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Sentenza Tribunale di Genova n.1902/2026: l’istanza deve coincidere con la causa.

La sentenza del Tribunale di Genova affronta un tema di grande interesse pratico: quanto deve essere dettagliata la domanda di mediazione nelle impugnazioni di delibere condominiali.

Secondo il Tribunale, la mediazione non può essere avviata con contestazioni generiche per poi essere sviluppata solo nell’atto di citazione. L’istanza deve già indicare con sufficiente chiarezza quali aspetti della delibera vengono contestati e per quali ragioni, così da consentire alla controparte di comprendere l’effettivo oggetto della controversia.

Nel caso esaminato, le censure formulate in giudizio risultavano più ampie e specifiche rispetto a quelle esposte nella domanda di mediazione. Alcune contestazioni sviluppate nell’atto di citazione – come quelle relative alla documentazione contabile, alla conformità del rendiconto ai requisiti dell’art. 1130-bis c.c., al compenso dell’amministratore e all’impugnazione del bilancio preventivo – non risultavano adeguatamente indicate nella fase di mediazione. Secondo il Tribunale, ciò ha impedito alla controparte di conoscere con esattezza il contenuto delle future domande giudiziali e di affrontarle compiutamente nel tentativo conciliativo.

Per questo motivo il giudice ha dichiarato la domanda improcedibile, ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità.

Il problema non è stato “quando” la mediazione è stata avviata, ma “come” è stata formulata.

La decisione valorizza la funzione sostanziale della mediazione, che non deve essere considerata un mero adempimento formale, ma un reale momento di confronto tra le parti. Ne deriva un’importante indicazione operativa: la domanda di mediazione deve essere redatta con attenzione e contenere già i principali fatti e motivi di contestazione che saranno eventualmente portati davanti al giudice.

E’ opportuno che l’istanza introduttiva contenga una descrizione il più possibile completa e dettagliata delle censure che si intendono successivamente proporre in giudizio. Diversamente, si corre il rischio che l’intera azione venga dichiarata improcedibile senza che il giudice esamini il merito delle questioni sollevate.

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Sentenza Tribunale di Agrigento n.72/2026: opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere è in capo all’opposto.

La sentenza del Tribunale di Agrigento ribadisce un principio ormai consolidato: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare la procedura grava sulla parte opposta, ossia sul creditore che agisce in senso sostanziale.
Nel caso esaminato, il creditore opposto non aveva promosso la mediazione. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020, il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile la domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo.
L’aspetto più significativo della decisione è la conferma della serietà della mediazione come condizione di procedibilità. Il suo mancato esperimento non costituisce una semplice irregolarità formale, ma produce conseguenze dirette sulla sorte del titolo monitorio.
La pronuncia offre inoltre un’indicazione pratica molto chiara: il creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo non può limitarsi a difenderne la validità in giudizio, ma deve attivare la mediazione quando la legge lo richiede.
In caso contrario, rischia di perdere il beneficio del provvedimento ottenuto. La decisione conferma così che la mediazione obbligatoria non è un passaggio meramente formale o dilatorio, ma un istituto capace di incidere concretamente sul processo e sull’esito della domanda giudiziale.

Sentenza Tribunale di Parma n.512/2026: mediazione demandata autonoma e non sostituibile da precedente tentativo.

La sentenza del Tribunale di Parma affronta un tema di grande interesse pratico: una mediazione già svolta e conclusa negativamente può sostituire quella successivamente disposta dal giudice?
La risposta è netta: no.
Nel caso esaminato, le parti avevano già esperito una mediazione con esito negativo. Successivamente, però, il giudice, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disponeva una nuova mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010.

La parte onerata non la attivava, ritenendo sufficiente il precedente tentativo. Il Tribunale ha chiarito che la mediazione demandata costituisce una condizione di procedibilità autonoma, che nasce dalla specifica valutazione del giudice e non può considerarsi assolta per effetto di una mediazione svolta in un diverso momento processuale.
La mediazione demandata non è un semplice duplicato di quella già esperita: interviene quando la controversia ha raggiunto un diverso grado di maturazione e il giudice ritiene che vi siano concrete possibilità di confronto.
La decisione valorizza un principio fondamentale: la mediabilità della lite può cambiare nel corso del processo. L’evoluzione delle difese, l’emersione di nuovi elementi e le prime valutazioni giudiziali possono rendere utile un nuovo tentativo conciliativo, anche dopo un precedente insuccesso.
La mancata attivazione della mediazione determina quindi l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.
La sentenza si segnala perché tutela la funzione effettiva della mediazione demandata, riconoscendone l’autonomia e la natura dinamica. Il messaggio è chiaro: una mediazione già svolta non esaurisce necessariamente lo spazio della composizione. Se il giudice ritiene opportuno riaprire quel confronto in una fase diversa del processo, la relativa procedura deve essere effettivamente esperita

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Sentenza Trib. Viterbo n.216/2026: se il tentativo di mediazione si è realmente tenuto e le parti vi hanno partecipato, la condizione di procedibilità è assolta.

