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Consumatori, la competenza territoriale è quella di residenza

Consumatori e cause: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo che li vedono protagonisti, le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle. In particolare, in tema di contratti finanziari, la regola applicata è quella prescritta dall’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206. Il foro di competenza individuato, quindi, nei casi di contratti di finanziamento sottoscritto con il consumatore, è esclusivamente quello di residenza del consumatore medesimo.

Il Tribunale di Firenze applica il Codice del Consumo

È, in sintesi, quanto stabilito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 25 febbraio 2016 (giudice Leonardo Scionti). Il caso riguardava l’opposizione a decreto ingiuntivo inviato da una società finanziaria al consumatore che aveva richiesto un finanziamento. Con il decreto ingiuntivo la società pretendeva un pagamento di circa 9 mila euro. Il consumatore si opponeva, a questo punto, al decreto (in qualità di opponente) facendo presente attraverso il suo avvocato come il Tribunale assegnato non fosse competente, in quanto non corrispondente al suo luogo di residenza. La società, in qualità di opposta, deduceva invece l’improcedibilità dell’opposizione per omessa attivazione del procedimento di mediazione obbligatorio. Contestava poi l’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale avanzata dall’opponente sostenendo ”di aver agito in buona fede, non essendo a conoscenza del trasferimento di residenza del consumatore”.

Una sentenza a tutela dei consumatori, anche in materia bancaria

Questi i fatti. Il giudice, fatte le dovute valutazioni, accoglie l’opposizione del consumatore, “avuto riguardo all’eccepita incompetenza funzionale del Tribunale adito”. Per applicare questa regola si rifà all’art. 33/2 lett. u del D.lgs n. 206 (Codice del Consumo). Secondo questo: ”Le clausole che hanno l’effetto di stabilire, per le controversie, la sede del foro competente in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore vanno considerate vessatorie, dunque nulle”.

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