Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Condominio: via l’inquilino che non rispetta le regole

L’inquilino in affitto che non rispetta le regole imposte dal condominio in cui abita (che si era impegnato a seguire all’atto della firma del contratto di locazione) può essere sottoposto dal proprietario a pronuncia giudiziale che abbia come motivazione l’inadempimento. A stabilirlo è il Tribunale di Monza con la sentenza 2395 del 2016. La decisione arriva proprio a seguito della richiesta di un locatore di sciogliere in tempi anticipati il contratto di affitto a causa della cattiva condotta del conduttore. Nel caso specifico quest’ultimo si era reso colpevole del ripetuto mancato rispetto del regolamento condominiale.

Non osservare le regole del condominio si configura come inadempimento

Il mancato rispetto del conduttore in oggetto si manifestava con rumori molesti e disturbo della quiete degli altri condòmini. I rumori si verificavano ben oltre le 23.00, tanto da indurre l’amministratore del condominio a denunciarlo alle Forze dell’Ordine. Come rileva la sentenza del Tribunale di Monza: il non osservare le regole condominiali da parte del conduttore è un vero e proprio inadempimento. Questo secondo l’art. 1587 c.c., per il quale lo stabile in affitto va utilizzato “per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze”.

Legittimo lo scioglimento del contratto

Nel caso in oggetto, poi, l’inquilino non ha negato le azioni di cui veniva accusato ma si è limitato a sminuirle e minimizzarle. Nello specifico, si trattava di musica ad altissimo volume e rumori di canti e balli anche ben oltre l’orario limite previsto dal regolamento condominiale. Proprio per questo motivo i giudici hanno ritenuto legittimo lo scioglimento del contratto di locazione, dal momento che la violazione delle voci insite al suo interno (tra cui quella di non violare il regolamento condominiale) viene considerata grave.

Numero di mediazioni: ottobre mese record!

Ottobre mese record per numero di mediazioni per il nostro organismo! Il network Concilia Lex S.p.A. registra infatti 245 mediazioni(il numero più alto di sempre per i nostri standard) distribuito tra tutte le sedi in Italia. Ciò rappresenta sicuramente una spinta per fare sempre meglio e superarci, ma intanto un grazie va anche all’impegno di coloro che quotidianamente lavorano per promuovere la cultura della mediazione nel nostro Paese.

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Proposta di accordo: il mediatore deve sempre formularla

Proposta di accordo e mediatori. Tra le varie ordinanze sul ruolo effettivo del mediatore all’interno delle procedure di mediazione, oggi parliamo di quella emessa dalla Corte d’Appello di Milano lo scorso 13 settembre all’interno di una controversia di tipo commerciale tra due imprese. Queste ultime erano già state giudicate dal Tribunale di Milano, che aveva stabilito come la convenuta dovesse effettivamente risarcire la parte attrice. Convenuta che, successivamente, era ricorsa all’appello.

Procedimento di mediazione anche in appello

In fase di appello i magistrati estensori (dott. Amedeo Santosuosso, dott.ssa Francesca Fiecconi, dott.ssa Maria Iole Fontanella) decretano le condizioni di procedibilità per avviare una mediazione. A questo proposito vengono riportati stralci dell’ art. 5 del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “Decreto del fare” del 2013: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.

Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di accordo

Nell’ambito di queste decisioni i giudici della Corte d’Appello meneghina evidenziano poi il ruolo del mediatore durante lo svolgimento della mediazione stessa, anche in contesti di controversie tra aziende (dunque siamo in argomento squisitamente commerciale). Per cui, oltre ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’ organismo che ritengono più idoneo e ad assegnare il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione i giudici dispongono che “Le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato, il quale sarà tenuto sin dal primo incontro a formulare una proposta d’intesa”. La Corte dispone, infine, “…che l’esito del procedimento di mediazione venga comunicato in cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto dell’obbligo della riservatezza”.

Per leggere l’ordinanza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del sito web di Concilia Lex S.p.A. , oppure clicca qui.

Mediazione svolta dopo i 15 giorni: il termine non è perentorio

Se il tentativo di mediazione obbligatoria viene esperito oltre il termine dei 15 giorni assegnato dal Giudice la procedura conciliativa non risulta inficiata e, di conseguenza, non si determina né improcedibilità di giudizio, né tantomeno decadenza per opposizione a decreto ingiuntivo, a patto che il tentativo di mediazione risulti effettivo.

