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Tribunale di Modena: Mediazione improcedibile se le parti sono assenti

Il corretto svolgimento della mediazione continua ad essere tutelato ed incoraggiato con ordinanze che si susseguono da parte di un certo orientamento di diversi Tribunali. Tra le ultime ordinanze emesse nei giorni scorsi quella del Tribunale di Modena del 2 maggio, portata avanti dal Giudice dott. Masoni, considera attuata la procedibilità della domanda di mediazione solo ed esclusivamente se durante il primo incontro, insieme con il mediatore, siano presenti anche entrambe le parti, con i loro rispettivi difensori . L’invito a comparire in mediazione, inoltre, dovrà essere svolto dal mediatore stesso quando le stesse parti risultino assenti.

Corpus giuridico compatto e coerente

Il Giudice si rifà, per questa decisione, all’art. 8, 1° comma, d.lg. n. 28/2010 (come modificato dall’art. 84 del d.l. n. 69 del 2013), che stabilisce come: “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. […] Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilita’ di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”. Come si può notare, questa ordinanza va di pari passo con altre sentenze emesse recentemente, fino a costruire un corpus completo.

Precedenti che fanno da esempio per la procedura di mediazione

Basterà ricordare, riguardo alla presenza delle parti, la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore lo scorso 17 marzo, secondo cui la domanda giudiziale va considerata improcedibile quando la parte attrice non si presenta in sede di primo incontro (sentenza che a sua volta si rifà ad una sentenza del Tribunale di Vasto del 9 marzo 2015). Riguardo invece alla presenza dell’avvocato va ricordata la sentenza del Tribunale di Torino del 30 marzo 2016, la quale stabilisce molto chiaramente, nella persona del Giudice dott.ssa Cecilia Marino, che una mediazione obbligatoria è improcedibile se manca l’assistenza di un avvocato.

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