Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Atp o mediazione? Il dilemma del danneggiato per responsabilità medica (Parte I)

Atp o mediazione? Nella recentissima legge sulla responsabilità sanitaria (Legge Gelli nr 24 dell’8 marzo 2017), l’art. 8 prevede una condizione di procedibilità alternativa tra accertamento tecnico preventivo e procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010.

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Assistenza legale in mediazione: per il Cnf è necessaria

Assistenza legale in mediazione. Con una nota del 4 luglio 2017, il CNF ha replicato al dictum della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 giugno 2017 (C-75/16), affermando che il principio della obbligatorietà dell’assistenza legale in mediazione, sotto l’egida del D. Lgs. 28/2010, rimane intonso a differenza delle procedure ADR regolamentate dal Codice dei Consumatori modificate in base alla Direttiva nr 11 del 2013 dove, ma non è una novità, non è prevista la necessaria assistenza legale, il che ovviamente non la esclude.

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II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, ritornano i nostri focus

Anche quest’anno in occasione del consueto convegno di ottobre, la II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e Commerciale organizzata da Concilia Lex, ci occuperemo periodicamente (circa una volta alla settimana) di un argomento che riguarda questo evento: dal focus sui relatori agli argomenti trattati, fino a conoscere meglio le società di co-branding che ci accompagneranno in tutto questo periodo.

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Condizione di procedibilità: la Corte d’Appello di Palermo rimette le cose a posto

L’impugnativa della delibera assembleare ex art. 1137 c.c. di 30 giorni ed il suo rapporto con la condizione di procedibilità procura non poche preoccupazioni agli aventi interesse a contestare l’atto in questione. Tuttavia il recente trend giurisprudenziale sembra che abbia fatto chiarezza sul punto, ma nonostante tutto ci si trova davanti a decisioni che vanno contro la natura non processuale di tale termine e quindi le conseguenze che comporta negativamente un’errata interpretazione della norma.

E’questo il caso del Tribunale di Palermo, che ha ritenuto che nei 30 giorni fossero compressi sia il tentativo di mediazione che l’impugnazione della delibera e che pertanto il detto termine non riprendesse ex novo ma dal punto di progressione già raggiunto con la conseguenza declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 1137 c.c.

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Statistiche I trimestre 2017: aumenta il ricorso alla mediazione

Statistiche. Pochi giorni fa il Ministero della Giustizia ha pubblicato i dati statistici sulla mediazione civile e commerciale aggiornati al 31 marzo 2017. Le prime proiezioni riguardano il numero di procedimenti iscritti che si attestano attorno ai 270.000 e che registrano una leggera flessione rispetto all’anno precedente, ma balza agli occhi l’aumento significativo rispetto alla mediazione 1.0, la quale ha subìto anche la notevole avversità all’istituto dei primi anni in cui è entrato in vigore il decreto numero 28.

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Mediazione demandata: senso di responsabilità delle compagnie assicurative

Mediazione demandata e compagnie assicurative. Nella recente sentenza (datata 29 maggio 2017) della XIII sezione del Tribunale di Roma, estensore Giudice dott. Massimo Moriconi, si pone l’atavico problema del rifiuto quasi sempre incondizionato delle compagnie assicuratrici, alle quali seguono istituti bancari ed enti pubblici (in primis le ASL) . Il più delle volte non è dato comprendere le ragioni di questa persistente resistenza ad una soluzione stragiudiziale della controversia, tenuto conto dell’economicità di quest’ultima e della sua rapidità sotto l’aspetto temporale.

Mediazione demandata e compagnie assicurative

Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice veniva citata a seguito della manleva azionata dalla sua cliente affinché ne rispondesse dell’eventuale risarcimento di controparte. Il Giudice Moriconi, a seguito delle movenze procedurali della causa in oggetto, ha ritenuto che “in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (ed in particolare dalle dichiarazioni di A.M. in relazione ai fatti esposti da V.V.) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte”.

Proposta del giudice ex art.185 c.p.c.

Alla luce di tali considerazioni, il Dr. Moriconi ha formulato una proposta ex art. 185 c.p.c., motivata anche se ciò non previsto dalla normativa e pertanto anche supportata anche da elementi che avrebbero potuto orientare le parti verso un possibile accordo. Ma non si ferma qui, poiché in caso di mancata accettazione della proposta ha previsto l’invio in mediazione davanti ad un Organismo di mediazione di comprovata qualità professionale, richiedendo altresì l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.

