Notizie e aggiornamenti dal mondo della Mediazione

Sovraindebitamento e mediazione: la disciplina in merito

Negli stessi anni in cui il legislatore ha riformato il processo civile, anche tramite l’introduzione della mediazione civile, è intervenuta un’importante riforma in ambito concorsuale, la quale ha dato completezza al diritto concorsuale, mediante l’introduzione di procedure dirette a disciplinare situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della legge fallimentare. La conseguenza è stata la rottura della simmetria che vedeva, nell’ipotesi di insolvenza, la corrispondenza tra soggetti fallibili e procedure concorsuali e soggetti non fallibili assoggettabili solo a procedure individuali.

Le discipline della mediazione (d.lgs. n. 28/2010) e quella del sovraindebitamento (legge n. 3/2012) solo apparentemente appartengono a due mondi distinti. Le stesse possono trovare, infatti, un importante punto di convergenza, soprattutto nell’ipotesi del contenzioso bancario e finanziario, in quanto discipline caratterizzate entrambe da un minimo comun denominatore, costituito dal coinvolgimento dei medesimi soggetti, cioè il creditore ed il debitore e dalla comune finalità di soluzione del conflitto di interessi tra questi ultimi.

In presenza di una situazione di sovraindebitamento il debitore è portato ad intraprendere una strategia finalizzata a resistere alla domanda di adempimento del credito ed in un contesto simile la mediazione può svolgere un ruolo importante nella composizione delle reciproche pretese vantate dalle parti, soprattutto laddove l’oggetto si sposti dalle complesse questioni giuridiche inerenti la normativa bancaria alle effettive possibilità di realizzazione del credito in relazione al patrimonio che ne costituisce la garanzia ai sensi dell’art. 2740 c.c..

La mediazione può quindi diventare un territorio elettivo se e nella misura in cui riesca a proporre soluzioni conciliative della singola controversia, tenendo conto della complessiva situazione economica del debitore e della sua esposizione debitoria, anche in relazione alle soluzioni offerte dalla legge sul sovra indebitamento, tenuto conto anche quest’ultima è un opzione ideata dal legislatore frutto di una scelta di economia giudiziale finalizzata a non intasare i tribunali di procedure minori, al fine di non vanificare la scelta operata dalla riforma della legge fallimentare del 2005 con l’introduzione delle soglie di fallibilità.

Sul piano della concretezza degli effetti applicativi,uno dei fattori che non ha consentito la diffusione applicativa della disciplina del sovraindebitamento, in considerazione dell’elevato tasso di tecnicità della legge n. 3/2012 e del fatto che i soggetti che ne sono destinatari (soprattutto le persone fisiche) non hanno in via ordinaria contatti continuativi con professionisti che siano in grado di fornire un supporto tecnico – giuridico adeguato al fine di prendere conoscenza delle possibili soluzioni della propria situazione di crisi, a differenza di quanto avviene, invece, per l’imprenditore.

Quindi una buona soluzione potrebbe essere  pertanto costituita dal passaggio obbligatorio attraverso la procedura di mediazione nell’ambito del contenzioso bancario, anche nella prospettiva di evidenziare al debitore, in tale sede, possibili scelte di tipo concorsuale, tali da consentire di affrontare l’intera esposizione debitoria ed al contempo rendere più appetibile al creditore l’accettazione di una soluzione transattiva, nella prospettiva di poter ottenere – proprio grazie al successivo ricorso ad una procedura concorsuale – in via più rapida la realizzazione, anche percentuale (ma pur sempre secondo le concrete possibilità del debitore) del proprio debito.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A., avvocato Pietro Elia.

 

 

 

 

Sponsor convegno Concilia Lex S.p.A.: ecco chi è la Mcm Consulting s.r.l.

Sponsor convegno. Qualche giorno fa sul nostro profilo social di Facebook abbiamo dato la notizia dell’adesione di un altro sponsor per la nostra II^ Giornata Nazionale della Mediazione Civile e CommercialeSi tratta della società Mcm Consulting s.r.l. Conosciamola meglio, anche per rendere trasparente tutto ciò che ha a che fare con la Concilia Lex S.p.A. e con gli eventi che essa organizza.

