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Condizione di procedibilità per un decreto ingiuntivo: un’ordinanza del Tribunale di Foggia

Con ordinanza del 15 marzo 2018 il Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Foggia, Dott. Vincenzo Paolo Depalma, ha assegnato alla Banca, convenuta opposta, i termini per l’attivazione della procedura di mediazione in virtù della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito, ed affinchè potesse essere avverata la condizione di procedibilità.

Rispetto del termine assegnato

La Banca ha attivato nel termine prescritto la procedura di mediazione, a cui ha omesso di invitare l’attore opponente, con il quale si era già precedentemente effettuata altra mediazione senza raggiungere un accordo.

Mancata partecipazione alla mediazione

All’incontro fissato dall’organismo per la mediazione era presente la sola parte attrice opponente, mentre risultavano assenti la convenuta opposta, parte onerata dal Giudice per l’attivazione della procedura di mediazione, e i fideiussori, terzi chiamati.

A questo punto due osservazioni sembrano fondamentali.

Sanzioni ed improcedibilità?

La prima: il giudice considera parimenti ingiustificate le assenze dei fideiussori, che nulla hanno comunicato all’OdM, e l’assenza della Banca, istante del procedimento di mediazione, che ha inviato una comunicazione per motivare la mancata partecipazione alla mediazione con una nota generica e non supportata da prove.

La seconda: alla luce della situazione sopra descritta ed al di là delle sanzioni applicate ed applicande da parte del  Magistrato per censurare il comportamento della Banca in particolar modo, è possibile che il Giudice decida, alla fine,di propendere per dichiarare l’improcedibilità del D.I. opposto?

L’opzione potrebbe non essere del tutto improbabile vista la specificazione del Giudice riguardo al fatto che, per quanto concerne la domanda dell’attore opponente, la condizione di procedibilità si considera avverata con la regolare presenza in sede di incontro di mediazione.

Leggi qui l’ordinanza completa Tribunale di Foggia Ordinanza del 21 Luglio 2018

Non è improcedibilità insanabile il mancato avvio della mediazione

In tema di mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lg. n. 28 del 2010, il giudice, dopo aver rilevato l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell’azione ma deve assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Questo è quanto specificato dal Tribunale di Arezzo con questa sentenza parziale del 6 Luglio 2018.

Nel caso di specie il Giudice, verificato all’udienza di precisazione delle conclusioni che la mediazione non era ancora stata svolta, ha respinto la richiesta di parte convenuta di improcedibilità della domanda attrice. Il mancato accoglimento della istanza di parte convenuta è motivata in base all’osservazione cheil mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ex art. 5 d.lgs. 28/2010 NON ha natura di improcedibilità insanabile.

Alla luce di questa osservazione, il Giudice dovrà rimettere la causa sul ruolo ed assegnare alle parti il consueto termine di quindici per l’attivazione della procedura di mediazione.

Leggi qui: Tribunale di Arezzo Sentenza del 6 Luglio 2018

Avvocato in mediazione obbligatoria: se non è presente la procedura non è rituale

Vasto: Tribunale attento alla mediazione

Fa ancora scuola il Tribunale di Vasto nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale.

Il Tribunale abruzzese si conferma, infatti, attento agli aspetti pratici legati alla gestione della procedura di mediazione, questa volta, soffermandosi sul ruolo di assistente che l’avvocato svolge in mediazione, dunque sull'”avvocato in mediazione”.

Nuovi profili di professionalità dell’avvocato in mediazione

L’ordinanza affronta un tema attualissimo, quello del ruolo dell’avvocato in mediazione, così come disciplinato dagli artt. 5 co.1 bis e 12 del D.Lgs 28/2010, superando la apparente contraddittorietà della disciplina a riguardo.

Il Dott. Pasquale evidenzia che l’assistenza dell’avvocato nella mediazione obbligatoria non è solo finalizzata ad attribuire efficacia di titolo esecutivo all’eventuale accordo raggiunto, ma stabilisce una nuova rilevanza della professionalità dell’avvocato, che da un lato fa strada al suo assistito nel vortice, a volte confuso, dei suoi interessi e dei suoi sentimenti, e dall’altro lo lascia libero di partecipare attivamente, e da protagonista, al proprio conflitto.

Questo comportamento richiesto all’avvocato assistente nella mediazione obbligatoria, ha fatto emergere un nuovo profilo professionale, quello dell’avvocato esperto di tecniche negoziali.

Il riconoscimento, anche normativo, di questa nuova veste dell’avvocato, che deve ampliare a sviluppare le proprie conoscenze e competenze, si è concretizzata, sottolinea sempre il Dott. Pasquale, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, che prevede la corresponsione di specifici valori per ciascuno step dell’attività stragiudiziale.

