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Bisogna ridimensionare gli aspetti di criticità della mediazione

“Il trend di successo della mediazione è evidente, e bisogna dare più impulso all’accelerazione della crescita del tasso di successo, concentrandosi sulla risoluzione dei profili di criticità della mediazione. Prima tra tutte la mancata partecipazione delle parti e la mancata partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione.”

Questa la significativa dichiarazione del Giudice Fabrizio Pasquale alla III Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale dello scorso 12 ottobre  che è disponibile in fondo a questa pagina.

Profili di criticità

Si tratta di ridimensionare il numero delle mediazioni che il Magistrato di Vasto definisce “abortite”, morte prima di nascere, perché la parte non si presente. Sottolinea ancora il Giudice Pasquale che il Ministro Bonafede ha ragione quando dice che la mancata partecipazione dell’invito genera frustrazione in chi ha attivato la mediazione.

La soluzione

A suo parere la strada per arginare questo comportamento delle parti è, però, rafforzare strumenti sanzionatori da applicare nei casi in cui le parti hanno boicottato la mediazione. E ciò è già avvenuto con la legge Gelli – Bianco: la modifica riguarderebbe la possibilità affidata al giudice di condannare la parte che non è comparsa in mediazione al pagamento delle spese di lite, anche qualora risultasse vittoriosa nel processo.

Una proposta ardita e probabilmente di non facile attuazione, che, malgrado tutto, è rappresentativa di uno sforzo di valutare in maniera critica i profili problematici della disciplina per darle una definitiva accelerazione.

Ascolta qui l’intervista al Giudice Fabrizio Pasquale 

Mediazione civile: solo 23 italiani su cento sanno di cosa si tratta

Mediazione civile

ben 77 italiani su 100 non sanno cosa sia la legge 28 del 2010, quella sul diritto di accesso alla giustizia extragiudiziale e al credito d’imposta per il proseguimento della procedura. Praticamente, quindi, solo 23 persone su cento conoscono le possibilità messe a disposizione dalla mediazione civile e commerciale.

Una cultura da divulgare

È quello che viene fuori da un’indagine messa in atto dall’Associazione Nazionale Per l’Arbitrato e la Conciliazione per capire quanto la mediazione civile e commerciale sia conosciuta nel nostro Paese. L’indagine ha interessato privati cittadini, aziende ed enti istituzionali. Ne viene fuori un quadro di speranza, sì, ma di una cultura ancora da divulgare, soprattutto dal punto di vista delle istituzioni.

La formazione dei mediatori

Concilia Lex da tempo sa che uno dei metodi per far conoscere la cultura della mediazione è quello della formazione dei mediatori. Un mediatore ben formato e professionalizzato potrà infatti far conoscere a molte persone l’importanza e la possibilità di ricorrere all’istituto della mediazione civile e commerciale. La sua figura diventa dunque una sorta di link, di anello tra l’organismo di mediazione e gli utenti per mettere al corrente delle possibilità che si hanno, compresa quella del credito d’imposta.

Avvocati mediatori di diritto

Un ruolo fondamentale oggi è ricoperto dagli avvocati mediatori di diritto: partendo dal presupposto che essi già sono specialisti del diritto, la mediazione civile rappresenta per loro l’opportunità di ampliare le competenze e le occasioni di impiegare la propria professionalità per ritagliarsi nuovi spazi di crescita e guadagno. Nessuno più dell’avvocato è indicato nell’ assumere il ruolo di traghettatore della cultura della mediazione civile verso il cittadino, le aziende e gli enti pubblici.

Foto: Avv. Francesca Festa – Mediatore Concilia Lex

L’affermarsi di un nuovo bisogno di mediazione: la regolazione sociale

Con la globalizzazione, la regolazione sociale vede indebolirsi tutti i processi e i criteri tradizionali e soprattutto viene colpito il grande produttore moderno dell’istituzionalizzazione: lo Stato. Nella società delle pari opportunità anche la regolazione sociale deve potersi declinare su scala individuale. “Se la logica dell’individualismo, dunque, porta ad una richiesta nuova e crescente di regolazione individualizzata, il ricorso alla mediazione, risponderebbe tanto a un bisogno di carattere pratico e utilitaristico che alla rinnovata necessità di una soluzione privata del conflitto.”

Le regolazione sociale e mediazione: il legame con l’altro

La mediazione, valorizzando il legame con l’altro, permette di entrare in contatto con la sua razionalità. In questo contesto la mediazione, aldilà delle sue diverse e molteplici applicazioni, assume i connotati di un metodo, il cui valore e la cui rinnovata modernità risiedono proprio nel proporre una nuova forma di regolazione sociale fondata su questa capacità riflessiva, vale a dire sul riconoscimento delle reciproche differenze e sull’assunzione di responsabilità delle parti. Se la risoluzione del conflitto rappresenta l’obiettivo della mediazione, è tuttavia la possibilità che questa pratica offre di sperimentare lo stare in relazione delle parti, e dunque di evidenziare la permanenza del legame sociale, che costituisce l’elemento certamente più significativo di questo approccio.