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Giustizia civile: resta bassa la fiducia nel Mezzogiorno

Quasi il 40% (37,8%) delle persone residenti nel Mezzogiorno d’Italia si dichiara poco soddisfatto della Giustizia Civile, mentre un buon 2% ritiene i procedimenti giudiziali che li riguardano “per niente soddisfacenti”. Tuttavia la cultura della mediazione civile è ancora ben lontana dall’essere nota. È quanto viene fuori dall’ultimo rapporto Istat sui cittadini e la Giustizia Civile, che come ogni anno informa sui vari aspetti della società italiana e, nello specifico, per l’anno 2015 mette in evidenza come proprio in questa area del nostro Paese stia crescendo l’interesse verso gli iter stragiudiziali, ancora comunque non abbastanza conosciuti.

I motivi dell’insoddisfazione verso la giustizia civile

Nel rapporto Istat si legge, inoltre che “Una maggiore insoddisfazione è direttamente associata alla durata, all’esito e ai costi del procedimento, oltre che ai vantaggi conseguiti dalle persone coinvolte. Gli intervistati coinvolti in cause civili la cui durata si è protratta più a lungo esprimono i giudizi più severi. Dichiara di essere poco o del tutto insoddisfatto del sistema giudiziario il 36,8% di coloro che hanno sostenuto una causa civile conclusa entro l’anno di inizio contro il 67,3% di chi attende da cinque anni ed oltre”.

Dati in crescita verso la mediazione

Ne deriva uno sguardo nuovo verso l’approccio alla mediazione civile e commerciale, che tuttavia non è ancora ben conosciuta al Sud. Se nel Nord-est, infatti, la Mediazione Civile è nota a circa il 47,0% delle persone maggiorenni, il dato per il Sud e le Isole ci dice che si scende rispettivamente al 39 e al 37%. I dati sono comunque in crescita rispetto agli anni precedenti.In generale, comunque ”nonostante l’informazione raggiunga un buon livello di diffusione, l’impiego delle ADR, come forma di composizione delle controversie civili, resta ancora residuale nel nostro Paese: se ne è avvalso nel corso della vita soltanto il 4,4% degli uomini e il 2,8% delle donne”.

Il giudice può disporre la mediazione anche in sede di appello

La Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza dello scorso 11 maggio, ha ribadito la possibilità, da parte del giudice, di disporre di mandare in mediazione le parti anche in sede di giudizio in appello. In tal caso, dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione anche in giudizio di appello

Anche nel secondo grado di giudizio, dunque, il Giudice può disporre di mandare in mediazione le parti e, in questo caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È quanto ribadito dalla Corte di Appello di Milano nella persona del Presidente della Corte, dott.ssa Rossella Boiti, con un’ordinanza dello scorso 11 maggio. L’ordinanza, in pratica, non fa altro che sottolineare un concetto espresso nell’art. 5 del d.lgs 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013.

Tale passaggio dice testualmente che: “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello […]”..

Assistenza di un mediatore qualificato

Nello specifico l’ordinanza riguarda una causa di risarcimento danni per lesioni personali, con decisione, da parte del Tribunale di Milano, di liquidare il risarcimento. La sentenza è stata poi appellata, con contenzioso esclusivamente circoscritto all’entità del risarcimento. Ed è a questo punto che entra in gioco la sentenza della Corte di Appello di Milano. La decisione, peraltro, si legge nell’ordinanza, ”intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un’alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato”, e tale facoltà rientra comunque nella discrezionalità del giudice, a prescindere o meno dall’obbligatorietà della mediazione, anche in fase di appello.

Leggi la sentenza integrale nella nostra sezione Giurisprudenza

Primo incontro: se non c’è accordo nessun compenso va all’Organismo

In una nota del Ministero della Giustizia del 4 maggio scorso viene chiarito come “la possibilità di iniziare una procedura di mediazione è testualmente legata alla volontà delle parti”. Questo per definire la natura intrinseca del primo incontro, durante il quale, se non si giunge ad un accordo di entrambe le parti, l’attività di mediazione non è stata effettivamente esperita. Di conseguenza l’organismo di mediazione non potrà richiedere alcun compenso […]. Pertanto occorre acquisire in modo inequivocabile la volontà delle parti sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso effettivo, procedere con lo svolgimento (art. 14 nota Min.Giu.04/05/2016). La procedura, dunque, si dovrà effettivamente svolgere, e solo allora saranno dovute le indennità.