La condanna per mancata ingiustificata partecipazione

Nello specifico, il Mediatore ha rilevato, all’esito dell’incontro, la mancata assistenza dell’avvocato da parte della banca invitata in mediazione, ed il perdurare di tale volontà, anche a seguito del sollecito ricevuto da parte del mediatore stesso.

In sede di udienza, il giudice ha rilevato che la parte invitata non ha correttamente partecipato – senza giustificato motivo – alla procedura di mediazione obbligatoria e l’ha condannata al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 8 del D.Lgs. 28/2010.

 

La questione sul riconoscimento del ruolo dell’avvocato in mediazione è una tematica delicata: in primis alla luce delle modifiche introdotte al precedente testo normativo con la legge 98/2013 ed in secondo luogo per il riconoscimento di nuovi profili di professionalità, che, giustamente, devono trovare quartiere in una gratificazione anche economica.

 

TRIBUNALE DI VASTO ORDINANZA DEL 9 APRILE 2018

Decreto ingiuntivo esecutivo se l’opponente non avvia la mediazione

 

Il Giudice Dott. Fabio Di Lorenzo del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 5 dicembre 2017, rende esecutivo il decreto ingiuntivo  invocato dalla banca.

La pronuncia  in questione condivide l’orientamento della Suprema Corte contenuta nella sentenza 24629 del 3 dicembre 2015 con la quale è stabilito che nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di introdurre l’obbligatorio tentativo di mediazione è l’opponente.

Seppure questo orientamento non sia uniformemente condiviso, nel caso in esame il magistrato ha puntualmente motivato la sua decisione.

In sede di prima udienza il Dott. Di Lorenzo non aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed aveva assegnato all’opponente il termine per l’attivazione della mediazione. Nessuno dei contendenti aveva cominciato la mediazione.

Alla successiva udienza il Magistrato ha constatato l’anzidetta circostanza ed ha rigettato la richiesta della parte attrice della remissione in termini per impedimento dell’avvocato procuratore dichiarando improcedibile l’opposizione.

La decisione è radicata nella constatazione che sia la parte opponente ad avere il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, e dunque, alla luce del dettato dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 nuova formulazione, ad avere l’onere di attivare la mediazione.

Di conseguenza, il mancato avvio della mediazione deve avere effetto sulla domanda che ha introdotto il giudizio, cioè sull’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Osserva il Giudice che il decreto ingiuntivo è già potenzialmente idoneo a diventare definitivo, ad esempio, se non fosse proposta alcuna opposizione. Una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo per il mancato avvio della mediazione  sarebbe irragionevole . In tal modo, infatti, si caricerebbe di un onere eccessivo l’ingiungente, costringendolo a coltivare la mediazione per vedersi confermare un titolo già idoneo a passare in giudicato a fronte della libera scelta dell’opponente di cominciare in giudizio di opposizione.

Siamo certi che il dibattito su questa tematica non si fermerà qui

Qui puoi leggere la sentenza integrale del Tribunale di Torre Annunziata

Materie oggetto di mediazione: una nota del Ministero apre la strada a nuovi scenari

Una nota del Ministero della Giustizia, recentemente indirizzata all’Odm, motiva così la mancata partecipazione ad una mediazione (la parte era stata invitata per una equa riparazione per indennizzo da ritardo processuale di danni patrimoniali e non patrimoniali): “l’incertezza interpretativa in ordine alla applicabilità dell’istituto della mediazione alle controversie in cui siano parti le amministrazioni pubbliche…”(si fa riferimento agli eventuali esborsi delle spese per la procedura di mediazione).

La comunicazione ministeriale, all’apparenza un semplice diniego di partecipazione alla mediazione, stimola una riflessione sugli scenari futuri di questo strumento in Italia e sulle possibili materie oggetto di mediazione.

È lecito pensare che il Legislatore, preso atto di una oggettiva difficoltà di mediare con alcuni soggetti, ad esempio Pubbliche Amministrazioni ed aziende sanitarie, ritenga infruttuoso portare avanti il progetto della mediazione in queste aree e stia valutando di trovare nuovi campi di applicazione della disciplina. E’ palese che alcuni percorsi burocratici nel nostro paese non siano ancora stati snelliti, e con tali iter deve confrontarsi la mediazione. Ma con quale concreta prospettiva di applicazione efficace?

Tuttavia, seppure alcune materie oggetto di mediazione dovessero essere espunte da quelle previste all’art. 5del D.Lgs. 28/2010, la perdita potrebbe essere colmata in altro modo. Legittimamente si può pensare alla più volte paventata ipotesi di una conversione delle materie oggetto di mediazione volontarie in obbligatorie, oppure alla introduzione delle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.

