La sentenza del Tribunale di Salerno merita attenzione perché attribuisce pieno valore alla proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., chiarendo che, una volta accettata dalle parti, essa produce un effetto definitivo sulla controversia e non può essere rimessa in discussione per successive valutazioni di convenienza.
La vicenda nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un Comune nei confronti del concessionario di un’edicola funeraria cimiteriale.
Nel corso del giudizio, il giudice formula una proposta conciliativa che viene accettata da entrambe le parti: il Comune si impegna a corrispondere € 5.000,00 a definizione della lite, oltre alle spese concordate.
Successivamente, però, il Comune cambia difensori e tenta di riaprire la controversia richiamando una sentenza favorevole resa in un diverso giudizio.
Il Tribunale respinge questo tentativo e afferma un principio molto chiaro: l’accettazione della proposta conciliativa perfeziona un accordo che chiude la lite e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del processo.
La decisione valorizza così la funzione concreta della conciliazione giudiziale, escludendo che possa essere trattata come un semplice passaggio interlocutorio o come una scelta reversibile.
Una volta raggiunto l’accordo, il giudice deve limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, senza tornare sul merito della controversia.