Il termine non ha natura perentoria

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (giudice estensore, dott.ssa Valentina Boroni) in un’ordinanza dello scorso 27 settembre. Il motivo risiede nel fatto che il termine stesso dei 15 giorni non possiede natura perentoria e dunque permane la condizione di procedibilità (“tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento”). Occorre, pertanto, dare spazio all’effetto sostanziale del procedimento.

Decreto ingiuntivo: gli effetti di decadenza vengono meno

Questo perché, sempre stando alle parole del giudice, riguardo all’argomento della mediazione in questione: “Il procedimento obbligatorio non riguarda la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica”. Per quanto concerne, poi, l’opposizione a decreto ingiuntivo, se il tentativo di mediazione è avvenuto correttamente, gli effetti di decadenza vengono meno. Occorre, però, per arrivare alla decisione, passare ad un’istruttoria non svolta in primo grado.

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web , oppure clicca qui .

Giustizia civile: resta bassa la fiducia nel Mezzogiorno

Quasi il 40% (37,8%) delle persone residenti nel Mezzogiorno d’Italia si dichiara poco soddisfatto della Giustizia Civile, mentre un buon 2% ritiene i procedimenti giudiziali che li riguardano “per niente soddisfacenti”. Tuttavia la cultura della mediazione civile è ancora ben lontana dall’essere nota. È quanto viene fuori dall’ultimo rapporto Istat sui cittadini e la Giustizia Civile, che come ogni anno informa sui vari aspetti della società italiana e, nello specifico, per l’anno 2015 mette in evidenza come proprio in questa area del nostro Paese stia crescendo l’interesse verso gli iter stragiudiziali, ancora comunque non abbastanza conosciuti.

I motivi dell’insoddisfazione verso la giustizia civile

Nel rapporto Istat si legge, inoltre che “Una maggiore insoddisfazione è direttamente associata alla durata, all’esito e ai costi del procedimento, oltre che ai vantaggi conseguiti dalle persone coinvolte. Gli intervistati coinvolti in cause civili la cui durata si è protratta più a lungo esprimono i giudizi più severi. Dichiara di essere poco o del tutto insoddisfatto del sistema giudiziario il 36,8% di coloro che hanno sostenuto una causa civile conclusa entro l’anno di inizio contro il 67,3% di chi attende da cinque anni ed oltre”.

Dati in crescita verso la mediazione

Ne deriva uno sguardo nuovo verso l’approccio alla mediazione civile e commerciale, che tuttavia non è ancora ben conosciuta al Sud. Se nel Nord-est, infatti, la Mediazione Civile è nota a circa il 47,0% delle persone maggiorenni, il dato per il Sud e le Isole ci dice che si scende rispettivamente al 39 e al 37%. I dati sono comunque in crescita rispetto agli anni precedenti.In generale, comunque ”nonostante l’informazione raggiunga un buon livello di diffusione, l’impiego delle ADR, come forma di composizione delle controversie civili, resta ancora residuale nel nostro Paese: se ne è avvalso nel corso della vita soltanto il 4,4% degli uomini e il 2,8% delle donne”.

La mediazione civile va esperita secondo modalità chiare fissate dal Giudice

In un’udienza dello scorso 10 ottobre tenutasi presso il Tribunale di Napoli Nord, il Giudice, dott. Pasquale Ucci, dopo aver valutato la natura della controversia che andava a giudicare (sinistri stradali), delibera circa l’utilizzo della mediazione civile, mettendone in evidenza le modalità di svolgimento secondo la L. 28/2010.

Le corrette modalità di svolgimento della mediazione civile

Cinque i punti sottolineati nell’udienza per una corretta modalità di svolgimento della mediazione. Innanzitutto il giudice ribadisce come la comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro debbano arrivare sia ai difensori delle parti costituite, sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci. In secondo luogo ci si sofferma sulla presenza al primo incontro: entrambe le parti o un loro delegato dovranno essere presenti. Qui viene ribadito l’art.8 comma 4 bis della L. 28/2010 sulle conseguenze della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento (vedi udienza in allegato).

Il mediatore formuli una proposta

Successivamente si arriva a puntualizzare sulla formulazione di una proposta da parte del mediatore anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (secondo l’art. 11 comma 1 della legge 28) e sulla comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione . In questo quarto punto il giudice Ucci riprende anche i commi 1 e 2 dell’art. 13 della Legge 28/2010, sul provvedimento che definisce il giudizio.

Il processo verbale della mediazione civile

Il quinto ed ultimo punto di questa udienza riguarda, infine, la formazione di un processo verbale della mediazione nel quale in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, oltre che della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti all’incontro di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.

Per leggere l’udienza in forma integrale vai alla pagina dedicata sul nostro sito.