Certo, la gestione del contenzioso nel mondo dell’impresa richiede esattamente i 3 caratteri fondamentali della mediazione di rapidità, economicità e riservatezza, ed è terreno fertile per la crescita di questo strumento in Italia.

La mediazione si ripete, se l’istante ed il mediatore non sollecitano l’invitato a partecipare all’incontro di mediazione

La pronuncia del Tribunale di Vasto del 29 Gennaio apre un orizzonte nuovissimo: la mediazione si ripete, se l’istante ed il mediatore non sollecitano a sufficienza l’invitato a partecipare all’incontro di mediazione.

Deve, la parte istante, tramite il mediatore, attivarsi con qualunque mezzo ed iniziativa possibile per fare in modo che la parte invitata, assente al primo incontro, si presenti necessariamente all’incontro di mediazione?

Il Giudice, Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo, ha deciso di rinviare nuovamente le parti in mediazioni, motivando la decisione in base a queste 3 circostanze:

  • la parte istante non è comparsa personalmente dinanzi al mediatore all’appuntamento fissato per l’incontro di mediazione;
  • il mediatore non si è attivato a sufficienza, con tutti i mezzi a sua disposizione, a far presenziare la parte convocata all’incontro di mediazione;
  • il procuratore della parte istante non ha adeguatamente sollecitato il mediatore affinchè si attivasse per fare in modo che l’invitato comparisse, e comparisse personalmente.

E’ singolare che nel caso in esame il Giudice, invece di irrogare la sanzione prevista dall’art. 8 del D. Lgs 28/2018, abbia caricato l’istante di un obbligo di diligenza e cooperazione che non ha trovato neppure l’opportunità di esprimersi con una controparte chiaramente chiusa al dialogo.

Siamo certi che l’ordinanza fornirà ai lettori numerosissimi spunti di dibattito.

Leggi qui l’ordinanza del Tribunale di Vasto del 29 Gennaio 2018

Autorevolezza del mediatore: guida con l’esempio

Ebbene sì, come ogni leader degno di questo nome, il mediatore ha il compito di guidare le parti, di traghettarle verso una soluzione soddisfacente, verso un successo duraturo e tangibile.

L’autorevolezza del mediatore si concretizza nel saper guidare con l’esempio concreto e tangibile del suo comportamento.

Il mediatore ha il polso delle relazioni tra le parti, sa perfettamente interpretarne il linguaggio paraverbale e gestirne le sicure criticità che le hanno portate davanti a lui.

In effetti, la crescita delle mediazione, in quantità e qualità, si è accompagnata ad una sempre più profonda autoconsapevolezza.

Il mediatore come gestore di risorse umane

ln questo orizzonte, nella facoltà del mediatore di indirizzare gli orientamenti delle parti, le competenze professionali devono necessariamente accompagnarsi ad un complesso di caratteristiche che costituiscono l’autorevolezza del mediatore.

Credito e fiducia, sono gli elementi fondamentali di cui il mediatore deve munirsi per ricoprire il proprio ruolo con successo ed in maniera fruttuosa, facendo leva su un galateo non scritto di gesti e comportamenti che le parti percepiscono, recepiscono e che stimolano reazioni positive.

Una accoglienza adeguata, cordiale ma non confidenziale, assicurarsi che i presenti siano a proprio agio, evitare di intrattenersi con una delle parti prime che l’incontro abbia avuto effettivamente inizio, influenzano in maniera favorevole l’atteggiamento dei litiganti ed accrescono la credibilità e l’autorevolezza del mediatore stesso.

Inoltre, se il mediatore è innanzitutto un facilitatore della comunicazione, la capacità di ascolto e la parafrasi diventano essenziali.

Essere capace di ”riportare” sapientemente i pensieri delle parti, enfatizzando all’altro quanto di utile e positivo è emerso, di stemperare le espressioni più crude, contribuiscono, da un lato, alla costruzione di un contesto dialettico, e dall’altro, suscitano spirito di emulazione nelle parti che, pur senza accorgersene in quel momento, si affidano all’autorevolezza del mediatore.

Comunicare in mediazione: quello che si dice e quello che arriva

Il mediatore comunica anche se non parla: il linguaggio del corpo, l’atteggiamento e una postura protesa verso l’interlocutore, enfatizzano la sua autorevolezza, la predisposizione all’ascolto ed all’accoglienza delle emozioni altrui, e veicolano i processi decisori, e accrescono il suo credito.

Queste competenze, in buona parte innate, costituiscono l’intelligenza emotiva del mediatore. Essa nutre l’autorevolezza del mediatore al tavolo della mediazione, l’attribuzione, di fatto, di un ruolo che si acquista e cresce nel campo dell’empirico e non solo per titolo.