La sentenza del Tribunale di Viterbo dell’11 marzo 2026 affronta un tema molto concreto nella mediazione obbligatoria: cosa accade quando la procedura si è effettivamente svolta, ma il verbale negativo viene depositato solo successivamente alla prima udienza utile.
Il Tribunale adotta una lettura sostanziale e favorevole alla funzione autentica della mediazione. Ciò che conta, infatti, è che le parti abbiano realmente partecipato al tentativo mediativo prima della prosecuzione del giudizio, non il rispetto meramente formale dei tempi di deposito del verbale quando nessuno contesta che la mediazione si sia svolta.
La controversia nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. Dopo l’ordine del giudice, la mediazione veniva regolarmente esperita con esito negativo; tuttavia, una parte eccepiva l’improcedibilità della domanda per il deposito tardivo del verbale nel fascicolo telematico.
Il Tribunale rigetta l’eccezione distinguendo chiaramente tra l’effettivo svolgimento della mediazione e la prova documentale dello stesso.
Se il tentativo conciliativo si è realmente tenuto e le parti vi hanno partecipato, la condizione di procedibilità deve considerarsi soddisfatta.
Il ritardo nel deposito riguarda soltanto la dimostrazione formale dell’adempimento, non l’adempimento in sé. La decisione rifiuta quindi una lettura burocratica dell’istituto e valorizza la ratio della mediazione obbligatoria: creare uno spazio reale di confronto tra le parti.
Una volta raggiunto questo scopo, un mero ritardo documentale non può travolgere il giudizio. La sentenza è significativa anche perché richiama l’art. 24 Cost., evidenziando come un eccesso di formalismo rischierebbe di comprimere il diritto di difesa e di trasformare la procedibilità in un ostacolo processuale fine a sé stesso.
Per chi si occupa di ADR, il messaggio è chiaro: la mediazione obbligatoria deve essere presa sul serio, ma non ridotta a un formalismo cartolare. Conta la sostanza del confronto mediativo, non il semplice sincronismo degli adempimenti documentali.

Sentenza Trib. Nocera Inferiore n.726/2026: un accordo raggiunto davanti al giudice non può essere messo in discussione.

Questa sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore assume particolare rilievo perché valorizza con chiarezza la forza della conciliazione giudiziale nel diritto del lavoro.
Il principio affermato è netto: un accordo raggiunto davanti al giudice non può essere rimesso in discussione come una semplice intesa privatistica, soprattutto quando abbia già prodotto effetti concreti, come il riconoscimento di un determinato inquadramento professionale.
Il caso riguardava un lavoratore del settore igiene ambientale al quale, tramite verbale di conciliazione del 2018, era stato riconosciuto il quarto livello contrattuale.
Nonostante ciò, la società aveva continuato a corrispondergli il trattamento economico del terzo livello, tentando successivamente di contestare la validità dell’accordo conciliativo.
Il Tribunale ha respinto tale impostazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la conciliazione giudiziale, proprio perché formata con l’intervento del giudice, gode di una stabilità rafforzata e non è liberamente impugnabile.
L’intervento del terzo imparziale attribuisce infatti all’accordo una particolare affidabilità, distinguendolo dalla semplice transazione privata. La pronuncia evidenzia così un aspetto centrale anche in ottica ADR: non tutti gli strumenti conciliativi hanno la stessa forza.
La conciliazione giudiziale non chiude soltanto una lite, ma stabilizza il rapporto giuridico successivo, producendo effetti sostanziali e processuali difficilmente aggredibili.
Interessante anche il profilo operativo affrontato dal Tribunale. Una volta riconosciuto il quarto livello e accertata la continuità delle mansioni svolte, non spettava al lavoratore dimostrare nuovamente il proprio diritto all’inquadramento superiore.
Era invece il datore di lavoro a dover provare eventuali mutamenti delle mansioni idonei a giustificare il ritorno al livello inferiore. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore e condannato la società al pagamento delle differenze retributive.

Sentenza Tribunale di Roma n.5065/2026: l’autonomia della mediazione rispetto alla negoziazione.

La sentenza del Tribunale di Roma è interessante soprattutto per il principio che afferma in tema di procedibilità: quando le parti hanno già svolto una mediazione effettiva, non è ragionevole imporre anche la negoziazione assistita come ulteriore passaggio obbligatorio prima del giudizio.
Nel caso concreto, una società aveva agito contro il proprio avvocato per responsabilità professionale. Il convenuto aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Tuttavia, tra le parti si era già svolta una procedura di mediazione, conclusasi senza accordo. Il Tribunale respinge l’eccezione e valorizza la funzione sostanziale degli strumenti ADR: ciò che conta non è il nome del procedimento utilizzato, ma il fatto che le parti abbiano realmente tentato una soluzione conciliativa prima del processo.
La pronuncia sottolinea inoltre la particolare rilevanza della mediazione, evidenziando come la presenza di un terzo imparziale renda questo strumento più strutturato e coerente con la finalità deflattiva del sistema rispetto alla negoziazione assistita.
La decisione si segnala quindi per un approccio non formalistico alla procedibilità: la mediazione già svolta viene considerata sufficiente a realizzare la finalità perseguita dal legislatore, evitando che gli ADR si trasformino in una sequenza di adempimenti puramente burocratici.
Il messaggio della sentenza è chiaro: se le parti hanno già esperito un serio tentativo di mediazione, non si può impedire l’accesso al giudice per il mancato svolgimento di un ulteriore passaggio formale.