Il Giudice condanna la compagnia assicurativa

Prosegue, inoltre, aggiungendo che […] “la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa”. Nonostante la chiarezza e l’esaustività dell’ordinanza, la compagnia assicuratrice non ha inteso aderire alla mediazione, quindi disattendendo l’ordinanza ex art. 5 comma 2, ritenendo opportuno persistere nella via processuale. Alla luce di tale comportamento il Giudice ha ritenuto condannare l’assicurazione sia nel merito che ai sensi dell’art. 96 2 co c.p.c. ritenendo indubbia la sussistenza della gravità della colpa, se non addirittura del dolo, inteso come volontaria e consapevole volontà di eludere l’ordine del giudice.

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web.

 

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

Revirement meneghino sul termine ex art. 5 co 2

Revirement meneghino. Dopo che circa un paio di mesi fa Corte d’Appello di Milano aveva statuito che l’improcedibilità, nel caso di specie, è derivata dalla circostanza che la parte onerata non si sia minimamente curata della facoltà di chiedere una proroga del termine per attivare la mediazione, prima della sua scadenza ai sensi dell’art. 154 c.p.c.., ora aggiusta il tiro e si rende più tranchant sui fatidici 15 giorni ex art. 5 D. Lgs 28/2010 2 co.. Continue reading →

Nuova modalità di adesione online alla mediazione, servizio in più offerto da Concilia Lex

Nuova modalità di adesione online alla mediazione. Uno degli obiettivi di Concilia Lex è quello di facilitare la vita ai suoi utenti/clienti, mettendo a disposizione servizi online che possano essere efficienti ed efficaci, anche nel settore della mediazione. Per quanto riguarda questo specifico settore, infatti, Concilia Lex attraverso il suo sito web consente di presentare domande di mediazione, monitorarne lo stato ed effettuare i pagamenti in maniera celere, comoda ed efficace. Continue reading →

Sedi Concilia Lex, continua l’espansione del network: ora anche in Sardegna!

Sedi Concilia Lex. Concilia Lex va avanti senza fermarsi nella sua espansione. Portare avanti la cultura della mediazione è il nostro principale obiettivo e lo facciamo avendo sempre in mente l’importanza della formazione e della preparazione professionale dei mediatori, in tutte le nostre sedi. Ecco, dunque, che in questi ultimi mesi, la rete di Concilia Lex si sta espandendo anche in regioni in cui inizialmente non era presente. Continue reading →

Stabilizzazione della mediazione: la sfida continua

Stabilizzazione della mediazione. Il 16 giugno 2013, veniva annunciata la reintroduzione della mediazione civile come condizione di procedibilità. Quattro anni dopo, il 15 giugno 2017, viene posto fine al periodo sperimentale e si stabilizza la condizione di procedibilità. Proprio come oggi quattro anni fa, quasi inaspettatamente, tramite lo storico “Decreto del Fare” veniva annunciata dal Governo in carica, la Mediazione 2.0 con alcune modifiche significative tra le quali l’amato-odiato primo incontro e la durata di quattro anni per valutare se proseguire o meno con l’istituto principe dei sistemi ADR.

Stabilizzazione della mediazione a partire dal 2018

Giovedì scorso, 15 giugno, praticamente in tempo reale, è giunta la notizia della stabilizzazione della mediazione civile e commerciale seguito da un obbligo di rendicontazione, a partire dal 2018, da parte del Ministero di Giustizia. Questo provvedimento rappresenta sicuramente il riconoscimento di un lavoro portato avanti dagli operatori del settore, quelli che veramente ci credono e ci hanno creduto, al netto di quella moltitudine che si sono professati grandi appassionati per poi scomparire come neve al sole al primo impedimento e difficoltà.

Plauso alla magistratura

Un plauso particolare, va comunque fatto a quella Magistratura che si sta dimostrando sensibile e responsabile e che nell’ultimo triennio ha dato una spinta significativa alla corretta diffusione dell’istituto della mediazione, facendo acquisire quella consapevolezza che il tentativo di mediazione è un’opportunità e non un obbligo formale a cui adempiere per poi andare ad occupare (non poche volte inopportunamente) lo spazio della giurisdizione.

Priorità alla formazione di qualità

Di ostacoli ce ne sono stati tanti e ce ne saranno ancora, ma la passione, la professionalità e l’umiltà di crescere ci porteranno a raggiungere un obiettivo di altissimo profilo, qual è una nuova idea di Giustizia del terzo millennio. Ovviamente in questo contesto una delle priorità è la spinta culturale per poter offrire finalmente una formazione di alto profilo sia a livello accademico che nei confronti dei professionisti che avranno voglia di crescere e migliorarsi. E, lasciatemelo dire (anzi scrivere): in questa direzione Concilia Lex ha risposto “Presente”! Ma c’è spazio per tutti…

A cura del responsabile scientifico Concilia Lex S.p.A. avv. Pietro Elia