Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Procedura di mediazione: non è valida se svolta in un luogo diverso da quello individuato

Procedura di mediazione: un’interessante ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Milano (sezione civile) lo scorso 26 febbraio, che decide sull’argomento mediazione dal punto di vista del luogo di svolgimento. Il giudice, infatti, stabilisce che avviare una mediazione in un luogo diverso da quello individuato secondo le norme del codice di rito, potrebbe diventare di ostacolo alla conciliazione, rendendo vana la stessa mediazione e quindi non favorendo l’incontro preventivo delle parti in causa per raggiungere un accordo. Si rischia così di trasformare la procedura di mediazione in una semplice formalità.

Assunto valido anche per la procedura di mediazione telematica

Ma c’è di più. In tale ordinanza il giudice, seguendo l’art.4 del Decr.Lgsl n.28/2010, il quale prevede che la domanda di mediazione sia presentata “mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia”, ritiene che questo assunto può essere ritenuto valido anche per lo svolgimento in via telematica, poiché, si legge: “tale scelta è da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare le norme del codice di rito”.

Conseguenza: domanda non procedibile

In questo modo l’art.4 citato “pone una corrispondenza tra luogo dell’organismo di mediazione e luogo del giudice competente nel senso di collegare la localizzazione dell’organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa. Il meccanismo legislativo postula che sia prima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e quindi sia individuato l’organismo cui accedere in fase conciliativa (in questo senso cfr. Cass. ord. n.17480/2015, seppure relativa a controversia di diversa natura)”. La conseguenza è la non validità della procedura di mediazione e, dunque, la non procedibilità della domanda. Un provvedimento sulla stessa linea è stato emesso anche dal Tribunale di Napoli Nord il 14 marzo scorso. In quel caso, però, si trattava non di una mediazione in ambito sanitario come questa, bensì di decisioni su contratti di locazione.

Leggi la sentenza integrale sul nostro sito web, nella sezione Giurisprudenza, cliccando qui.