La mediazione non può essere ridotta solo a tecnica

La mediazione non può dunque essere ridotta a dei metodi o a delle tecniche, nella misura in cui ciò che ne sta al fondamento è, o dovrebbe essere, l’aspirazione ad una trasformazione umanista del sociale attraverso una rivisitazione dei rapporti relazionali. Quindi se la mediazione deve essere letta come un fenomeno plurale, che si inscrive all’interno di una profonda crisi dei sistemi di regolazione sociale tradizionali, non possiamo limitarci a considerarla come una semplice risposta alle disfunzioni del sistema giudiziario, quanto piuttosto come una modalità di regolazione delle controversie basata sull’attribuzione di responsabilità.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

L’affermarsi di un nuovo bisogno di mediazione: i cambiamenti normativi

Nuovo bisogno di mediazione. Ormai si parla di mediazione per ogni intervento di un terzo nella gestione delle relazioni sociali, sia che si tratti di attività tradizionali (come quelle di negoziatori, conciliatori, mediatori veri e propri) ma anche di funzioni nuove come quella di facilitatori, comunicatori, persone che svolgono un lavoro di raccordo o di facilitazione nell’accesso a delle risorse. Questo fenomeno crescente e plurale non può essere ridotto ad una semplice tecnica di risoluzione veloce ed economica dei conflitti ma si inscrive all’interno di una crisi generalizzata delle tradizionali strutture di regolazione e di socializzazione come la giustizia, la famiglia e la scuola. All’interno di una società individualizzata, come quella contemporanea, si assiste, tra le altre cose, al prodursi di cambiamenti normativi importanti che danno sempre più spazio e margine di manovra ai singoli che sentono di poter di agire indipendentemente dai legami collettivi.

Nuovo bisogno di mediazione e cambiamenti normativi in atto

Secondo autorevole dottrina, la libertà individuale di scegliere sarebbe l’espressione di questo individualismo positivo le cui parole chiave sono: scelta, autodeterminazione e contratto. In questa prospettiva si assiste ad un trasferimento di responsabilità verso l’individuo sollecitato a fare lui stesso ciò che ha meno bisogno di delegare alla società: aumenta lo spazio per l’autoregolazione. A ciò va aggiunto che il processo di individualizzazione, mentre da un lato contribuisce a promuovere il desiderio di uguaglianza, dall’altro non garantisce la sussistenza delle condizioni che ne rendono possibile il realizzarsi: “questo cambiamento esisterebbe più nella coscienza delle persone e sulla carta che nei comportamenti e nelle condizioni sociali”.

Esigenza regolativa individuale e mediazione

Questa maggiore sensibilità per le diseguaglianze e per le promesse non mantenute, starebbe, per altro, alla base della crescente diffusione del rancore nella nostra contemporaneità. Il disagio della civiltà non dipenderebbe più dal controllo sociale esercitato dalla civilizzazione, ma, al contrario, proprio da una competizione estrema che influenza in modo profondo la società. Ciò non significa che i privilegi dell’autonomia individuale conducano ad una libertà senza principi, ma al contrario più tutto è possibile, più ognuno è libero e legittimato ad accampare «le proprie buone ragioni» e più viene al contempo avvertita la necessità di controllarsi, nel duplice senso di porre un limite alle proprie pretese e tutelarsi rispetto alle pretese dell’altro. È senz’altro a questa esigenza regolativa affermatasi al livello individuale che, almeno in parte, risponderebbe l’affermarsi della mediazione come modalità alternativa di risoluzione dei conflitti.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

Sponsor convegno Concilia Lex S.p.A.: ecco chi è la Mcm Consulting s.r.l.

Sponsor convegno. Qualche giorno fa sul nostro profilo social di Facebook abbiamo dato la notizia dell’adesione di un altro sponsor per la nostra II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e CommercialeSi tratta della società Mcm Consulting s.r.l. Conosciamola meglio, anche per rendere trasparente tutto ciò che ha a che fare con la Concilia Lex S.p.A. e con gli eventi che essa organizza.

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Mediazione civile: solo 23 italiani su cento sanno di cosa si tratta

Mediazione civile. Ben 77 italiani su 100 non sanno cosa sia la legge 28 del 2010, quella sul diritto di accesso alla giustizia extragiudiziale e al credito d’imposta per chi prosegue per un accordo e/o mancato accordo. Praticamente, quindi, solo 23 persone su cento conoscono le possibilità messe a disposizione dalla mediazione civile e commerciale, contro un 77% di cittadini che non la conosce. Continue reading →

La mediazione civile va esperita secondo modalità chiare fissate dal Giudice

In un’udienza dello scorso 10 ottobre tenutasi presso il Tribunale di Napoli Nord, il Giudice, dott. Pasquale Ucci, dopo aver valutato la natura della controversia che andava a giudicare (sinistri stradali), delibera circa l’utilizzo della mediazione civile, mettendone in evidenza le modalità di svolgimento secondo la L. 28/2010.

Le corrette modalità di svolgimento della mediazione civile

Cinque i punti sottolineati nell’udienza per una corretta modalità di svolgimento della mediazione. Innanzitutto il giudice ribadisce come la comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro debbano arrivare sia ai difensori delle parti costituite, sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci. In secondo luogo ci si sofferma sulla presenza al primo incontro: entrambe le parti o un loro delegato dovranno essere presenti. Qui viene ribadito l’art.8 comma 4 bis della L. 28/2010 sulle conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento (vedi udienza in allegato).

Il mediatore formuli una proposta

Successivamente si arriva a puntualizzare sulla formulazione di una proposta da parte del mediatore anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (secondo l’art. 11 comma 1 della legge 28) e sulla comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione . In questo quarto punto il giudice Ucci riprende anche i commi 1 e 2 dell’art. 13 della Legge 28/2010, sul provvedimento che definisce il giudizio.

Il processo verbale della mediazione civile

Il quinto ed ultimo punto di questa udienza riguarda, infine, la formazione di un processo verbale della mediazione nel quale in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, oltre che della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti all’incontro di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.

Per leggere l’udienza in forma integrale vai alla pagina dedicata sul nostro sito.