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Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: non c’è mediazione obbligatoria

E’ solo di gennaio di quest’anno la sentenza della Corte di Cassazione con la quale gli Ermellini, a proposito della revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, pur riconoscendo che l’art. 5 del D. Lgs 28/2010 stabilisce in maniera incontrovertibile che dal meccanismo della condizione di procedibilità sono esclusi i procedimenti in camera di consiglio, aveva dichiarato la soccombenza della condomina che non aveva partecipato alla mediazione, dichiarando l’improcedibilità della domanda.

 

Ora, invece, la Corte d’Appello di Palermo, riprendendo proprio il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2018, ne ha rovesciato la logica con il decreto di rigetto 3203/2018 del 29/06/2018. Articolano i Magistrati che, essendo la revoca giudiziale dell’amministratore un procedimento camerale plurilaterale tipico, la mediazione non è condizione di procedibilità.

 

Nel caso della sentenza della Corte di Cassazione, l’osservazione riguardo alla revoca giudiziale dell’amministratore come procedimento di volontaria giurisdizione e quindi escluso dalla mediazione, sembra essere un inciso generico e non afferente il caso sottoposto alla corte. Nello stesso senso anche il Tribunale di Vasto, seppure con motivazioni diverse, si era pronunciato a favore di una sottoposizione della revoca giudiziale dell’amministratore di condominio al tentativo di mediazione.

La corrente maggioritaria nell’ambito della giurisprudenza sul tema è allineata con l’orientamento che ritiene la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio sottoposto alla mediazione obbligatoria. Resta, però, da osservare che nemmeno una pronuncia della Corte di Cassazione, come è capitato anche in altre questioni afferenti la mediazione, ha fornito un indirizzo certo.

 

Leggi qui il decreto della Corte d’Appello di Plaermo del 29 giugno 2018