Per evitare la decadenza dal termine di impugnazione delle delibere condominiali stabilito dall’articolo 1137 del codice civile, non è sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione. Il termine dei trenta giorni viene interrotto esclusivamente nel momento in cui la comunicazione della domanda giunge a conoscenza del Condominio, equiparando tale atto alla notifica di una citazione giudiziale.
Lo ha chiarito il Tribunale di Imperia nella sentenza n. 36/2026. Impugnazione delibera condominiale, mediazione e decadenza dal termine 1137 c.c. Un condomino impugna una delibera assembleare. Secondo l’art. 1137 c.c. il condomino dissenziente, astenuto o assente ha 30 giorni per contestare la validità della delibera. Vero è che trattandosi di materia condominiale, la legge impone il passaggio preventivo attraverso la mediazione obbligatoria. Nel caso di specie il condomino ha depositato l’istanza di mediazione presso l’organismo competente entro il termine dei 30 giorni dalla delibera in quanto dissenziente, ma la notifica di questa istanza è giunta al Condominio dopo il termine di decadenza. Il Condominio, pertanto, in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il Tribunale, in prima istanza, accoglie l’eccezione di decadenza, dichiarando l’impugnazione tardiva. La Corte d’Appello conferma questa impostazione, ribadendo che, per interrompere il termine di decadenza, non basta “attivarsi” presso l’organismo di mediazione, ma occorre che la controparte ne sia informata. Il condomino però ritiene che il semplice deposito della domanda sia sufficiente a impedire la decadenza, analogamente a quanto avviene con il deposito di un ricorso giudiziale.
Decadenza termine art. 1137 c.c.: per impedirla la mediazione va comunicata alla controparte La questione centrale affrontata nella sentenza, relativa all’intreccio tra il termine di decadenza e la mediazione obbligatoria riguarda l’interpretazione del D.Lgs. 28/2010 in combinato disposto con l’art. 1137 c.c. L’autorità giudiziaria ricorda prima di tutto che la decadenza è un istituto volto a conferire certezza ai rapporti giuridici. Nel condominio, l’esigenza di stabilità delle delibere è fondamentale per la gestione dei beni comuni. Se per impedire la decadenza dal termine di impugnazione di una decisione assembleare fosse sufficiente il solo deposito della domanda di mediazione, il Condominio resterebbe nell’incertezza sulla validità della delibera per un tempo dipendente dai tempi tecnici della segreteria dell’organismo di mediazione. Per questo, per la giurisprudenza, il mero deposito della domanda di mediazione non salva il condomino dalla decadenza. È necessario che costui comunichi l’istanza di mediazione al Condominio convenuto. Questa tesi, del resto, è supportata da tre pilastri normativi e logici: l’istanza di mediazione produce sulla decadenza gli stessi effetti della domanda giudiziale e nel processo civile ordinario, l’effetto interruttivo si produce con la notificazione della citazione (atto recettizio); la comunicazione della domanda può essere effettuata sia dall’organismo di mediazione che dalla parte stessa e il condomino che vuole tutelarsi ha l’onere di assicurarsi che la controparte riceva l’atto entro il trentesimo giorno; mentre per la prescrizione possono operare criteri più elastici, la decadenza richiede il compimento dell’atto specifico previsto dalla legge entro il termine perentorio e l’atto previsto non è solo “chiedere” la mediazione, ma “portare a conoscenza”.