Contributi per avvocati: via libera dalla Legge di Stabilità

Contributi per avvocati: una delle novità introdotte quest’anno dalla Legge di Stabilità è la possibilità da parte anche dei liberi professionisti (compresi, dunque, gli avvocati) di richiedere contributi economici previsti nel Fondo Sociale Europeo (FSE), nella programmazione che va dal 2014 al 2020. Tale fondo (che ammonta a circa 24 miliardi di euro) andrà poi a confluire nei Pon e nei Por nazionali e regionali, per cui gli incentivi potranno venire sia direttamente dall’Europa, che dalle Regioni o dagli enti statali.

L’iter burocratico da seguire

Come fare per usufruire di questi fondi e quali iter burocratici bisognerà Continue reading →

I Giornata della Mediazione Civile e Commerciale, a Napoli il 14 ottobre

I Giornata della Mediazione Civile e Commerciale: il convegno che si svolgerà nel capoluogo partenopeo il prossimo autunno, venerdì 14 ottobre per la precisione, parte da Napoli e si qualifica già come l’evento nazionale atteso a lungo da tutti gli operatori della mediazione. La location prescelta è quella della spaziosa Sala Ischia (prevede infatti una capienza di circa 500 posti), all’interno del complesso fieristico della Mostra d’Oltremare, in una posizione logistica facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto.

I Giornata della Mediazione: occasione per incontrare importanti personalità

Dopo il convegno dell’11 maggio 2011 organizzato dal Ministero della Giustizia, a Roma nell’Auditorium Parco della Musica (“La mediazione tra efficienza e competitività”), non si è più avuta l’occasione di fare il punto della situazione sullo strumento della mediazione, analizzato da più angolazioni, senza pregiudizi ma con l’intenzione di evidenziarne opportunità e criticità. A distanza di ben 5 anni, è proprio Concilia Lex a riproporre l’opportunità di analizzare tutti i progressi dell’istituto della mediazione.

La mediazione come protagonista dei cambiamenti per il futuro

L’evento, che sarà strutturato in forma di convegno allargato, aperto ad interventi e domande anche da parte del pubblico e della stampa, costituirà l’occasione per incontrare importanti personalità del settore, da magistrati a politici, da esponenti ministeriali ad avvocati. La “I Giornata della Mediazione Civile e Commerciale” si pone, insomma, gli obiettivi di coinvolgere gli addetti ai lavori sulla discussione, raccogliendo opinioni e convinzioni, e di motivare tutti gli addetti ai lavori, analizzando le problematiche ed arrivando alle figure di competenza legislativa, al fine di sensibilizzarle ad un’azione mirata in campo normativo.

Per partecipare occorre prenotarsi

E’ importante ricordare che chi intende partecipare al convegno dovrà prenotarsi per tempo nella sezione “Eventi” del sito web di Concilia Lex o all’indirizzo e-mail convegno@concilialex.it. Per restare sempre aggiornati sull’evento seguiteci sul sito web e sulla pagina Facebook di Concilia Lex.

ADR: ecco gli incentivi alla mediazione previsti dal nuovo decreto in arrivo

Il nuovo decreto in arrivo destinato a dare rilievo alle ADR dovrebbe prevedere anche incentivi alla mediazione, sia per gli avvocati che per i magistrati. Ecco qualche anticipazione. Nello specifico, per gli avvocati: le mediazioni che si concluderanno con esito positivo dovrebbero attribuire (il condizionale è d’obbligo in attesa di dati certi) un credito formativo per ogni mediazione, mentre anche per la formazione si prevedono crediti formativi più mirati per i partecipanti. Per quanto riguarda i magistrati, invece, le mediazioni demandate dovrebbero essere comunicate al Giudice in caso di esito positivo e lo stesso verbale positivo varrebbe come provvedimento giurisdizionale (quindi farebbe statistica). Continue reading →

Improcedibilità della domanda se non c’è competenza territoriale

Competenza territoriale. Nella sentenza che andiamo a commentare oggi sono due gli aspetti degni di nota. Il primo è quello, appunto, della non competenza territoriale dell’organismo di mediazione a cui era stata eseguita domanda di mediazione da parte del locatore. Il secondo aspetto riguarda invece quello dei tempi.

Quando ad avviare una procedura di mediazione è un Tribunale territorialmente non competente, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile. È il Tribunale di Napoli Nord a pronunciarsi in questi termini, in una sentenza dello scorso 14 marzo emessa dal Giudice Unico Felice Angelo Pizzi, nell’ambito di un giudizio di opposizione ad un’esecuzione di sfratto. Continue reading →