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Sentenza Tribunale di Torino n.1061/2026: la mediazione demandata in appello.
La decisione del Tribunale di Torino offre uno spunto interessante sul ruolo della mediazione demandata nel processo civile. Il giudice evidenzia come questo strumento possa essere utilizzato anche in appello, quando la controversia è ormai pienamente definita nei suoi aspetti di fatto e di diritto e le parti sono quindi in grado di valutare con maggiore consapevolezza i rischi e le opportunità del giudizio.
L’aspetto più significativo della pronuncia è che la mediazione non viene considerata un semplice passaggio imposto dalla legge, ma uno strumento processuale da utilizzare quando può realmente favorire una soluzione della lite. Proprio perché il confronto avviene dopo che le posizioni delle parti si sono consolidate, il tentativo conciliativo può risultare più concreto e consapevole rispetto a quello svolto nelle fasi iniziali del giudizio.
La sentenza ribadisce inoltre che la mediazione demandata ha una funzione autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria: il giudice può disporla in tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, anche se un precedente tentativo di conciliazione non ha avuto successo. Ciò conferma che la valutazione sulla mediabilità della controversia dipende dalle caratteristiche del caso concreto e dal momento processuale in cui essa viene effettuata.
Pur non trattandosi di una pronuncia destinata a innovare il sistema, la decisione valorizza una concezione della mediazione come strumento di gestione efficiente del processo, capace di offrire alle parti un’ulteriore occasione di dialogo quando il quadro della controversia è ormai sufficientemente chiaro. In questa prospettiva, la mediazione demandata si conferma non come un adempimento formale, ma come una concreta opportunità per evitare il protrarsi del contenzioso e favorire una soluzione condivisa della lite.
Sentenza Tribunale di Torre Annunziata n.1688/2026: la notifica al solo avvocato può comportare la revoca del decreto ingiuntivo.
Sentenza Tribunale di Belluno n.34/2026: la competenza può ritenersi derogata se le parti vi partecipano senza eccezioni.
Sentenza Tribunale di Nola n.2609/2026: la mediazione equivalente alla negoziazione assistita.
Sentenza Tribunale di Treviso n.688/2026: le spese di mediazione sono assimilabili alle spese processuali
Sentenza Corte di Appello di Napoli n.3298/2026: se c’è errore nel primo giudizio, la mediazione non arretra
Sentenza Tribunale di Taranto n.1069/2026: chi chiede il rispetto della mediazione deve poi parteciparvi con coerenza
Sentenza Corte di Cassazione n.10978/2026: in mediazione può comparire il solo difensore ma con procura sostanziale
Sentenza Tribunale di Genova n.1902/2026: l’istanza deve coincidere con la causa.
La sentenza del Tribunale di Genova affronta un tema di grande interesse pratico: quanto deve essere dettagliata la domanda di mediazione nelle impugnazioni di delibere condominiali.
Secondo il Tribunale, la mediazione non può essere avviata con contestazioni generiche per poi essere sviluppata solo nell’atto di citazione. L’istanza deve già indicare con sufficiente chiarezza quali aspetti della delibera vengono contestati e per quali ragioni, così da consentire alla controparte di comprendere l’effettivo oggetto della controversia.
Nel caso esaminato, le censure formulate in giudizio risultavano più ampie e specifiche rispetto a quelle esposte nella domanda di mediazione. Alcune contestazioni sviluppate nell’atto di citazione – come quelle relative alla documentazione contabile, alla conformità del rendiconto ai requisiti dell’art. 1130-bis c.c., al compenso dell’amministratore e all’impugnazione del bilancio preventivo – non risultavano adeguatamente indicate nella fase di mediazione. Secondo il Tribunale, ciò ha impedito alla controparte di conoscere con esattezza il contenuto delle future domande giudiziali e di affrontarle compiutamente nel tentativo conciliativo.
Per questo motivo il giudice ha dichiarato la domanda improcedibile, ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità.
Il problema non è stato “quando” la mediazione è stata avviata, ma “come” è stata formulata.
La decisione valorizza la funzione sostanziale della mediazione, che non deve essere considerata un mero adempimento formale, ma un reale momento di confronto tra le parti. Ne deriva un’importante indicazione operativa: la domanda di mediazione deve essere redatta con attenzione e contenere già i principali fatti e motivi di contestazione che saranno eventualmente portati davanti al giudice.
E’ opportuno che l’istanza introduttiva contenga una descrizione il più possibile completa e dettagliata delle censure che si intendono successivamente proporre in giudizio. Diversamente, si corre il rischio che l’intera azione venga dichiarata improcedibile senza che il giudice esamini il merito delle questioni sollevate.