Cosa chiarisce la nota

La nota ministeriale chiarisce quanto già era stato deciso qualche giorno prima, lo scorso 28 aprile, dal Tribunale di Roma nella persona del Giudice Massimo Moriconi, che con la sua sentenza si allinea all’orientamento del Tribunale di Firenze. In tale sentenza, in pratica, si stabilisce come l’incontro informativo non sia per nulla assimilabile alla mediazione vera e propria, ma ne costituisca esclusivamente la sua fase preliminare. Ragion per cui, fin quando la mediazione non è effettivamente svolta, la condizione di procedibilità non può essere avverata. Continue reading →

Concilia Lex ottiene la riconferma del P.D.G. come ente di formazione

Concilia Lex si riconferma tra i migliori organismi di mediazione che possono vantare un ottimo sistema formativo per l’abilitazione professionale dei mediatori e per l’aggiornamento degli avvocati in questo campo. La sottoscrizione dell’elevato livello qualitativo della formazione arriva infatti da un nuovo P.D.G. del Ministero della Giustizia, che venerdì scorso ha riconfermato Concilia Lex S.p.A. come ente di formazione specialistico.

Premiati l’impegno e le competenze di Concilia Lex

Risultato che premia l’impegno e le competenze del nostro organismo, dal momento che la formazione professionale di Concilia Lex S.p.A. è costantemente affidata a formatori di elevato spessore culturale e dalla lunga esperienza nel settore. Tali formatori vengono poi guidati dal Responsabile Scientifico, il cui compito è quello di delineare le linee guida, i criteri generali e le scelte strategiche su cui orientare e strutturare i percorsi formativi dell’ente.

Ecco l’attuale team dei formatori

Attualmente il team dei nostri formatori è formato dalla Prof.ssa Avv. Maria Teresa Cuomo, ricercatore in Economia e Gestione delle Imprese presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno; l’avv. Carlo Carrese, che svolge attività di mediazione presso la Camera Arbitrale di Roma; l’avv. Patricia Cianni, appartenente al Foro di Santa Maria Capua Vetere e mediatore professionista; l’avv. Marilena Morana, esperta di diritto civile, sia a livello giudiziale che nella risoluzione negoziale delle controversie. Nuovo responsabile scientifico è, infine, l’avv. Pietro Elia, giurista d’impresa, specializzato in diritto societario, bancario e contrattualistica nazionale ed internazionale, a cui vanno i migliori auguri da parte di tutto lo staff per questo incarico!

Cosa ne pensi di questa notizia? Vuoi commentarla? Il Blog di Concilia Lex aspetta le tue opinioni!

 

 

 

Procedura di mediazione: non è valida se svolta in un luogo diverso da quello individuato

Procedura di mediazione: un’interessante ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Milano (sezione civile) lo scorso 26 febbraio, che decide sull’argomento mediazione dal punto di vista del luogo di svolgimento. Il giudice, infatti, stabilisce che avviare una mediazione in un luogo diverso da quello individuato secondo le norme del codice di rito, potrebbe diventare di ostacolo alla conciliazione, rendendo vana la stessa mediazione e quindi non favorendo l’incontro preventivo delle parti in causa per raggiungere un accordo. Si rischia così di trasformare la procedura di mediazione in una semplice formalità.

Assunto valido anche per la procedura di mediazione telematica

Ma c’è di più. In tale ordinanza il giudice, seguendo l’art.4 del Decr.Lgsl n.28/2010, il quale prevede che la domanda di mediazione sia presentata “mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia”, ritiene che questo assunto può essere ritenuto valido anche per lo svolgimento in via telematica, poiché, si legge: “tale scelta è da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare le norme del codice di rito”. Continue reading →

Hai bisogno di caricare un’istanza online? Ecco come fare!

Tra i tantissimi servizi messi a disposizione degli utenti, Concilia Lex S.p.A. offre anche la possibilità a cittadini, enti pubblici, promoter o aziende, di presentare domanda di mediazione online, risparmiando tempo prezioso. Niente più spostamenti fisici per recarsi presso l’organismo di mediazione, quindi, ma in qualunque luogo ti trovi potrai caricare, in qualsiasi momento, la tua istanza di mediazione.
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Statistiche mediazioni secondo semestre

Sono online sul nostro sito le statistiche relative al secondo semestre del 2015 (le trovi qui ) in cui vengono analizzati tutti i dettagli sulle mediazioni targate Concilia Lex: numero, caratteristiche, materie di prevalenza, etc.

La prima cosa che si nota è che, rispetto al primo semestre dello stesso anno, aumenta il numero delle mediazioni effettuate: 860 in totale nei mesi luglio/dicembre rispetto alle 526 del periodo gennaio/giugno. Di queste, la maggioranza riguarda mediazioni plurime (444), mentre le mediazioni singole seguono di poco (392). Numero esiguo, invece, per le mediazioni congiunte, che si attestano sulle 24 unità, ma che comunque registrano un notevole aumento in confronto al primo semestre, quando le congiunte erano soltanto 2. Continue reading →