Remissione in termini in mediazione: il caso di Torre Annunziata

Anche alla mediazione si applica la disciplina dell’art. 153 c.p.c. per la remissione in termini quando l’errore o il ritardo non è imputabile alla parte ma ad evento estraneo alla sua volontà.

La protagonista è una banca, specializzata in crediti commerciali, che si è vista costretta a chiedere al Giudice del Tribunale di Torre Annunziata la remissione in termini per la proposizione della domanda di mediazione a seguito dello scioglimento della riserva del Magistrato e pedissequa ordinanza di esperimento della mediazione.

Un nuovo termine per la mediazione

Il Magistrato ha appurato la mancata trasmissione dell’ordinanza da parte della cancellaria e la conseguente mancata conoscenza da parte delle parti. Di qui l’accoglimento del giudice della richiesta attrice di remissione in termini per la mediazione.

Risolto il problema con il termine per l’avvio della mediazione, rimane quello relativo al prolungarsi del giudizio che, dal 20 maggio 2017, data della prima udienza e della prima ordinanza per l’avvio della mediazione, le parti si sono viste rinviare all’udienza al 16 ottobre 2018. Non resta che sperare che, nelle more, le parti raggiungano un accordo con soddisfazione di tutti rinunciando al pendente giudizio.

Leggi qui l’ordinanza completa

Verbale di mediazione: se è firmato dai soli avvocati?

E’ sempre vero che il verbale di mediazione positivo ed il relativo accordo debbano necessariamente essere omologati dal presidente del Tribunale per ottenere un titolo esecutivo, quando la sottoscrizione dello stesso è stata effettuata dai soli legali?

Attestazione di conformità: sempre necessaria?

La risposta potrebbe essere meno scontata di quel che si pensi alla luce della sentenza emessa in data 7 settembre 2016 dalla Dott.ssa Valentina D’Aprile del Tribunale di Bari. Il Magistrato ha stabilito che nel verbale di mediazione di esito positivo e nell’allegato accordo di conciliazione, l’omessa certificazione e attestazione di conformità sono ininfluenti ai fini della eventuale inefficacia esecutiva del titolo / verbale di mediazione per raggiungimento dell’accordo.

Difatti, l’opponete debitore- esecutato, aveva avanzato la richiesta di sospensione dell’esecuzione del rilascio dell’immobile perché il verbale di mediazione, sottoscritto dai soli avvocati, e privo dell’attestazione di conformità, sarebbe stato inidoneo, mancando soddisfacente certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico per dar seguito all’esecuzione del precetto.

Per quanto possa essere condivisibile la conclusione cui perviene  il giudice barese, che sottolinea come la presenza e la sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’allegato accordo da parte dei solo legali assolva di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico, scopo che ha reso obbligatoria la loro presenza in mediazione, fa più  rumore il silenzio riguardo alla assenza ed alla mancata sottoscrizione del verbale di mediazione e dell’accordo dalle parti stesse, dai soggetti, cioè, protagonisti della vicenda.

E l’assenza delle parti?

Non possiamo sapere se il verbale di mediazione,  e soprattutto l’accordo, sarebbero mai stati effettivamente sottoscritti dalle parti ed è lecito  pensare che il mancato rispetto delle pattuizioni possa essere nato per una mancata aderenza tra le condizioni dell’accordo e le effettive volontà di una delle parti. Crediamo che questo debba far riflettere, più che sulle eventuali questioni successive al mancato rispetto dell’accordo, su quanto e quanto ancora sia fondamentale insistere su un genuino e positivo egocentrismo delle parti in mediazione.

 

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Convalida di sfratto: improcedibile la domanda se non viene esperita la mediazione demandata dal Giudice

E’ accaduto nel comune di Cologno Monzese: l’attore aveva intimato lo sfratto per morosità al conduttore di un locale destinato ad uso commerciale con richiesta di convalida di sfratto.

Il Tribunale, concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione demandata.

Nessuna delle parti avviava la mediazione ed il convenuto chiedeva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione demandata.

La richiesta del convenuto è stata accolta dal Giudice istruttore, il quale, però, ha confermato l’ordinanza di rilascio, lasciando ben intendere che è onore dell’intimato (conduttore) far acquisire la condizione di procedibilità al giudizio di merito perché se il giudizio diviene improcedibile, l’ordinanza già emessa nella fase sommaria rimane efficace.

Decisione di segno opposto, invece, era stata quella del Tribunale di Roma, (sentenza n. 7194/2015) che aveva ritenuto che l’ordinanza di convalida di sfratto, a seguito della pronuncia di improcedibilità, perdesse la propria efficacia, in considerazione del fatto che detta pronuncia non fosse estinzione del giudizio bensì sentenza di rito.

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