità della domanda attorea.

Il Giudizio si è concluso con il rigetto delle domande di parte attrice e e di parte convenuta. Cui prodest?

Leggi qui la sentenza del Tribunale di Belluno