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Codice del Consumo: non si applica alle società

Codice del Consumo e competenza territoriale del Tribunale, opposizione a decreto ingiuntivo e pretese creditorie: sono tre gli argomenti affrontati in questa sentenza emessa dal Tribunale di Monza sentenza lo scorso 8 ottobre. In particolare: per l’attribuzione della competenza territoriale non si applica il Codice del Consumo se una delle due parti del contenzioso è rappresentata da una società; per l’opposizione al decreto ingiuntivo il Giudice (dott. Litta Modignani) stabilisce che l’avvio della procedura di mediazione spetta all’opponente; per la pretesa creditoria lo stesso giudice si pronuncia tenendo conto della completa documentazione presentata dall’opposto. Ma vediamo nei dettagli di cosa si tratta. Continue reading →

Consumatori, la competenza territoriale è quella di residenza

Consumatori e cause: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo che li vedono protagonisti, le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle. In particolare, in tema di contratti finanziari, la regola applicata è quella prescritta dall’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206. Il foro di competenza individuato, quindi, nei casi di contratti di finanziamento sottoscritto con il consumatore, è esclusivamente quello di residenza del consumatore medesimo.

Il Tribunale di Firenze applica il Codice del Consumo

È, in sintesi, quanto stabilito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 25 febbraio 2016 (giudice Leonardo Scionti). Il caso riguardava l’opposizione a decreto ingiuntivo inviato da una società finanziaria al consumatore che aveva richiesto un finanziamento. Con il decreto ingiuntivo la società pretendeva un pagamento di circa 9 mila euro. Il consumatore si opponeva, a questo punto, al decreto (in qualità di opponente) facendo presente attraverso il suo avvocato come il Tribunale assegnato non fosse competente, in quanto non corrispondente al suo luogo di residenza. La società, in qualità di opposta, deduceva invece l’improcedibilità dell’opposizione per omessa attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio. Contestava poi l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale avanzata dall’opponente sostenendo ”di aver agito in buona fede, non essendo a conoscenza del trasferimento di residenza del consumatore”.

Una sentenza a tutela dei consumatori, anche in materia bancaria

Questi i fatti. Il giudice, fatte le dovute valutazioni, accoglie l’opposizione del consumatore, “avuto riguardo all’eccepita incompetenza funzionale del Tribunale adito”. Per applicare questa regola si rifà all’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206 (Codice del Consumo). Secondo questo: ”Le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle”.

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Diritto d’autore: tutela con procedimento europeo

Oggi parliamo di diritto d’autore e della sua tutela. Recentemente il Tribunale di Milano (Sezioni Specializzate) nella sentenza 6676 del 2016 ha messo in evidenza un nuovo argomento sulla tutela dei diritti d’autore. Per tutelare questi ultimi, cioè, si può ricorrere anche al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale procedimento, lo ricordiamo, viene disciplinato dal Regolamento Europeo 861 del 2007. Proprio tenendo conto di questo regolamento il nostro Paese aveva fissato gli organi competenti ad occuparsi di tali controversie. Essi sono il Giudice di Pace, i Tribunali ordinari civili oppure le Corti d’Appello. Nella materia riguardante la proprietà intellettuale ed industriale (in particolare l’argomento della tutela di marchi e brevetti) competenti sono invece le sezioni specializzate dei singoli Tribunali Ordinari (decreto legislativo 27.6.2003 n. 168). Continue reading →

Condominio: via l’inquilino che non rispetta le regole

L’inquilino in affitto che non rispetta le regole imposte dal condominio in cui abita (che si era impegnato a seguire all’atto della firma del contratto di locazione) può essere sottoposto dal proprietario a pronuncia giudiziale che abbia come motivazione l’inadempimento. A stabilirlo è il Tribunale di Monza con la sentenza 2395 del 2016. La decisione arriva proprio a seguito della richiesta di un locatore di sciogliere in tempi anticipati il contratto di affitto a causa della cattiva condotta del conduttore. Nel caso specifico quest’ultimo si era reso colpevole del ripetuto mancato rispetto del regolamento condominiale.

Non osservare le regole del condominio si configura come inadempimento

Il mancato rispetto del conduttore in oggetto si manifestava con rumori molesti e disturbo della quiete degli altri condòmini. I rumori si verificavano ben oltre le 23.00, tanto da indurre l’amministratore del condominio a denunciarlo alle Forze dell’Ordine. Come rileva la sentenza del Tribunale di Monza: il non osservare le regole condominiali da parte del conduttore è un vero e proprio inadempimento. Questo secondo l’art. 1587 c.c., per il quale lo stabile in affitto va utilizzato “per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze”.

Legittimo lo scioglimento del contratto

Nel caso in oggetto, poi, l’inquilino non ha negato le azioni di cui veniva accusato ma si è limitato a sminuirle e minimizzarle. Nello specifico, si trattava di musica ad altissimo volume e rumori di canti e balli anche ben oltre l’orario limite previsto dal regolamento condominiale. Proprio per questo motivo i giudici hanno ritenuto legittimo lo scioglimento del contratto di locazione, dal momento che la violazione delle voci insite al suo interno (tra cui quella di non violare il regolamento condominiale) viene considerata grave.