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Sentenza Tribunale di Salerno n.2133/2026: non vi può essere ripensamento se si accetta la proposta del giudice.

La sentenza del Tribunale di Salerno merita attenzione perché attribuisce pieno valore alla proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., chiarendo che, una volta accettata dalle parti, essa produce un effetto definitivo sulla controversia e non può essere rimessa in discussione per successive valutazioni di convenienza.
La vicenda nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un Comune nei confronti del concessionario di un’edicola funeraria cimiteriale.
Nel corso del giudizio, il giudice formula una proposta conciliativa che viene accettata da entrambe le parti: il Comune si impegna a corrispondere € 5.000,00 a definizione della lite, oltre alle spese concordate.
Successivamente, però, il Comune cambia difensori e tenta di riaprire la controversia richiamando una sentenza favorevole resa in un diverso giudizio.
Il Tribunale respinge questo tentativo e afferma un principio molto chiaro: l’accettazione della proposta conciliativa perfeziona un accordo che chiude la lite e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del processo.
La decisione valorizza così la funzione concreta della conciliazione giudiziale, escludendo che possa essere trattata come un semplice passaggio interlocutorio o come una scelta reversibile.
Una volta raggiunto l’accordo, il giudice deve limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, senza tornare sul merito della controversia.

Accolte ufficialmente le domande per il credito di imposta 2025!

Le domande per il riconoscimento del credito d’imposta sulle spese di mediazione, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 28/2010, presentate dalle parti che hanno partecipato ai procedimenti gestiti dal nostro organismo e conclusi nel corso del 2025, sono state ufficialmente accolte.

Con Decreto del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 7 maggio è stato infatti pubblicato l’elenco delle istanze ammesse, con l’indicazione degli importi riconosciuti a ciascun beneficiario nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si tratta di un risultato concreto che conferma l’effettiva operatività dei vantaggi fiscali connessi alla mediazione.

Le parti possono quindi usufruire concretamente del beneficio fiscale riconosciuto dalla legge.

E’ possibile verificare la propria ammissione tramite il portale del Ministero della Giustizia: https://lsg.giustizia.it/ 

oppure clicca  CREDITI-IMPOSTA-RIF.2025_

Sentenza Tribunale di Benevento n.164/2026: : è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo?

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 164/2026, ha esaminato un problema pratico: è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo?
La risposta riguarda soprattutto il momento storico. A novembre 2022 la riforma Cartabia era già stata pubblicata, ma non era ancora in vigore.
Quindi il giudice non si esprime contro la mediazione online in generale, ma applica le regole valide in quel preciso periodo.
La causa riguardava la divisione di un’eredità tra più eredi. Prima di andare in tribunale, la legge impone di tentare la mediazione.
Durante questo tentativo:
• alcune parti hanno partecipato online;
• altre si sono opposte alla modalità a distanza e hanno chiesto di rinviare.
Nonostante l’opposizione, l’incontro si è svolto comunque ed è finito senza accordo. Il problema non era se la mediazione fosse obbligatoria (lo è), ma se fosse stata fatta correttamente.
Secondo il Tribunale, a novembre 2022 si applicava ancora la normativa emergenziale COVID, che permetteva la mediazione online solo se tutte le parti erano d’accordo.
Qui invece mancava il consenso di alcuni partecipanti. Il giudice ha stabilito che:
• la mediazione svolta così è irregolare
• una mediazione irregolare equivale a non averla fatta
• quindi la causa non può andare avanti
Risultato: la domanda viene dichiarata improcedibile (cioè il giudice non entra nemmeno nel merito).
Le spese legali sono state compensate (ognuno paga le proprie), vista la complessità della situazione. Non è stata cancellata la trascrizione della domanda, perché non c’è stata una decisione sul merito.
Questa sentenza non è contro la mediazione online. Dice semplicemente che, in quel momento (novembre 2022), serviva il consenso di tutti per farla da remoto. Senza quel consenso, la procedura non è valida. Oggi le regole sono cambiate e la mediazione telematica è disciplinata in modo più chiaro.

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Ordinanza Corte di Cassazione n. 9608/2026: condizione di procedibilità soddisfatta con la partecipazione effettiva della parte

Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra avvio formale ed esperimento effettivo della mediazione. Il semplice deposito dell’istanza non è sufficiente: è necessario che il primo incontro si svolga e che la parte onerata partecipi in modo sostanziale. Non è invece richiesto né che tutte le parti prendano parte all’incontro, né che si sviluppi una trattativa compiuta. Ciò che conta è che il tentativo sia concreto e non meramente cartolare.

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